Alla luce della sentenza del TARLazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015 che ha annullato, tra l’altro, l’art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale
n. 180 del 18 ottobre 2010 (in quanto disposizioni in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento
di mediazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro
disponibilità ad aderire al tentativo), in data 2 febbraio 2015 il Ministero della Giustizia ha
comunicato, sul proprio sito web, che:
- tale sentenza è “immediatamente esecutiva”;
- per l’effetto, “non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro”;
- gli organismi di mediazione sono tenuti “ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni”.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 12/2015