=> Tribunale di Roma, 30 ottobre 2015
Circa la possibilità
del giudice di disporre la mediazione demandata anche allorché sia stata
già avviato e concluso negativamente un esperimento di mediazione obbligatoria
non possono essere nutriti seri dubbi (è stato al riguardo più volte
sottolineata la diversità di presupposti e contesto nei quali si collocano la
mediazione obbligatoria e quella demandata). Ciò posto, va affermato che la
circostanza che prima e fuori della causa sia stata proposta una domanda di
mediazione (non ha rilevanza – ai fini che qui interessano - la natura
volontaria o obbligatoria), non è impeditiva all’esercizio ed
all’attivazione da parte del Giudice della mediazione demandata di cui all’art.
5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010 (I). Si tratta infatti, ove la mediazione
demandata sia frutto di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che
assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi
e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non
sovrapponibili.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 4/2016
Tribunale di Roma
Sez. XIII Civile
Sentenza
30 ottobre 2015
Omissis
I fatti della causa.
Lamentava l’attore che il giorno 19 marzo 2012 mentre attraversava a
piedi alle ore 23,15 circa via dei Monti Tiburtini, all’altezza dell’incrocio
con la carreggiata di via dei Durantini, durante la fase di regolare
attraversamento pedonale, effettuato sulle strisce pedonali con semaforo verde,
veniva travolto dall’autovettura di proprietà di omissis condotta da omissis
che procedeva a velocità eccessiva ed oltre i limiti consentiti per quel tratto
di strada. La compagnia assicuratrice si costituiva facendo presente che aveva
già risarcito l’attore con la somma di €.5.850,00 e che essendo quanto l’attore
corresponsabile per aver attraversato imprudentemente con luce gialla come si
evinceva dalla relazione della P.M. la somma era da considerarsi satisfattiva.
Con ordinanza del 16.6.2014 il giudice disponeva la mediazione demandata
ai sensi del novellato art. 5 co. II° del decr.lgsl.28/10. All’udienza di
verifica la difesa dell’attore faceva presente che il R. aveva a suo tempo
(3.12.2012) e prima della causa introdotto una procedura di mediazione (in quel
momento ancora) obbligatoria in materia di RCA, che si era conclusa
negativamente per l’assenza dell’assicurazione.
Aggiungeva che avendo il R. aderito alla proposta del giudice, la
domanda di mediazione (demandata dal giudice) non era stata introdotta
dall’attore (né dall’altra parte attivata) essendone prevedibile l’esito
infruttuoso avendo la compagnia assicuratrice, sollecitata più volte a mezzo
mail dalla difesa dell’attore, comunicato di voler definire la causa con soli
€.5.000 più €.2.000 per onorari. Ed invero a tal fine l’attore produceva una
missiva nella quale la compagnia, evidenziato che il giudice, presupposta una
invalidità permanente del 7%, aveva effettuato i calcoli, nella proposta ex
art.185 bis, sulla base delle tabelle del tribunale invece che per quelle
previste per le micropermanenti, aveva formulato la suddetta offerta (€.5.000
più €.2.000 per onorari).
La mancata comprensione da parte dei soggetti costituiti del valore e dell’efficacia
della mediazione
L’improcedibilità della domanda L’art. 5 co. II° prevede che “fermo
quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il
giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa,
lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre
l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al
periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle
conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione
della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata,
assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione”. Circa la possibilità del giudice di disporre la
mediazione demandata anche allorché sia stata già avviato e concluso
negativamente un esperimento di mediazione obbligatoria non possono essere
nutriti seri dubbi.
E’ stato più volte sottolineata la diversità di presupposti e contesto
nei quali si collocano la mediazione obbligatoria e quella demandata.
Ed invero nell’ordinanza del 16.6.2014 il giudice osservava: “Va
precisato che nel dicembre 2012 è stato tentato dall’attore un percorso di
mediazione volontaria”.
Si ritiene che tale circostanza, vale a dire che l’attrice abbia
proposto prima e fuori della causa, una domanda di mediazione (non ha rilevanza
– ai fini che qui interessano - la natura volontaria o obbligatoria), non sia
impeditiva all’esercizio ed all’attivazione da parte del Giudice della
mediazione demandata di cui all’art.5 co.II° del decr.lgsl.28/2010 nella
versione riformata dal D.L.69/13 cit.. Si tratta infatti, ove la mediazione
demandata sia frutto di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che
assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e
non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non
sovrapponibili.
Da quanto si espone di seguito è di solare evidenza che nella mediazione
demandata la realizzazione della condizione di procedibilità è solo una delle
sue ragion d’essere. Esse consistono piuttosto nel giudizio del Giudice secondo
il quale sussistono, nel caso specificamente esaminato, anche (e specialmente)
considerate le difese della controparte in un complessivo bilanciamento (nel
senso anche letterale del termine) con quelle dell’attore, le condizioni
positive perché le parti possano pervenire ad un accordo amichevole, di tipo
conciliativo o transattivo. La forza e l’efficacia è del tutto diversa.
Il momento in cui il Giudice invia le parti in mediazione è svincolato
da rigidità processuali se non quelle molto avanzate del giudizio
(conclusioni/discussione), consentendogli di individuare e di scegliere il
momento più propizio in relazione alle circostanze ed agli sviluppi della causa
(e ciò anche in relazione alle difese articolate dalle parti). La possibilità,
come la presente ordinanza testimonia, di rappresentare pacatamente, con
equidistanza ed imparzialità, i punti di debolezza e di forza delle rispettive
posizioni, consente di esaltare la sensibilità culturale e giuridica dei
difensori, che tanto ruolo hanno nella mediazione riformata.
E, tramite essi, parlare alle parti che pertanto dovranno essere
informate nel modo più ampio e sostanziale dai difensori circa il contenuto del
provvedimento, al fine che esse possano, esattamente come in ambito sanitario,
determinarsi verso la scelta migliore da assumere, in ordine alla quale è
precondizione una adeguata consapevolezza.
Compito dei difensori è quello di evocare la possibilità per le parti,
cogliendo le potenzialità del provvedimento del Giudice, di trovare ragionevoli
soluzioni e punti di accordo, non celando, in mancanza, i possibili sviluppi
negativi delle aspettative che l’inevitabile antagonismo insito nella avviata
contesa giudiziaria tende, per ciascuna delle parti, a radicare ed esaltare.
Con la mediazione demandata si evita di intraprendere percorsi spesso
già condannati in partenza (si pensi ad una mediazione obbligatoria prima della
causa nella quale saranno protagonisti necessari soggetti terzi, come
assicurazioni successivamente chiamate; ovvero a situazioni in ordine alle
quali le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice sono
determinanti per meglio fissare l’ubi consistam della lite..); e ciò perché è
il Giudice che sceglie, con oculatezza, il momento migliore per disporne
l’avvio.
Dell’assistenza si è già detto.
Se del caso, e questo lo è, il provvedimento di avvio alla mediazione
demandata può contenere, ad opera del Giudice, utili indicazioni e parametri
che difensori e parti, assistite da mediatori di qualità, potranno sviluppare
nel miglior modo.
Infine la diversa e solo eventuale onerosità del nuovo procedimento di
mediazione per il quale il primo incontro (preliminare alla mediazione vera e
propria) sconta, in caso di insuccesso, il solo pagamento delle modeste spese
di avvio previste dalla normativa vigente (cfr. per la autorevole conferma di
tale opinamento la Circolare del Ministero della Giustizia 27 novembre 2013
Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l.
98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che
modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti) esclude che quello che di fatto
si presenta come una - sia pure legittima - seconda mediazione possa essere un
aggravio irragionevole per le parti”.
La vicenda, a far tempo dalla comunicazione della proposta del giudice
alle parti e fino al mancato avvio della mediazione, è paradigmatica di quanto
sia ancora lontano il raggiungimento del fondamentale obiettivo di una generale
diffusa e soddisfacente comprensione ed apprezzamento da parte dell’utenza e
del Foro (che tuttavia, come la stessa Magistratura ha fatto in subiecta
materia notevoli progressi assiologici nell’ultimo anno e mezzo) del valore
strategico per il contenimento della straripante mole di contenzioso e per la
pacificazione sociale che diffonde, dei vantaggi in termini di tempi stretti di
conclusione e di certezza dell’ottenimento del bene della vita oggetto
dell’accordo, e, in definitiva, dei straordinari risultati che la mediazione
può offrire.
In questo caso, ed è di tutta evidenza, per un conveniente e conclusivo
accordo, sarebbe stato sufficiente sedersi intorno al tavolo di un bravo e
competente mediatore, le parti personalmente quanto all’attore e rappresentata
la compagnia assicuratrice da un procuratore speciale, entrambe assistite dai
rispettivi legali, con una reale volontà di chiudere la controversia presto e
bene, utilizzando le preziose indicazioni offerte dal giudice. Il quale faceva
chiaramente intendere, nell’ordinanza, che le affermazioni rese nell’immediato
ai vigili urbani intervenuti da parte della compagna del R., partecipe con lui all’evento,
e che ammetteva un attraversamento quanto meno affannoso e imprudente (con
semaforo giallo e si era a tarda notte, era buio..), avrebbero potuto condurre
ad una decisione affermativa di una qualche misura di concorso di colpa del
danneggiato. Il giudice, è pur vero, che effettuava i calcoli sulla base delle
tabelle del tribunale, ma è altrettanto vero che prendeva per buona, in quella
fase di proposta, senza aver prima disposto ed acquisito una consulenza medica,
la percentuale di invalidità indicata dall’assicurazione (7% e non quella
dell’attore 9%).
La proposta del giudice, come è scritto nell’ordinanza, non è una
sentenza, piuttosto un’autorevole e meditata indicazione, allo stato e sulla
base degli atti, di un punto di equilibrio conciliativo, irrorato di equità,
sulle quale ben possono ed anzi debbono le parti, in caso di difficoltà ad
accordarsi sull’ esatto contenuto della proposta, continuare a discutere, anche
con l’ausilio di un soggetto terzo ed imparziale, qual’è il mediatore, a tale fine
essendo previsto nell’ordinanza di cui supra il successivo percorso di
mediazione. L’assicurazione rispondeva alla mail della difesa dell’attore
proponendo ciò che si è detto supra (€.5000 + €.2000, oltre al già corrisposto)
che è più meno quello che il giudice avrebbe verosimilmente accertato e
concesso all’esito di un percorso istruttorio (CTU, testimonianze …),
applicativo delle tabelle previste per le micropermanenti, in ambito di
concorso di colpa del pedone.
Cosa dice tutto questo? Che se le parti avessero compreso e
metabolizzato, già prima del provvedimento, il valore sociale ed individuale e
l’efficacia della mediazione, il giudice non avrebbe scritto questa sentenza,
l’attore avrebbe portato a casa una ragionevole somma di denaro, l’avvocato la
sua parcella e l’assicurazione la tranquillità di non vedersi arrivare, dopo
questa sentenza, una nuova causa che la improcedibilità che si dichiara non
impedisce in alcun modo. E de hoc satis. Essendo pacifico che il procedimento
di mediazione non è stato avviato, e non essendo stato addotto – come
dimostrato supra – alcun valido motivo giustificativo, ne consegue la
improcedibilità della domanda.
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per
il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo
migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M.
Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione
respinta, così provvede: dà atto della mancata attivazione dell’esperimento di
mediazione demandata; dichiara improcedibile la domanda di omissis; condanna omissis
al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della Spa omissis in persona del legale
rappresentante pro tempore in complessivi €.1.300,00 oltre IVA, CAP e spese
generali.
Roma, 30.10.2015
Il Giudice
dott. Massimo Moriconi