=> Tribunale di Siracusa, 30 marzo 2016
Le procedure di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (ex lege) e art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 e comma 2 (su disposizione del giudice), sono
da ritenersi ambedue di esperimento obbligatorio, essendo addirittura previste
a pena di improcedibilità dell’azione;
difatti, per espressa volontà del
legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi
sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire
sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della
mediazione e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale
ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione non obbligatoria
bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente,
conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato
normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva.
Disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, le parti sono invitate
a comunicare al giudice l’esito della mediazione con nota, da depositare
entro la successiva udienza, che dovrà contenere informazioni, in relazione a quanto
stabilito dagli artt. 8 comma IV bis e 13 (D.lgs. citato), in merito all’eventuale
mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato
motivo, agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano
impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione, nonché, infine, con
riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto
dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore..
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 71/2016
Tribunale di Siracusa
Ordinanza
30 marzo 2016
Omissis
ritenuto che le
richieste di prova avanzata dalle parti non siano rilevanti ai fini della
decisione attesa la natura documentale della causa;
valutata la natura
della causa, relativa a diritti disponibili;
considerata
l’ammissibilità della mediazione su disposizione del giudice, ai sensi del
comma II art. 5 D.lgs. n.28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non
è stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni;
evidenziato che
l’esperimento del procedimento di mediaconciliazione, che deve concludersi
entro 3 mesi dalla relativa richiesta (ex art.6 decreto cit.), non comporterà
in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo
nella decisione della lite;
sottolineato,
infine, che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti
l’ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione
all’eventuale fase di impugnazione;
ritenuta, pertanto,
l’opportunità che le parti sperimentino un procedimento di mediazione ex art. 5
co. II D.lgs. 28/2010 (su disposizione del giudice);
ritenuto, con
riferimento a detto procedimento:
in primo luogo, che
l’esplicito riferimento operato dalla legge (art.8) alla circostanza che “…al
primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le
parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato” implica la volontà di
favorire la comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo
centro di imputazione e valutazione di interessi;
inoltre, che le
procedure di mediazione ex art. 5, comma 1 bis (ex lege) e comma 2 (su
disposizione del giudice) del d.lgs. 28/2010 n.28, sono da ritenersi ambedue di
esperimento obbligatorio, essendo addirittura previste a pena di
improcedibilità dell’azione;
che difatti, per
espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle
parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione,
vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento
della mediazione e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale
ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione non obbligatoria
bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente,
conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato
normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva.
PQM
Rigetta le istanze
istruttorie; visto l’art. 5 comma 2 D.lgs.28/2010, dispone che le parti
sostanziali, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di
mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo
abilitato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento; invita le parti a comunicare l’esito della mediazione con nota
da depositare entro la prossima udienza, nota che dovrà contenere informazioni,
in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8 comma IV bis e 13 (D.lgs.
citato), in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti
personalmente senza giustificato motivo, agli eventuali impedimenti di natura
pregiudiziale che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di
mediazione, nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese
processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione
formulata dal mediatore. Rinvia all’udienza del omissis in caso di esito negativo della procedura di mediazione.