Come noto, il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132,
recante Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato
in materia di processo civile è stato convertito,
con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014, n. 162.
Il nuovo
intervento normativo, tra l'altro:
- ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. c.d. negoziazione assistita: strumento di ADR il cui nuovo apparato normativo richiama molte delle disposizioni dettate con riferimento alla mediazione civile in tema di rapporti tra procedimento di mediazione e processo; si veda al riguardo:
- SPINA, Negoziazione assistita, Ministero della Giustizia: disciplina molto simile alla mediazione, ma diversa logica di fondo, in Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2014
- Spina, NEGOZIAZIONE ASSISTITA: GLI ADEMPIMENTI PER L’AVVOCATO, in LaNuovaProceduraCivile, 2014
- SPINA, Negoziazione assistita: primo commento sul nuovo istituto, in Altalex, 2014
- con disposizione contenuta nel capo dedicato alla c.d. negoziazione assistita ha novellato anche il d.lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione civile.
Si
riporta di seguito il capo II, relativo alla c.d. negoziazione assistita, il
testo del d.l. 132/2014, conv. con mod. in l.162/2014, da ultimo novellato ad opera del d.lgs. 187/2020 e dalla l. 206/2021.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 60/2014 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la
legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 (in questo stesso supplemento
ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.261 del 10.11.2014, da ultimo novellato ad opera del d.lgs. 187/2020 e dalla l. 206/2021.
…omissis…
Capo II
Procedura di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati
Procedura di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati
Art. 2
Convenzione di negoziazione assistita da uno o
piu' avvocati
1. La convenzione
di negoziazione assistita
da uno o piu'
avvocati e' un accordo mediante il quale le
parti convengono di
cooperare in buona fede e con lealta' per
risolvere in via amichevole
la controversia tramite l'assistenza di avvocati
iscritti all'albo
anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 2 febbraio
2001, n. 96.
1-bis. E'
fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche
di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo
2001, n.
165,
di affidare la
convenzione di negoziazione
alla propria
avvocatura, ove presente.
2. La
convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il
termine concordato dalle parti per
l'espletamento della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e
non superiore a
tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni
su accordo tra le
parti;
b)
l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti
indisponibili o vertere in materia di lavoro.
3. La
convenzione e' conclusa per un periodo di
tempo determinato
dalle parti, fermo restando il termine di cui al
comma 2, lettera a).
4. La
convenzione di negoziazione e' redatta, a pena
di nullita',
in forma scritta.
5. La
convenzione e' conclusa con
l'assistenza di uno
o piu'
avvocati.
6. Gli
avvocati certificano l'autografia
delle sottoscrizioni
apposte
alla convenzione sotto
la propria responsabilita'
professionale.
7. E'
dovere deontologico degli
avvocati informare il
cliente
all'atto
del conferimento dell'incarico
della possibilita' di
ricorrere alla convenzione di negoziazione
assistita.
Art. 3
Improcedibilita'
1. Chi
intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una
controversia in materia di risarcimento del danno
da circolazione di
veicoli e natanti deve, tramite il suo
avvocato, invitare l'altra
parte a stipulare una convenzione di
negoziazione assistita. Allo
stesso modo deve procedere, fuori
dei casi previsti
dal periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 4
marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio
una domanda di
pagamento a qualsiasi titolo di somme
non eccedenti cinquantamila
euro. L'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita e'
condizione
di procedibilita' della
domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal
convenuto, a pena
di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre
la prima
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione
assistita e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa
la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
2 comma 3.
Allo
stesso modo provvede quando la negoziazione non e'
stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine
di quindici giorni
per la comunicazione dell'invito. Il presente
comma non si
applica
alle controversie concernenti obbligazioni
contrattuali derivanti da
contratti conclusi tra professionisti e
consumatori. Il ricorso a
un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito
ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di
negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.
[periodo aggiunto ad opera del d.lgs. 187/2020, art. 2, comma 2].
2. Quando
l'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita
e'
condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale la
condizione si considera avverata
se l'invito non e' seguito
da
adesione o e' seguito da
rifiuto entro trenta
giorni dalla sua
ricezione ovvero quando e'
decorso il periodo
di tempo di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei
procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei
procedimenti di consulenza tecnica
preventiva ai fini
della composizione della lite, di cui all'articolo
696-bis del codice
di procedura civile;
c) nei
procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
d) nei
procedimenti in camera di consiglio;
e)
nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4.
L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita nei
casi di cui al comma 1 non preclude la
concessione di provvedimenti
urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della
domanda giudiziale.
5. Restano
ferme le disposizioni che
prevedono speciali
procedimenti obbligatori di
conciliazione e mediazione,
comunque
denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per
materie soggette
ad altri termini di procedibilita', decorre
unitamente ai medesimi.
6. Quando
il procedimento di negoziazione assistita
e' condizione
di procedibilita' della domanda, all'avvocato non
e' dovuto compenso
dalla parte
che si trova
nelle condizioni per
l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo
76 (L) del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia
di spese di
giustizia, di cui
al decreto del
Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive
modificazioni. A tale
fine
la parte e'
tenuta a depositare
all'avvocato apposita
dichiarazione
sostitutiva dell'atto di
notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal
medesimo avvocato, nonche'
a produrre, se l'avvocato lo richiede, la
documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
7. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte
puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le
disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia
decorsi
novanta giorni dall'entrata
in vigore della
legge di
conversione del presente decreto.
Art. 4
Non accettazione dell'invito e mancato accordo
1.
L'invito a stipulare la convenzione
deve indicare l'oggetto
della controversia e contenere l'avvertimento che
la mancata risposta
all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o
il suo rifiuto puo'
essere valutato dal giudice ai fini delle
spese del giudizio
e di
quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo
comma, del codice di
procedura civile.
2. La
certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito
avviene ad opera dell'avvocato che formula
l'invito.
3. La
dichiarazione di mancato
accordo e' certificata
dagli
avvocati designati.
Art. 5
Esecutivita' dell'accordo raggiunto a seguito
della convenzione e
trascrizione
1.
L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce
titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli
avvocati certificano l'autografia
delle firme e la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e
all'ordine pubblico.
2-bis.
L'accordo di cui al comma 1
deve essere integralmente
trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo
comma,
del codice di procedura civile.
3. Se
con l'accordo le
parti concludono uno
dei contratti o
compiono uno degli atti soggetti a trascrizione,
per procedere
alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione
del processo verbale
di accordo deve essere autenticata da un
pubblico ufficiale a cio'
autorizzato.
4.
Costituisce illecito deontologico per
l'avvocato impugnare un
accordo alla cui redazione ha partecipato.
4-bis.
All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28,
dopo il secondo
periodo e' inserito
il seguente:
"L'accordo di cui al periodo precedente
deve essere integralmente
trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo
comma,
del codice di procedura civile".
Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da uno o
piu' avvocati per
le soluzioni consensuali di
separazione personale, di
cessazione
degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio,
di modifica
delle condizioni di separazione o di
divorzio.
1. La
convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato
per parte puo' essere conclusa tra coniugi al
fine di
raggiungere
una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio
nei casi di cui all'articolo 3, primo comma,
numero 2), lettera b),
della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni,
di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.
[periodo aggiunto ad opera della l. 206/2021, art. 1, commi 35 e 37, precisando che
"Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano
ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge"].
1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un
avvocato per parte puo' essere conclusa tra i genitori al fine di
raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle
modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori
del matrimonio, nonche' per la disciplina delle modalita' di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gia'
determinate. Puo' altresi' essere conclusa tra le parti per
raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione
dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio
maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la
determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice
civile, e per la modifica di tali determinazioni.
[comma aggiunto ad opera della l. 206/2021, art. 1, commi 35 e 37, precisando che
"Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano
ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge"].
2. In
mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o
portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della
legge
5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero
economicamente non
autosufficienti, l'accordo raggiunto a
seguito di convenzione
di
negoziazione assistita e' trasmesso al
procuratore della Repubblica
presso
il tribunale competente
il quale, quando
non ravvisa
irregolarita',
comunica agli avvocati
il nullaosta per gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di
figli minori, di
figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap
grave ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo
raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere
trasmesso entro il
termine di dieci giorni al procuratore della
Repubblica presso il
tribunale competente, il quale, quando ritiene che
l'accordo risponde
all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che
l'accordo
non risponde all'interesse dei figli, il
procuratore della Repubblica
lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente
del tribunale, che
fissa, entro i successivi trenta giorni, la
comparizione delle parti
e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato
si applica il comma
3.
3.
L'accordo raggiunto a seguito della
convenzione produce gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di
separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
di scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni di
separazione o di
divorzio. Nell'accordo si da' atto che gli
avvocati hanno tentato
di conciliare le parti e le hanno informate
della possibilita' di
esperire la mediazione familiare e che gli
avvocati hanno informato
le parti dell'importanza per il minore di
trascorrere tempi adeguati
con ciascuno dei genitori. L'avvocato della
parte e'
obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni,
all'ufficiale dello
stato
civile del Comune
in cui il
matrimonio fu iscritto
o
trascritto, copia,
autenticata dallo stesso,
dell'accordo munito
delle certificazioni di cui all'articolo 5, di affidamento
e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche'
i procedimenti per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei
figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la
modifica delle condizioni gia' determinate, per la determinazione
degli alimenti e per la loro modifica.
[comma modificato ad opera della l. 206/2021, art. 1, commi 35 e 37, precisando che
"Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano
ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge"].
4.
All'avvocato che viola l'obbligo di
cui al comma
3, terzo
periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
da
euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della
sanzione di cui
al periodo che precede e' competente il Comune in
cui devono essere
eseguite le annotazioni previste
dall'articolo 69 del
decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
5. Al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)
e' inserita la
seguente:
"g-bis) gli accordi
raggiunti a seguito
di convenzione di
negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale
di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e di
scioglimento
del matrimonio";
b)
all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h)
e' aggiunta la
seguente:
"h-bis) gli accordi
raggiunti a seguito
di convenzione di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati
conclusi tra coniugi al
fine
di raggiungere una
soluzione consensuale di
separazione
personale, di cessazione degli effetti
civili del matrimonio,
di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica
delle condizioni di
separazione o di divorzio";
c)
all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d)
e' inserita la
seguente:
"d-bis) degli accordi raggiunti a
seguito di convenzione
di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati
ovvero autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale
di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili
del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio".
Art. 7
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N.
162
Art. 8
Interruzione della prescrizione e della decadenza
1. Dal
momento della comunicazione
dell'invito a concludere
una
convenzione di negoziazione assistita
ovvero della sottoscrizione
della convenzione si producono sulla prescrizione
gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data
e' impedita, per
una sola
volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o
non e'
accettato
nel termine di cui all'articolo 4, comma 1,
la domanda giudiziale
deve
essere proposta entro
il medesimo termine
di decadenza
decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione
nel termine ovvero
dalla dichiarazione di mancato accordo certificata
dagli avvocati.
Art. 9
Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza
1. I difensori
non possono essere
nominati arbitri ai
sensi
dell'articolo 810 del codice di procedura
civile nelle controversie
aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. E'
fatto obbligo agli avvocati e alle parti di
comportarsi con
lealta'
e di tenere
riservate le informazioni ricevute.
Le
dichiarazioni
rese e le
informazioni acquisite nel
corso del
procedimento non possono essere utilizzate nel
giudizio avente in
tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I
difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento
non possono essere tenuti a deporre sul contenuto
delle dichiarazioni
rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti
coloro che partecipano al procedimento si
applicano le
disposizioni dell'articolo 200 del codice di
procedura penale e si
estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni
dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura
penale in quanto
applicabili.
4-bis. La
violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli
obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma
2 costituisce per
l'avvocato illecito disciplinare.
Art. 10
Antiriciclaggio
1.
All'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 21 novembre
2007,
n. 231, dopo
le parole: «compresa
la consulenza
sull'eventualita' di intentare
o evitare un
procedimento,» sono
inserite le seguenti: «anche tramite una
convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di
legge,».
Art. 11
Raccolta dei dati
1. I
difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a
seguito
della convenzione sono
tenuti a trasmetterne
copia al
Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove
l'accordo e' stato
raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso
cui e' iscritto uno
degli avvocati.
2. Con
cadenza annuale il Consiglio nazionale forense
provvede al
monitoraggio delle procedure di negoziazione
assistita e ne trasmette
i dati al Ministero della giustizia.
2-bis. Il
Ministro della giustizia trasmette alle
Camere, con
cadenza annuale,
una relazione sullo
stato di attuazione
delle
disposizioni di cui al presente capo, contenente,
in particolare, i
dati trasmessi ai sensi del
comma 2, distinti
per tipologia di
controversia, unitamente ai dati relativi alle
controversie iscritte
a
ruolo nell'anno di
riferimento, a loro
volta distinti per
tipologia.
…omissis…
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.