=> Trib. Milano, 11 novembre 2013
Ben può disporsi l'esperimento del procedimento di
mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010 qualora le parti abbiano rifiutato la proposta
conciliativa del giudice.
Fattispecie: il convenuto si era dichiarato disponibile ad
accettare la proposta del giudice, mentre l’attore aveva dichiarato che detta
soluzione non era per lui accettabile.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 14/2014
Tribunale di Milano
Sezione spe. In materia di impresa
11 novembre 2013
Ordinanza
…omissi…
Il g.i. tenta la conciliazione della lite,
suggerendo alle parti la definizione della stessa con versamento da parte del
convenuto dell'importo omnicomprensivo di euro 15.000,00 che si avvicina alla
metà dell'importo richiesto da controparte.
Il convenuto dichiara di essere disponibile a
chiudere la lite con tale versamento da parte sua.
L'attore dichiara che tale soluzione non è per lui
accettabile.
Il Giudice
visto l'art.5 secondo comma del d.lgs. n.28/2010
nell'attuale sopravvenuta formulazione;
valutata la natura della lite, i rapporti familiari tra le parti e il comportamento delle stesse anche all'odierna udienza;
valutata la natura della lite, i rapporti familiari tra le parti e il comportamento delle stesse anche all'odierna udienza;
ritenutane in base a tali elementi l'utilità;
dispone l'esperimento del procedimento di
mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per dare inizio
alla mediazione e fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 25
marzo 2014 ore 11.20, riservato ogni altro provvedimento.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.