DIRITTO D'AUTORE


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6 ottobre 2016

70/16. Procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: invito del giudice alla mediazione volontaria (Osservatorio Mediazione Civile n. 70/2016)

=> Tribunale di Roma, 16 luglio 2015

L’art. 5, comma 4, lett. c), d.lgs. 28/2010 prevede che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis c.p.c. non si applichino i commi 1-bis e 2 . Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si applicano a tale procedimento. Ne consegue che l’invito del giudice alle parti di andare in mediazione è possibile, ma non va iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione.

All’interno di un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’articolo 696-bis c.p.c., il giudice ben può prospettare alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina di un consulente tecnico di ufficio e, precisamente, l’introduzione di una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti possono invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico. Gli indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio possono però essere conseguiti, tra l’latro, solo laddove ci si rivolga ad un organismo serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti (con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata, ed illusoriamente immaginata, della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata) e solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la propria scelta e propiziare l’attività del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell’alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario (ed in particolare il rispetto del contraddittorio).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 70/2016

Tribunale di Roma
Sezione XIII
15 luglio 2016

Omissis

è stato proposto omissis accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art.696 bis in relazione ai danni alla persona subiti e lamentati a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla guida di motociclo di sua proprietà, in data omissis.
Nella contumacia del conducente dell’autovettura antagonista, si costituiva la compagnia assicuratrice omissis.
Sentiti i difensori delle parti presenti (ricorrente ed assicurazione), emergeva che non vi era contestazione fra le parti circa l’esistenza e le modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente.
Il giudice prospettava alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina, sicuramente possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico di ufficio e precisamente l’introduzione di una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale.
In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze: la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista dalla legge; anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione dell’esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato; le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite; i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz’altro più vantaggiosi (e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l’organismo, di cui è impensabile una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa; i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale; la possibilità, least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione intrattengono con i consulenti, possa operare realmente a fini conciliativi, sviluppando un’utile sinergia con il mediatore.
A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il giudice avvertiva però che tali vantaggi potranno essere conseguiti: solo laddove venga compulsato un organismo, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti; con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l’effettività del percorso di mediazione), della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata; solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la (sua) scelta e propiziare l’attività del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell’alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario, qual è la mediazione, ed in particolare il rispetto del contraddittorio; l’astensione dall’acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti; il contenimento dell’attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso demandargli, etc.. (cfr. l’ordinanza citata in nota per l’esposizione di un decalogo delle regole che devono essere rispettate dal consulente in mediazione).
I difensori delle parti concordavano con il giudice sulla utilità e convenienza di tale percorso mediatorio, sicché occorre provvedere di conseguenza.
L’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera c) che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile non si applichino i commi 1-bis e 2.
Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si applicano al presente procedimento.
Ne consegue che l’invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione.

PQM

A scioglimento della riserva, fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di mediazione; rinvia all’udienza omissis per quanto di ragione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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