=> Tribunale di Pavia, 9 marzo 2015
Disposta dal giudice la mediazione, il suo tempestivo esperimento – presenti le parti o i loro procuratori
speciali (se a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare) e i loro
difensori – è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non
potendosi di contro considerarsi esperita la mediazione con un semplice
incontro preliminare tra i soli legali delle parti. Il Giudice può invitare
il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro,
dichiari eventualmente di non voler proseguire nella mediazione oltre
l’incontro preliminare.
Per approfondimenti si veda: SPINA, Mediazione: incontro preliminare con i soli difensori non è sufficiente, Altalex, 2015
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 14/2015
Tribunale di Pavia
Sezione III
Ordinanza
9 marzo 2015
Omissis
Da una delibazione degli atti e dei documenti del fascicolo; dall’esito
dell’ interrogatorio libero esperito anche a fini conciliativi all’ultima
udienza del 4.03.2015; dalla disponibilità delle parti manifestata in esito al
fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale, discende l’opportunità di
disporre l’esperimento di una procedura di mediazione, previa proposta giudiziale
di conciliazione della lite.
Visto l’art. 185 bis, c.p.c., considerata la natura della causa, il
valore della lite e le questioni di diritto non particolarmente complesse che
vengono in considerazione nel presente giudizio.
Si propone alle parti di definire amichevolmente la lite nel modo
seguente: la società opponente s’impegni ad effettuare un pagamento, a saldo e
stralcio in favore dell’opposto, per il titolo dedotto in giudizio, della somma
di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), da intendersi onnicomprensive di
capitale, interessi e concorso nelle spese legali (al lordo di tutti gli
accessori). La somma potrà essere corrisposta in parte alla conclusione
dell’accordo e in parte in rate mensili.
Si invitano i difensori, ove condividessero l’opportunità della proposta
transattiva giudiziale, a prendere contatto tra loro per definire le concrete
modalità del pagamento, invitandoli, ove preferissero formalizzare l’accordo in
un verbale di conciliazione giudiziale, ad avanzare apposita istanza di
anticipazione dell’udienza.
In caso di mancato accordo - da accertarsi a cura dei difensori entro il
termine perentorio del 15.04.2015 - sulla sopra formulata proposta giudiziale o
su altra liberamente determinabile nell’esercizio dell’autonomia negoziale
delle parti Dispone come segue Considerato lo stato dell’istruzione, la natura
della causa e il comportamento delle parti.
Ritenuto opportuno ordinare il tentativo di mediazione in vista di una
possibile conciliazione della lite, alla luce degli elementi in fatto e di
diritto già emersi.
Ritenuto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera
formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro
preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza
del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al
contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente - o dei
rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di
conciliare - che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di
proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare (ex
multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze,
Ord. 26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15).
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con
modificazioni dalla L. 98/2013.
P.Q.M.
Letto ed applicato l’art. 5, co. 2, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, Ordina
alle parti, in caso di mancato accordo entro il 15.04.2015 sulla proposta
giudiziale sopra formulata, l’esperimento del procedimento di mediazione,
ponendo l’onere dell’avvio della procedura a carico della parte più diligente e
avvisando entrambe le parti che, per l’effetto, il tempestivo esperimento del
tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i
loro difensori - sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e
che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato
con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita
con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti.
Visti gli artt. 8, co. 4-bis, d.lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96
c.p.c., invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che partecipano
all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre
l’incontro preliminare.
Ordina alla parte più diligente di allegare la presente ordinanza anche
in copia “libera” all’istanza di avvio della mediazione o all’adesione alla
stessa, in modo che il mediatore possa averne compiuta conoscenza.
Rinvia la causa all’udienza del 23 settembre 2015, ore 10,30 1) per la
verifica dell’esito della procedura di mediazione e, in caso suo esito
negativo, 2) per la trattazione orale sulla sussistenza delle condizioni e
sull’opportunità per le parti di presentazione dell’istanza congiunta, ex art.
1, comma 1, d.l. n. 132/14, convertito in L. 162/14, di trasferimento del
giudizio alla sede arbitrale forense, ex art. 1, comma 4, L. cit., con invio
del fascicolo al Presidente dell’Ordine Avvocati di Pavia.
3) in subordine, in caso di mancanza dell’istanza congiunta di cui
sopra, per la precisazione delle conclusioni.
Assegna alle parti il termine perentorio del 30.04.2015 per la
presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione da
depositarsi presso un Organismo, regolarmente iscritto nel registro
ministeriale, che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di
Pavia, ex. art. 4, co. 1, d.lgs. n. 28/2010.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.