DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

24 febbraio 2019

10/19. Titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività: l’avvocato può scrivere “mediatore abilitato ai sensi del d.lgs. n. 28/2010” (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2019)

=> Consiglio Nazionale Forense, 22 giugno 2016

Non può negarsi che la funzione di mediatore possa favorevolmente caratterizzare la professione di avvocato, ancorché non tipica della stessa, alla luce degli obblighi formativi imposti. Pertanto, va affermato che l’indicazione di tale funzione non è fuorviante (attenendo al possesso di una specifica competenza e/o abilitazione a conferma di una capacità professionale alla cui comunicazione a terzi non può attribuirsi, a priori, alcun fine decettivo) e aggiunge, comunque, un quid pluris lecito all’immagine dell’avvocato (rivelando una particolare competenza ed esperienza che vanno a vantaggio del cliente consentendogli una più approfondita valutazione dei propri interessi nell’ambito di una procedura di mediazione). Pertanto, nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, l’informazione circa il possesso della qualifica di mediatore va indicata nei termini seguenti: “mediatore abilitato ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2019

Consiglio Nazionale Forense
(rel. Secchieri), n. 73
22 giugno 2016

Quesito n. 187, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti

Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 22 giugno 2016, n. 73

Per quanto attiene all’indicazione della specializzazione conseguita dopo un percorso triennale presso l’Università di Camerino, a seguito di esame, soccorre il comma 8 dell’art. 9, che prevede che “… coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni”.
É quindi consentito l’utilizzo del titolo nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari.
Per quanto attiene al secondo quesito, richiamato il parere n. 88 del 21 settembre 2011 di questa commissione, e rilevato:
– che non pare corretto l’utilizzo del termine “professionista” che evoca la figura di esercente esclusivo a titolo professionale l’attività di mediatore
– che l’art. 16, comma 4/bis recita testualmente che: “gli avvocati sono di diritto mediatori: Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis (ora art. 62) del codice deontologico forense”.
– che con circolare del Min. Giustizia in data 27 novembre 2013 e successiva integrazione del 9 dicembre è stato espressamente previsto che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall’art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247 nonchè alle associazioni forensi ed ai terzi;
– che l’art. 62 del codice deontologico forense prevede che l’avvocato non deve assumere il ruolo di mediatore senza adeguata competenza:
– che con circolare n. 6 del 21 febbraio 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha dettato le linee guida per l’assolvimento degli obblighi formativi del mediatore iscritto ad un organismo di mediazione;
– che in tale contesto non può negarsi che la funzione di mediatore possa favorevolmente caratterizzare la professione di avvocato, ancorché non tipica della stessa, alla luce degli obblighi formativi imposti.
– che nell’ambito dell’informazione sull’attività professionale di cui all’art. 17 c.d. pare consentita l’indicazione di funzioni (che presuppongono una particolare attività di formazione) che hanno attinenza con l’esercizio della professione forense e non le sono, comunque, estranee;
– che l’indicazione non è fuorviante attenendo al possesso di una specifica competenza e/o abilitazione a conferma di una capacità professionale alla cui comunicazione a terzi non può attribuirsi, a priori, alcun fine decettivo; e aggiunge comunque un quid pluris lecito all’ immagine dell’avvocato, rivelando una particolare competenza ed esperienza che vanno a vantaggio del cliente consentendogli una più approfondita valutazione dei propri interessi nell’ambito di una procedura di mediazione;
questa commissione ritiene che l’informazione circa il possesso della qualifica di mediatore abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 non pare, di per sé, confliggere con l’art. 17 del Nuovo Codice Deontologico Forense, a condizione che detta qualifica venga indicata nei termini seguenti: “mediatore abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010”.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE