=> Tribunale di Firenze, 15 ottobre 2015
In caso di mancato
esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la domanda
introdotta da parte opposta con ricorso monitorio e sfociata nell’emissione del
decreto ingiuntivo opposto, così come la riconvenzionale avanzata
dall’opponente in citazione, devono essere dichiarate improcedibili a norma
dell’art.5,
d.lgs. 28/2010 (I). Difatti, posto che il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo ha ad oggetto l’accertamento dei fatti costitutivi della
pretesa creditoria fondante l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, la
sanzione dell’improcedibilità dovrà innanzitutto colpire la domanda sostanziale
azionata in sede monitoria, con conseguente revoca dell’opposto decreto.
L’effettivo
esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria non è rimesso alla mera
discrezionalità delle parti, con conseguente libertà di queste, una volta
depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro
davanti al mediatore, di manifestare il proprio disinteresse nel procedere al
tentativo, ma costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’art.
8 d.lgs. 28/2010 deve difatti essere interpretato nel senso di attribuire
al mediatore il compito di verificare l’eventuale sussistenza di concreti
impedimenti all’effettivo esperimento della procedura e non già quello di
accertare la volontà delle parti in ordine alla opportunità di dare inizio alla
stessa (II). Se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di
mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle
parti. Pertanto, non può dirsi ritualmente svolto il tentativo di mediazione
qualora le parti presenti al primo incontro davanti al mediatore si
limitino a manifestare la loro intenzione di non dare seguito alla procedura
obbligatoria, senza fornire ulteriore e più specifica indicazione degli
impedimenti all’effettivo svolgersi del procedimento. A nulla vale la
circostanza che siano ambedue le parti ad impedire l’effettivo tentativo di
mediazione con la loro concorde (ingiustificata) volontà di sottrarsi ad esso,
ciò comportando piuttosto che ciascuna di esse sarà sottoposta alla sanzione
indicata dalla legge, vale a dire alla dichiarazione di improcedibilità della
rispettiva domanda proposta.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 8/2016
Tribunale di Firenze
Sezione III civile
sentenza
15 ottobre 2015
Omissis
Con un atto di citazione notificato il data omissis, Società omissis,
in qualità di debitore principale e omissis
e omissis, in qualità di
fidejussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Firenze
in data omissis, con il quale veniva
ingiunto il pagamento solidale in favore di Banca della somma di euro omissis oltre interessi in forza di
saldo passivo del conto corrente ordinario n. omissis, con competenze al omissis
per euro omissis, e del correlato
conto anticipi export con competenze al omissis
per euro omissis.
In particolare, gli opponenti deducevano che il credito azionato in
monitorio da parte opposta traeva origine da un contratto di conto corrente e
un contratto di conto anticipi export accesi dalla Società presso Banca; che omissis e omissis si costituivano fidejussori a favore di Banca omissis; che, nell’ambito dei rapporti
di affidamento bancario intercorsi con Banca omissis quest’ultima compiva una serie di irregolarità, tali da
rendere il credito azionato in monitorio e oggetto dell’opposto decreto
incerto, illiquido ed inesigibile; che, in specifico, era violato l’obbligo di
forma scritta del contratto di apertura di credito, era applicato un tasso di
interesse superiore al tasso soglia in materia di usura ed un’illegittima
capitalizzazione degli interessi, erano addebitate somme di denaro a titolo di
commissione di massimo scoperto con illegittima anticipazione o posticipazione
nella determinazione dei giorni di valuta per le singole operazioni.
Gli opponenti concludevano pertanto: affinché fosse revocato il decreto
opposto e stabilito l’esatto dare – avere tra le parti, con conseguente
condanna di parte opposta alla restituzione in favore degli opponenti delle
somme versate e non dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria; affinché
fosse altresì condannata, in ogni caso, parte opposta al risarcimento dei danni
subiti dagli opponenti a causa dell’illegittima condotta assunta ex adverso; con
vittoria di compensi e spese, anche della fase monitoria.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale, in via
preliminare, eccepiva l’inammissibilità delle avverse domande di restituzione
di somme e risarcimento dei danni, in quanto erroneamente non proposte dagli
opponenti in via riconvenzionale; nel merito, ne eccepiva comunque
l’infondatezza, in quanto non provate né quantificate; concludeva, in tesi,
affinché fosse respinta l’opposizione e, in subordine, affinché fossero
condannati gli opponenti al pagamento in favore di Banca omissis della somma che sarebbe risultata in corso di causa, con
vittoria di spese e compensi.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il Giudice,
con ordinanza del omissis, disponeva
che le parti esperissero il procedimento di mediazione obbligatorio ex lege con
onere di impulso a carico di parte opposta, dando specifico conto dell’interpretazione
offerta dal Tribunale in ordine all’effettivo perfezionarsi di detto
procedimento. Alla successiva udienza emergeva dal verbale reso dall’Organo di
mediazione prodotto in atti che le parti presenti al primo incontro avevano
dato atto che “allo stato non sussistono i presupposti per poter dare avvio al
procedimento di mediazione” senza fornire idonea, specifica e motivata
giustificazione al mancato avvio di un effettivo tentativo di mediazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava le parti
all’udienza odierna ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c. Queste ultime
precisavano le conclusioni come in verbale e discutevano oralmente la causa.
La domanda introdotta da parte opposta con ricorso monitorio e sfociata
nell’emissione del decreto ingiuntivo n. omissis
di questo Tribunale qui opposto, così come la riconvenzionale avanzata dagli opponenti
in citazione, devono essere dichiarate improcedibili a norma dell’art.5 bis del
D. Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito in L.
9.8.2013).
Come già rilevato in sede di ordinanza del omissis, al cui specifico contenuto si rinvia, l’effettivo
esperimento del tentativo di mediazione non è rimesso alla mera discrezionalità
delle parti, con conseguente libertà di queste, una volta depositata la domanda
di avvio della procedura e fissato il primo incontro davanti al mediatore, di
manifestare il proprio disinteresse nel procedere al tentativo, ma costituisce
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’articolo 8 del
succitato D. Lgs. 28/2010 , nel prevedere che il mediatore durante i primo
incontro, debba invitare le parti e i loro avvocati “ad esprimersi sulla
possibilità di iniziare la procedura di mediazione”, deve difatti essere
interpretato nel senso di attribuire al mediatore il compito di verificare
l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della
procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine alla
opportunità di dare inizio alla stessa. Se così non fosse non si tratterebbe,
nella sostanza, di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero
arbitrio delle parti con sostanziale interpretatio abrogans del complessivo
dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente
deflattiva. Ciò ribadito, nel caso di specie non può dirsi ritualmente svolto
il tentativo di mediazione. Alla luce del verbale prodotto in atti da parte
opposta all’udienza del omissis, le
parti presenti al primo incontro davanti al mediatore si son limitate a
manifestare la loro intenzione di non dare seguito alla procedura obbligatoria,
senza fornire ulteriore e più specifica indicazione degli impedimenti
all’effettivo svolgersi del procedimento e rendendo, di fatto, necessaria
l’applicazione della sanzione comminata dall’art. 5/1 bis del D. Lgs. 28/2010.
A nulla vale la circostanza che siano state ambedue le parti ad impedire
l’effettivo tentativo di mediazione con la loro concorde –ingiustificata-
volontà di sottrarsi ad esso, ciò comportando piuttosto che ciascuna di esse
sarà sottoposta alla sanzione indicata dalla legge, vale a dire alla
dichiarazione di improcedibilità della rispettiva domanda proposta.
Difatti, posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad
oggetto l’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria fondante
l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, la sanzione dell’improcedibilità
dovrà innanzitutto colpire la domanda sostanziale azionata da Banca omissis in sede monitoria, con conseguente revoca
dell’ opposto decreto.
D’altro lato, indipendentemente, dalla parte opposta, analoga volontà di
non procedere nel merito del tentativo era manifestata altresì da parte
opponente, la cui riconvenzionale – come sopra anticipato – deve essere
altrettanto dichiarata improcedibile.
Ogni questione di merito deve intendersi assorbita.
Tenuto conto dell’esito della lite, le spese devono intendersi
interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitamente
pronunciando sull’opposizione promossa da Società omissis, in qualità di debitore principale, omissis e omissis in
qualità di fidejussori, nei confronti di Banca omissis avverso il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Firenze in data omissis, così provvede:
1. dichiara l’improcedibilità della domanda introdotta da Banca omissis con ricorso monitorio e, per
l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. omissis
emesso dal Tribunale di Firenze in data omissis;
2. dichiara l’improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata
dagli opponenti;
3. dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti, come
in parte motiva.