=> Trib. Busto Arsizio, 15 giugno
2012
La sentenza in
commento, pur precedente alla pronuncia
di incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa, propone utili spunti di riflessione in tema di interpretazione
del d.lgs. n. 28 del 2010 (tutt’ora vigente) e, in particolare (1) (2):
a) sul procedimento di mediazione (deposito dell’istanza di mediazione presso un organismo accreditato);
b)
sul termine assegnato dal giudice (in caso di mediazione obbligatoria) e
sulla possibilità di proroga;
c)
sulla fase di quiescenza del giudizio prima della dichiarazione di
improcedibilità della domanda.
COSA DICE IL GIUDICE.
a) PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE –
DEPOSITO DELL’ISTANZA – RACCOMANDATA
Il Legislatore precisa che nel termine di 15 giorni l’istanza va depositata (ex art. 4 c. I e 6 c. II D.lvo. 2010 n. 28), e non indica espressamente anche la spedizione a mezzo raccomandata da parte di una delle parti quale mezzo di introduzione del procedimento; invece, quando ha ritenuto sufficienti forme più ampie, non ha mancato di indicarlo espressamente (ad esempio, se non viene depositata una domanda congiunta di mediazione ma una domanda ad opera di una sola parte, l’art. 8 del citato Decreto prevede che, dopo il deposito dell’istanza di mediazione, va data comunicazione all’altra parte della domanda di mediazione e della data del primo incontro «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante»).
b) MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - TERMINE
ASSEGNATO DAL GIUDICE PER LA MEDIAZIONE – PROROGA
In linea generale, pur se il termine assegnato ai sensi dell’art. 5 D.lgs.
28/2010 per proporre domanda di mediazione è da ritenersi ordinatorio in
difetto di diversa ed espressa indicazione di perentorietà nel disposto
legislativo, può essere chiesta al Giudice la proroga, purché prima
della sua scadenza; così che il decorso del termine comporta uguali
conseguenze preclusive del decorso del termine perentorio, e comunque osta alla
assegnazione di un nuovo termine (3).
c) MEDIAZIONE OBBLIGATORIA –
IMPROCEDIBILITA’ – FASE DI QUIESCENZA DEL GIUDIZIO
Il D.lgs. 28/2010 prevede che il Giudice in prima udienza deve verificare
se sia stato previamente esperito il tentativo di mediazione, e, in caso
negativo, deve assegnare alle parti un termine per presentare la domanda
all’Organismo di Conciliazione. In tale fase, quindi, non è ancora maturata
l’improcedibilità, ma il giudizio «entra in una fase di quiescenza» (4), e
solo in caso di mancata proposizione della domanda di mediazione nel termine
assegnato o in caso di mandata richiesta di proroga prima di tale scadenza il
Giudice dichiara improcedibile la domanda.
(1) Si veda al riguardo:
- C. Cost. n. 272/12: incostituzionalità
della mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa, in Osservatorio Mediazione
Civile n. 128/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com);
- Rilevanzadella giurisprudenza di merito in tema di mediazione precedente a C. Cost. n.272/2012, in Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) FATTISPECIE: sfratto per morosità in seguito al
quale, emessa ordinanza non impugnabile di rilascio con ordine all’intimato di
rilasciare l’immobile, veniva disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.
e assegnando termine di 15 giorni per presentare domanda di mediazione ex
D.Lgs. 2010 n. 28; nel corso dell’udienza fissata a seguito di mutamento del
rito, nella contumacia di parte intimata, l’intimante affermava che il procedimento
di mediazione non era stato esperito, producendo plico postale contenente
domanda di mediazione inviato, nel termine di 15 giorni assegnato, con
raccomandata r/r all’Organismo di Mediazione e tornata al mittente per compiuta
giacenza (si precisa che il Regolamento dell’Organismo di mediazione
adito non prevedeva che la domanda di mediazione possa essere proposta con atto
spedito da una delle parti a mezzo raccomandata postale). Il giudice sollevava
d’ufficio la questione di improcedibilità della domanda, assegnando termine per
deposito di note sul punto, e quindi, all’esito rinviando la causa per la
discussione. La domanda è improcedibile.
(3) Si veda al riguardo, ex multis, Cass. n. 1064/05 e Cass. n. 808/99.
(4) In questi termini si veda Trib. Busto Arsizio, sez. dist.
Gallarate, 22 marzo 2012, inedita.
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2013
Trib. Busto Arsizio
Sezione distaccata di Gallarate
15 giugno 2012
Sentenza
…Omissis…
1. Il locatore --- ha intimato sfratto per morosità al conduttore ---,
con contestuale citazione per la convalida. All’udienza fissata per convalida è
comparso l’intimato personalmente, che si è opposto alla convalida. Il Giudice
ha quindi emesso ordinanza non impugnabile di rilascio con ordine all’intimato
di rilasciare l’immobile, disponendo il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. e
assegnando termine di 15 giorni per presentare domanda di mediazione ex D.Lgs.
2010 n. 28.
Nel corso dell’udienza fissata a seguito di mutamento del rito, nella
contumacia di parte intimata, l’intimante ha affermato che il procedimento di
mediazione non è stato esperito, e ha prodotto plico postale contenente domanda
di mediazione, inviato nel termine di 15 giorni assegnato con raccomandata r/r
all’Organismo di Mediazione e tornata al mittente per compiuta giacenza. A
fronte di ciò, il Giudice ha sollevato d’ufficio la questione di
improcedibilità della domanda, assegnando termine per deposito di note sul
punto, e quindi, all’esito rinviando la causa per la discussione.
2. La domanda va dichiarata improcedibile.
2.1. Premesso che l’art. 5 del Dlgs 28/2010 individua espressis verbis il previo procedimento di c.d. media – conciliazione quale condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto la materia locatizia (quale è quella che rileva nel caso qui in esame), va evidenziato che le parti, alle quali era stato assegnato il termine per proporre domanda di mediazione ex Dlgs 28/2010, non hanno esperito l’obbligatorio tentativo della media-conciliazione.
In linea generale, pur se il termine assegnato ai sensi dell’art. 5 Dlgs 28/2010 per proporre domanda di mediazione è da ritenersi ordinatorio in difetto di diversa ed espressa indicazione di perentorietà nel disposto legislativo, può essere chiesta al Giudice la proroga, purchè prima della sua scadenza, così che il decorso del termine comporta uguali conseguenze preclusive del decorso del termine perentorio, e comunque osta alla assegnazione di un nuovo termine (ex multis Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2005, n. 1064, in Giust. civ. Mass., 2005, 1; Cass., 2 gennaio 1999 n. 808).
Il riferito Dlgs 28/2010 prevede che il Giudice in prima udienza (e, nei procedimenti di convalida di sfratto o di licenza, nel giudizio di merito successivo al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. -come nel caso qui in esame-) deve verificare se sia stato previamente esperito il tentativo di mediazione, e, in caso negativo, deve assegnare alle parti un termine per presentare la domanda all’Organismo di Conciliazione. In tale fase, quindi, non è ancora maturata l’improcedibilità, ma il giudizio «entra in una fase di quiescenza» (in questi termini Trib. Busto Arsizio, sez. dist. Gallarate, 22 marzo 2012, inedita), e solo in caso di mancata proposizione della domanda di mediazione nel termine assegnato o in caso di mandata richiesta di proroga prima di tale scadenza il Giudice dichiara improcedibile la domanda.
2.2. Orbene, nel caso in esame la domanda di mediazione non è stata tempestivamente proposta, né è stata chiesta proroga del termine prima della sua scadenza; la domanda di mediazione infatti non è stata depositata presso l’organismo di mediazione nel riferito termine di 15 giorni. Risulta solo che parte intimante ha cercato di intraprendere la procedura di mediazione tramite atto non già depositato, ma solo inviato all’Organismo di Conciliazione a mezzo posta con raccomandata (peraltro restituita al mittente per compiuta giacenza); tuttavia, va evidenziato che: la domanda non è mai stata depositata in quanto la raccomandata è tornata al mittente; l’intimante non ha chiesto la proroga del termine prima della sua scadenza; come evidenziato dallo stesso intimante nella memoria depositata in data 17.5.2012, il Regolamento dell’Organismo di mediazione adito non prevede che la domanda di mediazione possa essere proposta con atto spedito da una delle parti a mezzo raccomandata postale. D’altra parte, il Legislatore precisa che nel termine di 15 giorni l’istanza va depositata (arg. ex art. 4 c. I e 6 c. II D.lvo 2010 n. 28), e non indica espressamente anche la spedizione a mezzo raccomandata da parte di una delle parti quale mezzo di introduzione del procedimento; invece il Legislatore, nell’ambito della disciplina della media-conciliazione, quando ha ritenuto sufficienti forme più ampie, non ha mancato di indicarlo espressamente (ad esempio, se non viene depositata una domanda congiunta di mediazione ma una domanda ad opera di una sola parte, l’art. 8 del citato Decreto prevede che, dopo il deposito dell’istanza di mediazione, va data comunicazione all’altra parte della domanda di mediazione e della data del primo incontro «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante» -art. 8
Dichiarata l’improcedibilità della domanda, va precisato che non viene
meno l’efficacia dell’ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c.
emessa all’esito della fase sommaria del procedimento di convalida; è principio
recepito in giurisprudenza quello secondo cui l’ordinanza di rilascio di cui
all’art. 665 c.p.c., eventualmente emessa nei confronti del conduttore che si
sia opposto alla convalida dell’intimazione di sfratto, rientra nella categoria
dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, e quindi
l’ estinzione del giudizio di merito o la sua improcedibilità non ne determina
l’inefficacia, salva restando la facoltà del conduttore di far valere, nel
termine di prescrizione, le sue eccezioni in un nuovo autonomo processo (Cass.
civ., sez. III, 14 febbraio 1997, n. 1382, in Foro it., 1998, I, 163).
3. Nella contumacia nell’intimato (non essendosi costituito con difensore
nel giudizio di merito successivo al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.), vi
è non luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.M.Q.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni
altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
1-dichiara improcedibile la domanda ---;
2.-non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Gallarate, il 15 giugno 2012.
(Est. Dr. F. Di Lorenzo)