=> Tribunale di Mantova, 14 luglio 2016
La mediazione obbligatoria deve essere esperita unicamente
in relazione alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto
ma non con riguardo alle domande proposte da quest’ultimo nei confronti di
terzi. Non è quindi fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata
dal terzo chiamato per mancato esperimento della procedura di mediazione in una
controversia vertente in una delle materie
(nella specie concernente la responsabilità medica) comprese nell’elenco
di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 72/2016
Tribunale di Mantova
Ordinanza
14 luglio 2016
Omissis
ritenuto che non è
fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio (sollevata dalla difesa
della omissis, terza chiamata) atteso
che la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande
proposte dall’attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle
domande proposte da quest’ultimo nei confronti di terzi in quanto: una diversa
soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del
processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso
stabilito dall’art. 111 Cost.; le disposizioni che prevedono condizioni di
procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta
interpretazione; l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale
soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo
di conciliazione;
osservato che parte
convenuta (omissis), costituitasi in
giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all’incontro fissato
dall’organismo di mediazione designato sicché ricorrono i presupposti previsti
dall’art. 8 co. 4 bis del D.Lgs. 28/2010, norma questa che prevede una sanzione
per tale comportamento prescindendo del tutto dall’esito della causa;
rilevato che l’art.
8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 non indica la forma del provvedimento con la
quale la sanzione deve essere irrogata;
considerato che
l’art. 176 c.p.c. dispone che tutti i provvedimenti del giudice istruttore,
salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell’ordinanza e che
l’art. 179 c.p.c., in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di
carattere generale;
osservato altresì
che le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cuiall’art.183c.p.c..
PTM
Rigetta l’eccezione
di improcedibilità del giudizio; condanna la A. O. C. P. al versamento in
favore dell’erario dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto
per il giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza; assegna
alle parti i termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c. (precisandosi che
l’inizio della decorrenza è fissata a partire dal omissis) e rinvia la causa per la decisione sulle eventuali istanze
istruttorie all’udienza omissis. Si
comunichi.