=> Tribunale di Firenze, 21 ottobre 2014
Qualora una delle parti
in lite sia una società, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione
ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i. per la
mancata comparsa in sede di mediazione delegata qualora la stessa era già estinta:
in tal caso la mancata partecipazione alla mediazione è da ritersi giustificata.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 11/2015
Tribunale di Firenze
sez. III
Sentenza
21 ottobre 2014
Omissis
La C. SRL con atto di citazione notificato il 28.2.2004 ha proposto
opposizione avanti alla sezione distaccata di Empoli avverso il D.I., emesso in
quella sede, n. 4/2004, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore
della CA SRL, oggi T. SPA dell'importo di Euro 7.079,38, oltre interessi legali
dalla messa in mora al saldo e spese, a titolo di saldo della vendita del
furgone nuovo marca RENAULT tipo MASTER tg (...), e di pagamento di alcuni
interventi di officina e per l'estensione convenzionale della garanzia.
A sostegno della opposizione la stessa, premesso di aver acquistato il
furgone nel novembre 2002 per il complessivo prezzo di Euro 20.000, da
corrispondersi a rate, ha eccepito l'esistenza di gravissimi vizi e difetti del
veicolo, manifestatisi pochi mesi dopo la consegna e prontamente denunciati,
vizi che ha dedotto mai definitivamente risolti, malgrado plurimi interventi di
riparazione in garanzia effettuati presso l'officina della venditrice. Ha
quindi contestato la debenza delle riparazioni di officina, in quanto non
correttamente eseguite, e della estensione della garanzia in quanto mai
richiesta.
La stessa ha altresì affermato di aver subito consistenti danni
economici dalle reiterate avarie del furgone, che era impiegato per il
trasporto di merci e personale presso la clientela, per le spese sostenute di
riparazione, per l'acquisto in locazione di veicolo similare, per il vitto ed
alloggio e le retribuzioni delle maestranze rimaste inoperose in conseguenza
delle "panne" del veicolo e per il mancato guadagno conseguente alla
forzata inattività.
C. ha quindi chiesto la revoca del D.I. ed, in via riconvenzionale,
disporsi la risoluzione per inadempimento del contratto con condanna della
parte venditrice alla restituzione della parte del prezzo pagata oltre al
risarcimento di tutti i danni sofferti.
CA, oggi T., si è costituita in giudizio, resistendo alla opposizione ed
alla domanda riconvenzionale, evidenziandone l'infondatezza.
La stessa ha eccepito in via preliminare la inammissibilità della
domande di risoluzione e di risarcimento dei danni, trattandosi di forme di
tutela espressamente precluse all'acquirente dall'art. 9 delle condizioni
generali del contratto di vendita, espressamente approvate dalla C.; ha
affermato di avere risolto, mediante interventi gratuiti in garanzia, i
problemi emersi sul veicolo venduto, evidenziando che le riparazioni di cui era
chiesto il pagamento riguardavano un veicolo diverso da quello compravenduto,
il costo del "tagliando" effettuato su tale veicolo, nonché la
estensione contrattuale della garanzia, espressamente richiesta dalla parte acquirente.
Con memoria ex art. 183, V co. c.p.c. CA/T. ha chiesto, in caso denegato
di accoglimento della domanda di risoluzione, la condanna della opponente al
pagamento di importo pari alla svalutazione medio tempore subita dal veicolo e
di un indennizzo per l'uso fatto.
Parte opponente ha eccepito l'inammissibilità di tali domande in quanto
nuove.
Con ordinanza 29.3.05 l'ufficio ha negato la concessione della
provvisoria esecuzione del D.I..
La causa è stata istruita su base documentale e con prova per testi.
Numerosi sono stati i rinvii di udienza disposti su richiesta delle
parti per la definizione della causa in via transattiva.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza
14.3.2013 ed è stata rimessa sul ruolo, su istanza della opposta, per la
ricostituzione di parte del fascicolo di ufficio, i cui atti erano risultati
smarriti.
A seguito della soppressione della sede distaccata di Empoli il processo
è stato trattato in sede centrale ed assegnato a questo giudice (cfr provv.
Presidenziale 6.11.2013).
Ricostituiti gli atti mancanti, e disposta con esito negativo mediazione
delegata ai sensi dell'art. 5, co. II, D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i. (C. non è
comparsa in quella sede), la causa è passata nuovamente in decisione
all'udienza 3.6.2014 sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi
atti introduttivi.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali.
Parte opposta ha depositato anche comparsa di replica, con la quale ha
eccepito la inammissibilità sopravvenuta delle domande riconvenzionali, essendo
C. stata cancellata dal Registro Imprese in data 15.11.2011.
Parte opponente non ha provveduto al deposito della replica, né ha
restituito il proprio fascicolo di parte, ritirato dal difensore all'udienza
3.6.2014 (cfr sottoscrizione del difensore sulla copertina del fascicolo di
ufficio).
1) Il mancato rideposito del fascicolo della parte opponente
Trattasi di circostanza che impedisce l'utilizzo ai fini della decisione
della documentazione prodotta dalla parte opponente.
Come è stato condivisibilmente affermato infatti "il mancato
deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod.
proc. civ. comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo
stato degli atti, non potendo egli, sostituendosi alla parte, rimettere la
causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante" (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10566 del 09/05/2007; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 28462 del
19/12/2013; N. 5681 del 2006)
2) La cancellazione dal Registro Imprese della parte opponente
La questione va trattata preliminarmente in quanto in astratto idonea a
condizionare la prosecuzione del processo per garantire l'effettività del
contradditorio ed avente rilevanza anche sostanziale, sotto il profilo della
tacita rinuncia alle pretese avanzata dall'opponente in via riconvenzionale
come da principio di diritto di cui a Cass. SSUU n. 6070/13.
Quanto al primo aspetto, pur evidenziandosi che ai sensi dell'art. 2495
c.c la cancellazione della società dal Registro Imprese comporta estinzione
dell'ente, con conseguente perdita della capacità processuale, è da escludere
che nella fattispecie debba essere dichiarata l'interruzione del processo.
L'estinzione della società, in applicazione analogica della disciplina
in materia di morte della parte costituita, ovvero della sua perdita della
capacità processuale, avrebbe potuto infatti comportare la interruzione del
giudizio solo ove la stessa fosse stata dichiarata dal difensore della medesima
in udienza, giusto il disposto di cui all'art. 300 c.p.c..
Il processo deve pertanto proseguire, a nulla rilevando che la
circostanza interruttiva sia stata documentata dalla difesa della parte
opposta.
Quanto poi alla rilevanza sostanziale della cancellazione della società,
ed alla possibilità di ravvisare rinuncia tacita della stessa alle pretese
azionate in via riconvenzionale in questo giudizio (cfr l'orientamento di cui
alla sentenza delle SSUU citata), rileva il giudicante l'inammissibilità della
relativa eccezione.
Trattasi infatti di questione che, pur relativa a circostanza pubblicata
sul Registro Imprese sin dal 22.12.2011, è stata irritualmente sollevata solo
con la comparsa conclusionale di replica depositata il 7.10.2014.
Palese è pertanto la tardività della relativa allegazione.
D'altra parte è noto che gli scritti conclusionali hanno esclusivo
contenuto riepilogativo ed argomentativo e non possono essere utilizzati per
allegare fatti nuovi e sollevare nuove eccezioni.
Della relativa circostanza non può tenersi alcun conto ai fini del
giudizio.
3) I fatti costitutivi del credito ingiunto - l'eccezione di
inadempimento
E' pacifico che nel novembre 2002 la C. ha acquistato dalla CA, concessionaria
RENAULT, un furgone mod. MASTER per il prezzo di Euro 20.000,00, da
corrispondersi a rate.
E' poi incontestato che l'acquirente ha omesso il versamento delle
ultime rate del prezzo per l'importo complessivo di Euro 5.000,00.
La venditrice è pertanto creditrice dell'importo di cui sopra.
Parimenti dovute sono le altre somme richieste nel D.I..
Quanto alle fatture per i lavori di officina è sufficiente rilevare che,
una, riguarda il pagamento del primo tagliando al furgone oggetto di causa, e
cioè di manutenzione ordinaria esclusa dalla garanzia contrattuale, e, l'altro,
è relativo ad intervento effettuato su altro ve(...)colo della parte opponente,
come risulta dallo stesso documento fiscale ed in atti ed è stato confermato
dall'istruttoria orale espletata.
Cadono così le eccezioni della parte opponente tese a negare ogni
debenza per essere le fatture relative ad interventi da eseguire in garanzia, e
cioè senza oneri per la medesima.
Parimenti dovuto è il corrispettivo richiesto per l'estensione a
pagamento della garanzia.
Trattasi infatti di prestazione espressamente richiesta nell'ordine di
acquisto sottoscritto dal legale rappresentante della C., la cui sottoscrizione
non è disconosciuta, e versato i atti.
Parimenti infondata è l'eccezione di inadempimento sollevata
dall'opponente in relazione agli asseriti vizi e difetti del veicolo.
E' pacifico infatti che a seguito della denuncia dei vizi la venditrice
è più volte intervenuta in garanzia, riparando il veicolo.
E' poi da escludere che tali interventi non siano stati risolutivi.
Nessuna prova è stata infatti richiesta od acquisita circa la perdurante
inutilizzabilità del veicolo.
D'altra parte, dallo stesso capitolato di prova di cui alla memoria
istruttoria della opponente depositata il 23.1.2006, si evince, a contrario,
che solo in una occasione il veicolo è rimasto fermo per 15 gg. Deve quindi
inferirsi che per il resto il veicolo sia stato normalmente utilizzato, e che,
le problematiche inizialmente evidenziate, siano state risolte.
4) Le domande riconvenzionali per la risoluzione del contratto, la
condanna al rimborso del prezzo pagato ed il risarcimento dei danni
Le richieste sono infondate.
L'art. 9 delle condizioni generali del contratto di vendita, allegate al
contratto ed oggetto sul punto di specifica approvazione ai sensi dell'art.
1341 c.c., in tema di "garanzie" espressamente prevede che la stessa
"...consiste nella fornitura e sostituzione gratuita dei particolari
inservibili per accertato difetto del materiale e nella riparazione di quelli
difettosi... In nessuno dei casi previsti ... il compratore può pretendere la
risoluzione del contratto od un risarcimento dei danni, di qualsiasi
specie".
Trattasi all'evidenza di rinuncia convenzionale al diritto alla
risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.
Poiché la materia verte su diritti disponibili, e, per la natura
professionale dellaparte acquirente, non può venire in rilievo la disciplina di
tutela del consumatore, nessun dubbio può aversi circa la validità della
suddetta clausola.
In forza di tali pattuizioni contrattuali l'unico diritto che
l'acquirente poteva legittimamente vantare nei confronti della venditrice, in
caso di vizi del veicolo, era quello di inerente la esecuzione delle necessarie
riparazioni in garanzia, diritto che peraltro risulta soddisfatto.
E' invece da escludere che la stessa potesse accedere alla tutela
risolutoria o risarcitoria.
Le relative domande vanno pertanto respinte.
Conclusioni
La opposizione deve essere respinta con rigetto delle domande
riconvenzionali e conferma del D.I., che pertanto va dichiarato esecutivo.
Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono da liquidare ai sensi del D.M. n.
55 del 2014, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività defensionale
espletata.
Non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ai sensi dell'art. 8,
co. 4 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i., per la mancata comparsa della C.
in sede di mediazione delegata, in quanto la stessa è da ritenere giustificata
(la società si era già estinta).
P.Q.M.
Visto l'art. 281 quinquies c.p.c.
Il Tribunale di Firenze, III Sez. Civ., definitivamente decidendo, ogni
altra e contraria istanza disattesa,:
1) CONFERMA il D.I. n. 4/04 R.I. S.D. di Empoli e respinge
l'opposizione;
2) RESPINGE le domande riconvenzionali proposte da parte opponente;
3) DICHIARA ai sensi dell'art. 653, I co., c.p.c. l'esecutività del
decreto ingiuntivo suindicato;
4) CONDANNA la C. SRL a rimborsare a T. SPA le spese di lite, che si
liquidano in Euro 80,00 per esborsi, ed Euro 7.000,00 per compensi di avvocato,
oltre rimborso 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2014.