DIRITTO D'AUTORE


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24 aprile 2020

21/20. Domanda riconvenzionale, improcedibilità: va eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2020)

=> Tribunale di Roma, 5 dicembre 2019, n. 23389

Va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, perché la parte convenuta in riconvenzionale non ha proposto l'eccezione entro la prima udienza, né il giudice l'ha rilevata d'ufficio entro tale momento processuale (art. 5 del d.lgs. 28/2010) (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2020

Tribunale di Roma
Sentenza n. 23389
5 dicembre 2019

Omissis

La domanda principale deve essere rigettata.
Risulta che omissis, dante causa delle odierne contendenti, deceduta omissis, acquistò omissis il bene immobile meglio descritto in atti per il prezzo di euro omissis. Deduce l'attrice che l'acquisto avvenne con denaro proprio e la natura fiduciaria dell'intestazione alla madre, che non aveva i mezzi per riscattare l'immobile omissis, come risultante dalla scrittura privata formata il giorno 5.03.2008.
Preliminarmente si rileva che le convenute hanno disconosciuto le proprie sottoscrizioni in calce alle pagine che formano la predetta scrittura e che è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'appartenenza alle medesime delle firme apposte, avendo l'attrice dichiarato di volersi avvalere del documento ai fini probatori. La consulenza tecnica, con metodo corretto, ha accertato che il documento fu sottoscritto da omissis, smentendo così la fondatezza del disconoscimento.
Passando all'esame del merito, si osserva che nella documentazione prodotta a sostegno della domanda principale non si rinviene un contratto di mandato finalizzato al ritrasferimento del bene, bensì una scrittura privata formata in data 5.03.2008, anteriormente alla stipula dell'atto pubblico, che contiene la rinuncia dei fratelli ai diritti spettanti in futuro sul bene oggetto di trasferimento, ma non esprime l'obbligo di ritrasferimento del bene.
L'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne l'effettiva disponibilità può realizzarsi o con l'interposizione fittizia, rientrante nello schema del negozio simulato, o con l'interposizione reale, strumentale o non aspetto ad un negozio fiduciario. L'interposizione reale di persona dà luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della simulazione, giacché, mentre nella prima si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia, nella seconda il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto (Trib. Milano, 2 Sez. XII, 23/09/2009).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta (Cass. 9 maggio 2011, n. 10163). Il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso; che, pertanto, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (Cass. 2 aprile 2009, n. 8024). Ne consegue come necessario corollario che se il pactum fiduciae riguarda beni immobili, occorre che esso risulti da un atto in forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. impone la stessa forma del contratto definitivo (Cass. 25 maggio 2017, n. 13216; Cass. 9 maggio 2011, n. 10163, secondo cui la mancanza dell'atto scritto non può essere surrogata neppure da una dichiarazione confessoria dell'altra parte; Cass. 13 ottobre 2004, n. 20198; Cass. 19 luglio 2000, n. 9489; Cass. 29 maggio 1993, n. 6024;) e per tale motivo "l'esistenza del patto scritto non può semplicemente desumersi da altri documenti scritti che, sia pure implicitamente, ne lasciano solo presumere l'esistenza (art. 2729 c.c., comma 2 e art. 2725 c.c., comma 2)" (così Cass. 1 aprile 2018, n. 9010). Pertanto il patto fiduciario in questione avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam, comportando il trasferimento di un bene immobile, in esecuzione del patto e la prova dello stesso non avrebbe potuto essere fornita indirettamente attraverso altri documenti o mediante prova testimoniale (Cassazione civile sez. I - 17/09/2019, n. 23093). Per giurisprudenza costante il requisito della forma scritta prevista "ad substantiam" può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non risultanti dall'altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche, non consentite dall'art. 2725 c.c. (cfr. Cass., 07/04/2005, n. 7274; Cass., 18/06/2003, n. 9687; Cass. 28/05/1997, n. 4709; Cass., 04/06/1993, n. 6232; Cass., 07/03/1990, n. 1811; 07/06/1985, n. 3435). omissis
Passando alla domanda riconvenzionale, va respinta l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, perché la parte convenuta in riconvenzionale non ha proposto l'eccezione entro la prima udienza , né il giudice l'ha rilevata d'ufficio entro tale momento processuale (cfr art. 5d.lvo n. 28/2010 – per tutte Cassazione sez. III 13.11.2018 n. 29017).
Nel merito si rileva che il contratto di comodato omissis (doc. 7 prod. convenute) cessava per il recesso esercitato dalle convenute omissis con decorrenza omissis e non risulta che omissis abbia nel frattempo rilasciato l'immobile.
Con riguardo alla domanda di risarcimento per la protratta occupazione dell'immobile, è noto che nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.): allorchè per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.).
Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro - quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti: frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (Cass. 20394 del 2013, in motiv.; Cass. n. 5156 del 2012; Cass. n. 7881 del 2011).  omissis
L'esito del giudizio suggerisce di compensare integralmente le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza sulle domande principali e riconvenzionale, ad eccezione delle spese di consulenza, che vanno poste a carico delle parti convenute, in ragione dell'esito del disconoscimento della scrittura.

PQM

Il Tribunale di Roma omissis accoglie la domanda principale per quanto di ragione e condanna ciascuna delle coeredi omissis alla restituzione a omissis della somma omissis pari alla quota di un quarto della somma corrisposta per l'acquisto dell'immobile, nonché della somma omissis versata per l'esercizio del diritto di prelazione e della somma omissis per le spese accessorie; sulle somme decorrono gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo; accoglie la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e condanna omissis al risarcimento del danno per l'occupazione dell'immobile a decorrere dal omissis e fino all'effettivo rilascio, quantificato in euro omissis per ciascuna delle convenute, con interessi dalla domanda la saldo. Compensa le spese processuali; pone le spese di consulenza definitivamente a carico delle convenute omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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