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20 marzo 2015

12/15. Ministero della Giustizia, comunicazione del 2.2.2015 su spese e indennità per il primo incontro di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2015)

Alla luce della sentenza del TARLazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015 che ha annullato, tra l’altro, l’art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 (in quanto disposizioni in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di mediazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo), in data 2 febbraio 2015 il Ministero della Giustizia ha comunicato, sul proprio sito web, che:
  • tale sentenza è “immediatamente esecutiva”;
  • per l’effetto, “non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro”;
  • gli organismi di mediazione sono tenuti “ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2015

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