=> Corte di appello di Milano, 28 novembre 2019, n. 4724
In linea generale, il giudizio di impugnazione di una delibera di assemblea condominiale
è un giudizio di sulla legittimità della
stessa, esulando dai limiti consentiti al sindacato giudiziale ex art. 1137
c.c. il controllo sul merito (e, quindi, sull'opportunità o sulla convenienza)
delle scelte operate dall'assemblea dei condomini, ovvero sul potere
discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei
condomini, se non nell'ipotesi – non ricorrente (né allegata dall'appellante)
nel caso di specie – dell'eccesso di potere (I) (II). Pertanto, del tutto
correttamente il giudice di prime cure non ha tenuto in conto ai fini della
decisione (considerandolo esclusivamente ai fini di procedibilità della
domanda) il comportamento delle parti in
relazione alla mediazione obbligatoria, attesa la natura e i limiti -
poc'anzi ricordati - del giudizio ex art. 1137 c.c.
(I) In tal
senso di vedano, tra le tante, Cass. 4686/2018, 20135/2017, 19779/2017 e 10199/2012.
(II) Per
approfondimenti si vedano tutti contributi dell’Osservatorio in tema di
mediazione in ambito condominiale: http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/search/label/condominio.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 18/2020
Corte di appello di Milano
Sentenza n. 4724
28 novembre 2019
Omissis
L'appello proposto da omissis
è manifestamente infondato.
L'appellante deduce, in sostanza, l'erronea interpretazione da parte
del Tribunale del contenuto del verbale dell'assemblea condominiale omissis, con specifico riferimento al
punto 2., ed il rischio di pregiudizio che sarebbe potuto o potrebbe derivare
per sé dalla delibera ivi riportata.
Ebbene, anzitutto è opportuno rammentare che, in linea generale, il
giudizio di impugnazione di una delibera di assemblea condominiale è un
giudizio di sulla legittimità della stessa, esulando dai limiti consentiti al
sindacato giudiziale ex art. 1137 c.c. il controllo sul merito (e, quindi,
sull'opportunità o sulla convenienza) delle scelte operate dall'assemblea dei
condomini, ovvero sul potere discrezionale che l'assemblea esercita quale
organo sovrano della volontà dei condomini, se non nell'ipotesi – non
ricorrente (né allegata dall'appellante) nel caso di specie - dell'eccesso di
potere (cfr. al riguardo, tra le tante: Cass. 4686/2018, Cass. 20135/2017,
Cass. 19779/2017, Cass. 10199/2012). Nel caso in esame, pertanto, del tutto
correttamente il giudice di prime cure non ha considerato, in quanto
irrilevanti, tutta una serie di circostanze allegate dal omissis, quali, per esempio, l'uso esclusivo e perpetuo da parte
sua del cortile condominiale o il suo (contestato dall'appellante) stato di
abbandono e di incuria. Del pari, del tutto correttamente il G.U. del Tribunale
non ha tenuto in conto ai fini della decisione (considerandolo esclusivamente
ai fini di procedibilità della domanda) il comportamento delle parti in relazione
alla mediazione obbligatoria, attesa la natura e i limiti - poc'anzi ricordati
- del giudizio ex art. 1137 c.c.
Quanto, poi, all'interpretazione del contenuto del verbale omissis con riferimento al punto 2
dell'odg - “varie ed eventuali”, si legge in tale verbale: “Visto lo stato di
abbandono del secondo cortile interno di proprietà condominiale e la totale
assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del
condomino omissis che ne detiene
l'uso esclusivo, il condominio chiede all'amministratore di intervenire quanto
prima con azioni correttive, nello specifico di verificare la possibilità di
intervenire sul muro di confine con il giardino di Scaldasole per poter avere
accesso alla proprietà condominiale, creando un varco per eseguire interventi
di manutenzione anche riguardo alle servitù del condominio contenute
all'interno del cortile medesimo L'assemblea all'unanimità dei presenti per
millesimi 672 (su totali millesimi 1000) e condomini (su n. tot. n. 17)”.
Orbene, dalla lettura di tale documento risulta evidente che nessun
impegno è stato assunto dall'assemblea in occasione della seduta omissis, dovendo la delibera in
questione ritenersi, piuttosto, meramente programmatica o preparatoria di
futuri eventuali e non ben precisati interventi su parti comuni, ancorché
potenzialmente coinvolgenti anche il cortile in uso esclusivo al Gr.,
attraverso la richiesta rivolta all'amministratore di verificarne la
fattibilità. Il che comporta, a ben vedere, il difetto di interesse
dell'attuale appellante ad impugnare la delibera in questione, giacché, come la
giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, “l'interesse all'impugnazione di
una delibera dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula…
che la stessa delibera appaia idonea a determinare un mutamento della posizione
dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale
pregiudizio” (cfr. Cass. 10865/2016); il che nella specie non è, appunto a
motivo del contenuto programmatorio e generico dell'anzidetta delibera. D'altra
parte, ai sensi dell'art. 1130 c.c., l'adozione di eventuali interventi
conservativi relativi alle parti comuni del complesso condominiale rientra
nelle attribuzioni dell'amministratore, per cui eventuali iniziative in tal
senso avrebbero potuto essere dal medesimo assunte anche autonomamente, senza
necessità di alcuna delibera autorizzativa dell'assemblea dei condomini.
Riguardo, infine, al rilievo secondo cui l'argomento oggetto della
delibera impugnata non sarebbe stato inserito nell'ordine del giorno
dell'assemblea omissis, è sufficiente
considerare che “in tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare
che abbia ad oggetto un contenuto generico e programmatico non necessita, ai fini
della sua validità, che il relativo argomento sia tra quelli posti all'ordine
del giorno nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non
suscettibili di preventiva specifica informativa ai condomini e, comunque,
costituenti possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni altro
punto all'ordine del giorno” (v. Cass. 10865/2016).
Per le esposte ragioni, l'appello in oggetto deve essere, pertanto,
respinto.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo
in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, seguono la soccombenza, ex art. 91
c.p.c.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13,
co.1-quater, d.p.R. n. 115/2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento,
da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello
omissis così provvede: rigetta
l'appello; condanna l'appellante alla rifusione in favore del Condominio
appellato delle spese processuali omissis;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.R. 115/2002, della
sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello.