Nell’ambito dell’Inaugurazione
dell’Anno Giudiziario 2014 è stato affrontato
il tema della mediazione civile.
Riportiamo al riguardo i
più rilevanti passi contenuti nella Relazione sull'amministrazione della
Giustizia nell'anno 2013 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce, così come riportata sul sito web della Corte di Cassazione.
N.B.:
il grassetto è nostro.
Viene,
innanzitutto, osservato che “Resta
integra la validità della scelta della mediazione come strumento essenziale
per la deflazione del contenzioso, trattandosi di una misura
irrinunciabile per conseguire un’effettiva riduzione della pressione della
domanda di giustizia, in quanto, se utilizzato in modo adeguato, l’istituto
possiede le potenzialità necessarie a contenere fortemente la dispersione di
energie processuali nella gestione di una miriade di cause nelle quali sono
in gioco modesti valori economici.
In questa prospettiva sembra
non doversi trascurare la possibilità di una previsione generalizzata del
percorso di mediazione, collegandola non alla specificità di determinate
materie, bensì a un determinato valore limite delle controversie, al di
sotto del quale sancirne l’obbligatorietà, lasciando che resti invece
volontario il ricorso al procedimento per le controversie di valore superiore”.
Successivamente,
poi, si illustra che “In generale le
relazioni dei Presidenti delle Corti d’appello segnalano la diminuzione del
ricorso alla mediazione dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 ottobre
2012, n. 272, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010 recante l’attuazione dell’articolo 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali e, in via consequenziale,
di altre norme dello stesso decreto legislativo.
Le stesse relazioni,
inoltre, mettono in evidenza la generale bassa percentuale di definizione
delle controversie in sede conciliativa, con la prevalenza della
definizione delle controversie mediante lo strumento processuale della mancata
comparizione, evidenziando, altresì, l’assenza di un significativo
decremento del contenzioso nel periodo della mediazione facoltativa”.
Da
ultimo si segnala l’importanza del tema della ricerca di una comune cultura
della giurisdizione tra avvocati e magistrati, “che va attuata intensificando la collaborazione con la magistratura,
non solo per costruire una comune cultura delle garanzie, ma anche e
soprattutto per assicurare un maggiore coinvolgimento degli avvocati nei
progetti di riforma della giustizia, tenendo presente che l’avvocatura ha
un’enorme responsabilità sociale che si esprime attraverso la difesa
giudiziale dei diritti del cittadino”. In questa direzione, si precisa
nella Relazione, “si è mosso, del resto,
il legislatore col d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, che, ripristinando la mediazione dopo la declaratoria di
illegittima costituzionale della relativa disciplina attuativa da parte della
Corte costituzionale per essere andata oltre il perimetro fissato nell’art. 60
della legge-delega del 18 giugno 2009, n. 69 (sent. n. 272 del 2012), ha
imposto la garanzia della presenza obbligatoria dell’avvocato sin dal primo
incontro e per l’intera procedura”.