DIRITTO D'AUTORE


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13 aprile 2020

18/20. Giudizio di impugnazione di una delibera condominiale: che rilievo assume il comportamento delle parti in relazione alla mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2020)

=> Corte di appello di Milano, 28 novembre 2019, n. 4724

In linea generale, il giudizio di impugnazione di una delibera di assemblea condominiale è un giudizio di sulla legittimità della stessa, esulando dai limiti consentiti al sindacato giudiziale ex art. 1137 c.c. il controllo sul merito (e, quindi, sull'opportunità o sulla convenienza) delle scelte operate dall'assemblea dei condomini, ovvero sul potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, se non nell'ipotesi – non ricorrente (né allegata dall'appellante) nel caso di specie – dell'eccesso di potere (I) (II). Pertanto, del tutto correttamente il giudice di prime cure non ha tenuto in conto ai fini della decisione (considerandolo esclusivamente ai fini di procedibilità della domanda) il comportamento delle parti in relazione alla mediazione obbligatoria, attesa la natura e i limiti - poc'anzi ricordati - del giudizio ex art. 1137 c.c.

(I) In tal senso di vedano, tra le tante, Cass. 4686/2018, 20135/2017, 19779/2017 e 10199/2012.

(II) Per approfondimenti si vedano tutti contributi dell’Osservatorio in tema di mediazione in ambito condominiale: http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/search/label/condominio.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2020

Corte di appello di Milano
Sentenza n. 4724
28 novembre 2019

Omissis

L'appello proposto da omissis è manifestamente infondato.
L'appellante deduce, in sostanza, l'erronea interpretazione da parte del Tribunale del contenuto del verbale dell'assemblea condominiale omissis, con specifico riferimento al punto 2., ed il rischio di pregiudizio che sarebbe potuto o potrebbe derivare per sé dalla delibera ivi riportata.
Ebbene, anzitutto è opportuno rammentare che, in linea generale, il giudizio di impugnazione di una delibera di assemblea condominiale è un giudizio di sulla legittimità della stessa, esulando dai limiti consentiti al sindacato giudiziale ex art. 1137 c.c. il controllo sul merito (e, quindi, sull'opportunità o sulla convenienza) delle scelte operate dall'assemblea dei condomini, ovvero sul potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, se non nell'ipotesi – non ricorrente (né allegata dall'appellante) nel caso di specie - dell'eccesso di potere (cfr. al riguardo, tra le tante: Cass. 4686/2018, Cass. 20135/2017, Cass. 19779/2017, Cass. 10199/2012). Nel caso in esame, pertanto, del tutto correttamente il giudice di prime cure non ha considerato, in quanto irrilevanti, tutta una serie di circostanze allegate dal omissis, quali, per esempio, l'uso esclusivo e perpetuo da parte sua del cortile condominiale o il suo (contestato dall'appellante) stato di abbandono e di incuria. Del pari, del tutto correttamente il G.U. del Tribunale non ha tenuto in conto ai fini della decisione (considerandolo esclusivamente ai fini di procedibilità della domanda) il comportamento delle parti in relazione alla mediazione obbligatoria, attesa la natura e i limiti - poc'anzi ricordati - del giudizio ex art. 1137 c.c.
Quanto, poi, all'interpretazione del contenuto del verbale omissis con riferimento al punto 2 dell'odg - “varie ed eventuali”, si legge in tale verbale: “Visto lo stato di abbandono del secondo cortile interno di proprietà condominiale e la totale assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del condomino omissis che ne detiene l'uso esclusivo, il condominio chiede all'amministratore di intervenire quanto prima con azioni correttive, nello specifico di verificare la possibilità di intervenire sul muro di confine con il giardino di Scaldasole per poter avere accesso alla proprietà condominiale, creando un varco per eseguire interventi di manutenzione anche riguardo alle servitù del condominio contenute all'interno del cortile medesimo L'assemblea all'unanimità dei presenti per millesimi 672 (su totali millesimi 1000) e condomini (su n. tot. n. 17)”.
Orbene, dalla lettura di tale documento risulta evidente che nessun impegno è stato assunto dall'assemblea in occasione della seduta omissis, dovendo la delibera in questione ritenersi, piuttosto, meramente programmatica o preparatoria di futuri eventuali e non ben precisati interventi su parti comuni, ancorché potenzialmente coinvolgenti anche il cortile in uso esclusivo al Gr., attraverso la richiesta rivolta all'amministratore di verificarne la fattibilità. Il che comporta, a ben vedere, il difetto di interesse dell'attuale appellante ad impugnare la delibera in questione, giacché, come la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, “l'interesse all'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula… che la stessa delibera appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio” (cfr. Cass. 10865/2016); il che nella specie non è, appunto a motivo del contenuto programmatorio e generico dell'anzidetta delibera. D'altra parte, ai sensi dell'art. 1130 c.c., l'adozione di eventuali interventi conservativi relativi alle parti comuni del complesso condominiale rientra nelle attribuzioni dell'amministratore, per cui eventuali iniziative in tal senso avrebbero potuto essere dal medesimo assunte anche autonomamente, senza necessità di alcuna delibera autorizzativa dell'assemblea dei condomini.
Riguardo, infine, al rilievo secondo cui l'argomento oggetto della delibera impugnata non sarebbe stato inserito nell'ordine del giorno dell'assemblea omissis, è sufficiente considerare che “in tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che abbia ad oggetto un contenuto generico e programmatico non necessita, ai fini della sua validità, che il relativo argomento sia tra quelli posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di preventiva specifica informativa ai condomini e, comunque, costituenti possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni altro punto all'ordine del giorno” (v. Cass. 10865/2016).
Per le esposte ragioni, l'appello in oggetto deve essere, pertanto, respinto.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.1-quater, d.p.R. n. 115/2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM

La corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello omissis così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione in favore del Condominio appellato delle spese processuali omissis; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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