Il
25 gennaio scorso si è svolta, presso la Suprema Corte di Cassazione, la Cerimonia d’Inaugurazione dell’Anno
Giudiziario 2013. Numerose sono gli interventi che hanno toccato anche il
tema della mediazione civile.
Tra
questi segnaliamo, innanzitutto, la Relazione
del Ministero sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2012.
In
particolare – si legge nella relazione, per quanto rileva ai nostro fini - l’impegno
del Ministro, nell’anno appena trascorso, è stato tra l’altro orientato “a restituire competitività al Paese attraverso scelte di riorganizzazione e di riforma che guardano al recupero dell’efficienza,
all’eliminazione dell’arretrato civile, ad un sostanziale miglioramento
della geografia giudiziaria e, più in generale, all’impatto del sistema
giudiziario sulle nostre imprese e sulla nostra economia”.
In
questo quadro rientra anche il tema
della mediazione civile con riferimento alla quale, prima dell’intervento
della Corte Costituzionale n. 272/2012 (1), si erano registrati, riguardo in particolare
all’obbligatorietà del procedimento di mediazione civile, “in un’ottica deflattiva,
risultati tendenzialmente positivi”.
La
relazione specifica infatti, premettendo che nel periodo compreso tra il 21.3.2011
ed il 31.3.2012 gli affari iscritti
presso gli organismi di mediazione abilitati risultavano pari a 91.690,
detto flusso verosimilmente sarebbe
sensibilmente aumentato, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e
quella delle liti di condominio sono
state inserite solo dal 21.3.2012. In particolare, illustra la relazione, “dopo il pur breve lasso di tempo di
operatività dell’estensione dell’istituto alle predette materie” (2):
- controversie in materia di condominio: le iscrizioni sono passate da 94 (nel febbraio 2012) a 1.079 (a giugno dello stesso anno)”;
- controversie in materi di risarcimento danni da circolazione stradale: le iscrizioni sono passate da 115 (a febbraio 2012) a 7.315 (giugno dello stesso anno).
- per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato appare “particolarmente confortante”, dal momento che almeno nella metà dei casi si giungeva all’accordo;
- “il dato tuttavia aveva un valore relativo, poiché i due terzi dei tentativi di mediazione non vedevano già allora la partecipazione della controparte, cosicché lo strumento realizzava i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti”.
La
parola chiave, in veste programmatica, è dunque la sensibilizzazione alla mediazione che non è altro se non quell’opera
di effettiva diffusione della cultura della mediazione da più parti
evocata, che vede tale strumento di ADR non come avversario, bensì come alleato e strumento complementare alla
risoluzione giudiziale delle controversie.
La
Relazione del ministero individua anche la strada che l’esecutivo intende
perseguire in materia di mediazione civile: la promozione della mediazione demandata. Il “punto
di riferimento” – si legge nella Relazione – sarà il “ruolo
del giudice nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione, nella quale uno degli effetti favorevoli per
le parti è indubbiamente il risparmio
delle spese processuali”. Sulla base di queste premesse – conclude sul
punto la Relazione – l’Ufficio Legislativo del Ministero “è stato incaricato di svolgere un’attività di studio e di
approfondimento per la predisposizione
di una proposta normativa che restituisca alla mediazione il ruolo deflattivo
del contenzioso civile”.
Altri
dati forniti dalla Relazione in tema di mediazione civile sono i seguenti:
- Organismi di mediazione: alla data del 18 dicembre 2012 sono stati iscritti n. 845 nuovi organismi, allo stato, pertanto, il numero complessivo degli organismi di mediazione è 969 (sono stati confermati, “secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui all’art.20 del d.m. 180/2010, n. 17 organismi di mediazione già iscritti, per cui restano n. 124 conferme. Sono stati cancellati dal registro degli organismi di mediazione n. 6 organismi e sono stati adottati, infine, n. 7 provvedimenti di rigetto”);
- Enti di formazione: alla data del 18 dicembre 2012 sono stati iscritti n. 215 nuovi enti di formazione;
- effetto deflattivo del contenzioso: “si conferma la decrescita dei fascicoli di Cognizione ordinaria (-6%), settore nel quale appare evidente il contributo di riduzione offerto dalla mediazione civile obbligatoria”.
- procedimenti iscritti: sono state iscritte 82.514 mediazioni civili, con un trend in continua crescita;
- accori raggiunti: il dato sugli accordi raggiunti è giudicato “buono”, “quando le parti si siedono al tavolo della mediazione, anche se in lieve diminuzione rispetto allo scorso anno” (la percentuale cumulata dal 21 marzo 2011 al 30 giugno 2012 è del 46,4%);
- mancata comparizione: il numero delle mancate comparizioni dell’aderente al procedimento di mediazione – illustra la Relazione – appare “preoccupante” (si segnala, in particolare, la bassissima adesione, soprattutto, da parte delle società di assicurazione);
- assistenza legale: “altissimo” è il dato sull’assistenza legale (nell’85% dei casi le parti partecipano alla mediazione avvalendosi di un proprio legale di fiducia).
(1) Si veda C. Cost. n. 272/12: incostituzionalità della
mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa, in
Osservatorio Mediazione Civile n. 128/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Si veda Ministero della Giustizia, 27/10/2012: dati statistici sullamediazione aggiornati al 30 giugno 2012, in Osservatorio Mediazione Civile n.
8/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(3) Il Ministero precisa che alla rilevazione statistica, che ha cadenza
mensile, hanno partecipato in media il 65% degli Organismi accreditati presso
il ministero; pertanto, la proiezione nazionale riportata può considerarsi
attendibile. Si veda in dettaglio, ancora,
Ministero della Giustizia, 27/10/2012: datistatistici sulla mediazione aggiornati al 30 giugno 2012, in Osservatorio
Mediazione Civile n. 8/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 11/2013
Relazione del Ministero
sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2012
sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2012
Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013
…omissis…
L’impegno
del Ministro, nell’anno appena trascorso, è stato orientato:
‐ a restituire competitività al Paese attraverso
scelte di riorganizzazione e di riforma
che
guardano al recupero dell’efficienza, all’eliminazione dell’arretrato civile,
ad
un
sostanziale miglioramento della geografia giudiziaria e, più in generale,
all’impatto
del sistema giudiziario sulle nostre imprese e sulla nostra economia;
‐ ad assicurare le essenziali condizioni di dignità
umana nell’universo carcerario
(anche
con l’adozione della Carta per i diritti dei detenuti) per rianimare, in modo
sensibile,
la funzione rieducativa della pena, la possibilità di accesso al lavoro
carcerario
e le modalità di accoglienza e custodia di ciascun detenuto.
Tali
linee direttive hanno caratterizzato, prima di ogni altra articolazione,
l’attività
dell’Ufficio Legislativo.
In
questa prospettiva, tesa anche a garantire l’osservanza agli obblighi
comunitari,
sono state formulate proposte concrete di riforma del sistema penale, sia
sostanziale
che processuale, una delle quali, che introduce misure amministrative di
prevenzione
e modifiche alle norme dei reati contro la p.a., dopo un lungo e travagliato
iter, ha raggiunto la definitiva approvazione
parlamentare.
Nel
quadro del recupero dell’efficienza nel settore civile, un particolare
rilievo
assume la riforma riguardante l’istituzione del Tribunale delle Imprese nella
direzione
dell’accrescimento della competitività del Paese rispetto agli altri
“concorrenti”
europei, ciò nella convinzione dell’importanza strategica di tale
innovazione
e del suo stretto legame con la necessaria crescita economica del Paese.
Tale
riforma è stata positivamente accolta dal CSM che, con sollecitudine
e
spirito di piena collaborazione, con delibera di Plenum del 26 luglio
2012, in sede di
procedure
di mobilità interna, ha proceduto alla “pubblicazione di posti vacanti di primo
grado
giudicanti” disponendo la destinazione di n. 26 magistrati presso gli uffici
giudiziari
sedi di tribunale delle imprese.
Un
discorso a sé merita l’istituto della mediazione civile obbligatoria.
Prima
dell’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza 24
ottobre-6
dicembre 2012, n. 272, ha accolto la questione di legittimità costituzionale,
sollevata
dal Tar Lazio, con l'ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, riguardo in
particolare
all’obbligatorietà del procedimento di mediazione civile, si erano registrati,
in
un’ottica deflattiva, risultati tendenzialmente positivi.
Infatti,
in base ad una delle ultime rilevazioni, nel periodo compreso tra il
21.3.2011
ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione
abilitati
risultavano
pari a 91.690. Il flusso verosimilmente sarebbe sensibilmente aumentato, dal
momento
che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di
condominio
sono state inserite solo dal 21.3.2012.
Difatti
dopo il pur breve lasso di tempo di operatività dell’estensione
dell’istituto
alle predette materie, le iscrizioni di “condominio” sono passate da 94 (nel
febbraio
2012) a 1.079 (a giugno dello stesso anno); analogamente, le iscrizioni per il
risarcimento
danni da circolazione stradale sono passate da 115 (a febbraio 2012) a
7.315
(giugno dello stesso anno).
Per
i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato
appariva
particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si
giungeva
all’accordo.
Il
dato tuttavia aveva un valore relativo, poiché i due terzi dei tentativi di
mediazione
non vedevano già allora la partecipazione della controparte, cosicché lo
strumento
realizzava i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti.
Pertanto,
il pur breve tempo di applicazione dell’istituto dimostra che se
vi
è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è
alta e
quindi,
quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto
più
si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia
civile.
In
quest’ottica, l’intervento normativo che dovrà tenere conto della
sentenza
della Consulta, avrà come punto di riferimento il ruolo del giudice nella
possibilità
di delegare l’accesso alla mediazione, nella quale uno degli effetti favorevoli
per
le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali.
Sulla
base di queste premesse, l’Ufficio Legislativo è stato incaricato di
svolgere
un’attività di studio e di approfondimento per la predisposizione di una
proposta
normativa che restituisca alla mediazione il ruolo deflattivo del contenzioso
civile.
…omissis…
ALLEGATO
4
MEDIAZIONE
CIVILE
PROIEZIONE
NAZIONALE SU RILEVAZIONE CAMPIONARIA PRESSO
GLI
ORGANISMI ABILITATI
Con
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la
Direzione
Generale di Statistica ha assunto la responsabilità di realizzare il
monitoraggio
statistico dei procedimenti di mediazione trattati presso gli Organismi
abilitati.
La rilevazione statistica è riferita a tutte le tipologie di mediazione -
obbligatoria,
volontaria e demandata dal giudice - e riguarda sia i flussi numerici di
procedimenti
sia una serie di informazioni descrittive ed economiche quali l’esito del
procedimento,
la forma giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc.
Alla
rilevazione statistica, che ha cadenza mensile, hanno partecipato in
media
il 65% degli Organismi accreditati presso il ministero, pertanto, la proiezione
nazionale
riportata in questo documento può considerarsi attendibile. Nei primi sei mesi
del
2012 sono state iscritte 82.514 mediazioni civili, con un trend in
continua crescita.
Buono
il dato sugli accordi raggiunti quando le parti si siedono al tavolo
della
mediazione, anche se in lieve diminuzione rispetto allo scorso anno; la
percentuale
cumulata
dal 21 marzo 2011 al 30 giugno 2012 è del 46,4%. Preoccupante appare
invece
il numero delle mancate comparizioni dell’aderente al procedimento, dovute a
varie
circostanze, tra cui le mancate adesioni volontarie e i ritiri delle iscrizioni
dei
proponenti
prima di esperire i tentativi di coinvolgere l’aderente. Il fenomeno si è
accentuato
nell’aprile 2012 in seguito all’introduzione dell’obbligatorietà delle materie
del
“condominio” e del “risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti” che
fanno
registrare
una bassissima adesione, soprattutto da parte delle società di assicurazione,
alla
mediazione.
Altissimo
il dato sull’assistenza legale, infatti nell’85% dei casi le parti
partecipano
alla mediazione avvalendosi di un proprio legale di fiducia.
A
livello settoriale, considerando la percentuale cumulata fino al 30
giugno
2012, i dati evidenziano che la materia tra quelle obbligatorie percentualmente
più
rilevante è quella dei diritti reali (19%), seguita dalle controversie in
materia di
locazione
(13%). Contratti bancari e assicurativi e risarcimento danni da responsabilità
medica
“pesano” intorno al 10% ciascuno, mentre numeri più limitati di procedimenti
hanno
interessato le controversie in materia di divisione dei beni (6%), successione
ereditaria
(5%), risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, contratti
finanziari,
comodato d’uso e affitto di aziende (mediamente prossimi al 2%). Le
iscrizioni
di “condominio” e di “risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti”,
obbligatorie
da marzo 2012, sono cresciute esponenzialmente: per il “condominio” si
passa
da 94 di febbraio a 1.079 di giugno mentre per il “risarcimento danni da
circolazione
veicoli e natanti” si passa da 115 di febbraio a 7.315 di giugno.
AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialità.