=> Tribunale di Roma, 16 luglio 2015
L’art. 5, comma 4, lett. c), d.lgs. 28/2010 prevede che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis c.p.c. non si
applichino i commi 1-bis e 2 . Vale a dire che le prescrizioni relative alla
mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si applicano a tale
procedimento. Ne consegue che l’invito del giudice alle parti di andare
in mediazione è possibile, ma non va iscritto in tali moduli
procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso
volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del
giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione.
All’interno di un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite di cui all’articolo 696-bis c.p.c., il
giudice ben può prospettare alle parti un’alternativa a quella, usuale, della
nomina di un consulente tecnico di ufficio e, precisamente, l’introduzione di
una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti possono
invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico.
Gli indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio possono però essere conseguiti, tra l’latro, solo laddove ci si rivolga
ad un organismo serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e
competenti (con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori
che perseguano solo un interesse di lucro connesso all’offerta di una rapida
rimozione, ancora da molti istanti ricercata, ed illusoriamente
immaginata, della condizione di procedibilità della causa in
presenza di mediazione obbligatoria o demandata) e solo allorché il mediatore,
capace e preparato, sappia orientare la propria scelta e propiziare l’attività
del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell’alveo di un percorso
rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal
consulente anche in ambito non giudiziario (ed in particolare il rispetto
del contraddittorio).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 70/2016
Tribunale di Roma
Sezione XIII
15 luglio 2016
Omissis
è stato proposto omissis accertamento tecnico preventivo
ai sensi dell’art.696 bis in relazione ai danni alla persona subiti e lamentati
a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla guida di
motociclo di sua proprietà, in data omissis.
Nella contumacia
del conducente dell’autovettura antagonista, si costituiva la compagnia
assicuratrice omissis.
Sentiti i difensori
delle parti presenti (ricorrente ed assicurazione), emergeva che non vi era
contestazione fra le parti circa l’esistenza e le modalità del sinistro, ma
solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai danni alla persona del
ricorrente.
Il giudice
prospettava alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina,
sicuramente possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente
tecnico di ufficio e precisamente l’introduzione di una procedura di
mediazione, nell’ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e
sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina
legale.
In particolare il
giudice segnalava le seguenti circostanze: la possibilità di nomina di un
consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista dalla legge;
anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare
la relazione dell’esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un
atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella
causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti che la
giurisprudenza ha motivatamente elaborato; le parti potranno sottoporre al
consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e collaborazione
del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella
lite; i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in
pari misura, anche tenuto conto delle modeste indennità di mediazione previste
dalle norme, sono senz’altro più vantaggiosi (e prevedibili, attesa la
possibilità di previa interlocuzione con l’organismo, di cui è impensabile una
corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa; i tempi di
svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla
sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di
quelli del procedimento giudiziale; la possibilità, least but non last, che il
consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait per il suo lavoro,
secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione
intrattengono con i consulenti, possa operare realmente a fini conciliativi,
sviluppando un’utile sinergia con il mediatore.
A fronte di tali
indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il giudice avvertiva però che
tali vantaggi potranno essere conseguiti: solo laddove venga compulsato un
organismo, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti,
serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti; con assoluta
esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un
interesse di lucro connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da
molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa
giurisprudenza che richiede l’effettività del percorso di mediazione), della
condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria
o demandata; solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare
la (sua) scelta e propiziare l’attività del consulente nominato (fra i C.T.U.
del tribunale) nell’alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi
che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario,
qual è la mediazione, ed in particolare il rispetto del contraddittorio;
l’astensione dall’acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni
delle parti; il contenimento dell’attività di consulenza nel perimetro dei
quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso demandargli, etc.. (cfr.
l’ordinanza citata in nota per l’esposizione di un decalogo delle regole che
devono essere rispettate dal consulente in mediazione).
I difensori delle
parti concordavano con il giudice sulla utilità e convenienza di tale percorso
mediatorio, sicché occorre provvedere di conseguenza.
L’art. 5 del
decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera c) che nei
procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile non si
applichino i commi 1-bis e 2.
Vale a dire che le
prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si
applicano al presente procedimento.
Ne consegue che
l’invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli
procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale
percorso volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da
parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione.
PQM
A scioglimento
della riserva, fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione
del provvedimento per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta
delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di
mediazione; rinvia all’udienza omissis
per quanto di ragione.