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PER IL TESTO DI LEGGE AGGIORNATO SI VEDA LA
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Come noto, con la sentenza C. Cost. n. 272 del 2012 è
stata dichiarata l’incostituzionalità
della c.d. mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa (1).
Riportiamo di seguito il testo del decreto legislativo n. 28 del 2010 vigente a seguito della pronuncia della Consulta.
(1) C. Cost. n. 272/12: incostituzionalità della
mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa, in
Osservatorio Mediazione Civile n. 128/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 128/2012
Decreto legislativo marzo 2010 n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali.
(in Gazzetta Ufficiale 5
marzo 2010 n. 53).
[N.B.: I passi barrati
sono quelli censurati da C. Cost. n. 272 del 2012]
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della
legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione
e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa
a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro
della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l’attività,
comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere
due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o
le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la
mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la
composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente
pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione
ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro
degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il
registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222.
Art. 2
Controversie oggetto di
mediazione
1. Chiunque puo' accedere
alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale
vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non
preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie
civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei
servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE
Art. 3
Disciplina applicabile e
forma degli atti
1. Al procedimento di
mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in
ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9,
nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e
l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del
procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può
svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione
relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante
deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative
alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso
il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della
domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare
l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del
conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della
possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal
presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione
degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e'
annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto
dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale
giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà
di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di procedibilità
e rapporti con il processo
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4,
il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della
causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le
stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti
prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale
udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti
aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata
avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della
mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e Il
comma 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per
ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per
convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo
667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti
possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703,
terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di
opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in
camera di consiglio;
f) nell'azione civile
esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto
dal comma 1 e Salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo
dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo
non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta
nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o
l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di
conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti
all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza,
davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se
il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui
all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
Art. 6
Durata
1. Il procedimento di
mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al
comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero
dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in
cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto
periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a
sospensione feriale.
Art. 7
Effetti sulla ragionevole
durata del processo
1. Il periodo di cui
all'articolo 6 e il periodo del
rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
non si computano ai
fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8
Procedimento
1. All'atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo
designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici
giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono
comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,
anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche
competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si
svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo
indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera
affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della
controversia.
4. Quando non può procedere
ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti
iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di
procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione
dei compensi spettanti agli esperti.
(I) Comma modificato
dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la
propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del
procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento
medesimo.
2. Rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni
separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti
delle altre parti.
Art. 10
Inutilizzabilità e segreto
professionale
1. Le dichiarazioni rese o
le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono
essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale,
iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova
testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può
essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle
informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità
giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le
disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del
codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11
Conciliazione
1. Se e' raggiunto un
accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il
testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore
può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula
una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in
qualunque momento del procedimento. Prima della
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili
conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di
conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire
al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto
della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel
corso del procedimento.
3. Se e' raggiunto
l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla
proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con
l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti
previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito
della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni
violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel
loro adempimento.
4. Se la conciliazione non
riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta;
il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di
sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata
partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e'
depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia
alle parti che lo richiedono.
Art. 12
Efficacia esecutiva ed
esecuzione
1. Il verbale di accordo,
il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, e'
omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità
formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della
direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario
l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al
comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13
Spese processuali
Art. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi
ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per
quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e'
fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e' fatto,
altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per
ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità
secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché
gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente
l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità
nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di
conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme
imperative;
d) corrispondere
immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il
responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore.
Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando
la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo.
Art. 15
Mediazione nell'azione di
classe
1. Quando e' esercitata
l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per
l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano
espressamente consentito.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16
Organismi di mediazione e
registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o
privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il
procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del
registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione
degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la
trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia
di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della
giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro
dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23
luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano,
sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente
alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della
giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando
ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo
quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente
utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono
essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti
da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini
dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del
regolamento.
4. La vigilanza sul
registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla
sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma
2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero
della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori
per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento
dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione
dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla
quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la
tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a
legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello
sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17
Risorse, regime tributario
e indennità
1. In attuazione
dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e
dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia
finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia»
attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti,
documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
3. Il verbale di accordo e'
esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro,
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui
all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e
massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di
calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per
l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi
costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime
delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di
successo della mediazione;
6. Il Ministero della
giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al
monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento
dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto
per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle
indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo
dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
7. L'ammontare
dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
triennio precedente.
8. Alla copertura degli
oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di
euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo
unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del
bilancio dello Stato.
9. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai
commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa
quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Art. 18
Organismi presso i
tribunali
1. I consigli degli ordini
degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale,
avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a
disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali
sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Art. 19
Organismi presso i consigli
degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali
possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa
autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi
di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al
comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel
rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
Credito d'imposta
1. Alle parti che
corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di
mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di successo della
mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a
concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi
2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto
della metà.
2. A decorrere dall'anno
2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun
anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo
unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti
dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni
concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il
credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna
mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei
limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della
giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante
entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e
trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei
beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta
deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed
e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non
titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle
imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura
finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero
della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente
all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia
cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7
giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne
pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
Obblighi di segnalazione
per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma
2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero
5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai
sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli
articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii
operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le
disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e
mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i
procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo
409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente
sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24
Disposizioni transitorie e
finali
(I) Tale termine è
prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di
condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli
e natanti (art. 2, comma 16-decies, D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225).