=> TAR Lazio, 10 dicembre 2013, ordinanza n. 4872
Vista la domanda
di annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministro
della giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico
n. 180 del 18 ottobre 2010 e la domanda
di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale, si ritiene che non
sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, ritenuta, in
particolare, l’insuscettibilità
dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti
un danno caratterizzato dai requisiti
dell’irreparabilità e della gravità, nonché la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte
in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio
nella sede propria del merito.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 9/2014
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I
10 dicembre 2013
Ordinanza n. 4872
…omissis…
sul ricorso numero di registro generale 10937 del
2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua,
Maurizio De Tilla, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Francesco
Caia, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Gennaro
Tornese, Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati della
Campania, Franco Tortorano, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro,
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, Marco d’Errico, Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino, Mario Pietrunti,
Aiaf – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori,
Filippo Pucino, Paola Pucino, Angelo Pucino, Carmelo Maurizio Sergi, Federica
Eminente, Sabrina Sifo, Pompeo Salvatore Walter, Eugenio Bisceglia, Vitangelo
Mongelli, Vincenzo Papaleo, Salvatore Di Cristofalo, Giovanni Zambelli, Giuseppe
Di Girolamo, Agostino Maione, Claudio Acampora, Luigi Ernesto Zanoni,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo e Mario
Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, v.le
Parioli, n. 180;
contro
Ministero della giustizia e Ministero dello
sviluppo economico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e con l’intervento di ad adiuvandum:
- Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, via Guglielmo Pepe, n. 37;
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Scripelliti e Gaetano Viciconte, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Turco in Roma, l.go dei
Lombardi, n. 4;
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno,
rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Paolino, con il quale elettivamente
domicilia presso l’avv. Leopoldo Fiorentino, studio Carlini, in Roma, p.za Cola
di Rienzo, n. 92;
ad opponendum:
- Associazione Avvocati per la mediazione, Lorenza
Morello e Alberto Mascia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Bauduin e
Giorgio Prete, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Mascia
in Roma, via Michele di Lando, n. 41;
- Adr Center s.p.a., rappresentato e difeso dagli
avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Donatella Mangani, con domicilio
eletto presso lo studio legale associato Oikos in Roma, via Luigi Rizzo, n. 62;
- Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti,
rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto
presso lo studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
per l’annullamento previa sospensione
dell’efficacia, del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto
con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010,
pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto
“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di
iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco
dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità
spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28
del 2010”.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visto l’atto di motivi aggiunti interposto dall’
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua e dall’avv. Nicola Marino, in
qualità di Presidente p.t. dell’Organismo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
intimate amministrazioni;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 4 dicembre
2013 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da
relativo verbale;
Dato preliminarmente atto che il presente ricorso è
stato riunito, mediante ordinanza collegiale della Sezione 12 aprile 2011, n.
3202, con il ricorso numero di registro generale 11235 del 2010, proposto da
Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc);
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;
Ritenuta, in particolare, per un verso,
l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in
capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e
della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle
posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente
lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso, la
necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in
ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede
propria del merito;
Ritenuto di compensare le spese di lite della
presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria
del Tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4
dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)