DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

5 luglio 2025

26/25. MEDIA Magazine n. 7-8-9 del 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2025)

 


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 7-8-9/25  Luglio-Agosto-Settembre 2025


Speciale Prassi mediazione post riforma Cartabia.

L’aggiornamento riprenderà a settembre.

Buona lettura!


DOCUMENTI


Mediazione e negoziazione assistita: linee-guida per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Ordine Avvocati di Roma) (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2025)


Protocollo Mediazione Civile e Commerciale (Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna) (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2025)


Protocollo Con-Senso (Tribunale di Milano) (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2025)


Già pubblicati:


Organismo Congressuale Forense: vademecum Mediazione alla luce dei correttivi della riforma Cartabia (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2025)


FAQ ministeriali aggiornate al Correttivo Cartabia mediazione (d.lgs.216/2024), con annotazione di G. SPINA (Osservatorio MediazioneCivile n. 7/2025)


SEGNALAZION


GiuriMatriX legal AI (assistente legale virtuale che, pensato come strumento di lavoro per l’avvocato, utilizza l'intelligenza artificiale generativa per fornire assistenza e informazioni basate su normativa, giurisprudenza e formule caricate nel sistema): utilità operativa in sede giudiziale e stragiudiziale (risposte a questioni di fatto e di diritto, definizione di linee difensive con individuazione di giurisprudenza a sostegno, redazione atti e contratti, previsione esiti giudiziali, etc.). Sito web ufficiale: https://www.giurimatrix.it/

Per informazioni, demo gratuite e scontistica riservata agli utenti dell’Osservatorio, è possibile scrivere, senza alcun impegno, alla Redazione del Centro Studi Diritto Avanzato (info.dirittoavanzato@gmail.com).



REDAZIONE APERTA


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2025

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

25/25. Mediazione e negoziazione assistita: linee-guida per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Ordine Avvocati di Roma) (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2025)

 

Le linee-guida sono consultabili gratuitamente al seguente URL (o qui, testo in pdf).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


24/25. Protocollo Mediazione Civile e Commerciale (Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna) (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2025)

 

Il Protocollo è consultabile gratuitamente al seguente URL (o qui, testo in pdf).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

23/25. Protocollo Con-Senso (Tribunale di Milano) (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2025)

 

Il Protocollo è consultabile gratuitamente al seguente URL.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


30 maggio 2025

21/25. L’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2025)

 

=> Tribunale di Modena 21 gennaio 2025


L’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. Il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma (I).


(I) In argomento si segnala Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia ADR di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025.

Si veda altresì il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Modena

sentenza del 21 gennaio 2025


Omissis


1. Sull'eccezione di improcedibilità per mancato utile esperimento della mediazione.

L’eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per asserito irregolare espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria deve essere rigettata.

Omissis ha dedotto che il procedimento di mediazione, disposto con ordinanza omissis che onerava il convenuto opposto di attivare la fase della mediazione entro 15 giorni, sarebbe stato 4 di 10 irregolarmente espletato in quanto: a) l'istanza di mediazione depositata dall'opposto in data sarebbe stata notificata a parte opponente solo in data omissis; b) l'avv. omissis avrebbe partecipato al procedimento di mediazione, anche in rappresentanza sostanziale della parte assistita, senza essere munito di procura speciale sostanziale con riferimento allo specifico oggetto della mediazione né essendo autorizzato a disporre dei diritti in contesa.

L’eccezione è infondata.

Quanto al primo aspetto, l'opposto ha depositato l'istanza di mediazione entro il termine assegnato (omissis) e la notifica alla controparte è avvenuta in tempi ragionevoli (omissis), consentendo il regolare svolgimento del primo incontro in data omissis. Non si ravvisa quindi alcuna violazione che possa determinare l'improcedibilità della domanda.

Quanto al secondo profilo, dal verbale di mediazione emerge che il sig. omissis era personalmente presente all'incontro di mediazione, seppur collegato da remoto presso lo studio del proprio difensore. Tale circostanza è espressamente attestata dal mediatore nel verbale, ove si dà atto che "il sig. omissis è personalmente presente nel suo studio ma non disponendo di firma digitale non potrà firmare il presente verbale".

L’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opposto, il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma.

La procura rilasciata deve, inoltre, ritenersi idonea a legittimare la partecipazione del difensore al procedimento di mediazione, anche in rappresentanza della parte, in quanto manifesta la volontà del sig. omissis di farsi rappresentare nel procedimento di mediazione in questione con conferimento al legale di ogni più ampio potere e facoltà di legge, nessuno escluso.

La condizione di procedibilità deve quindi ritenersi validamente assolta, essendosi svolto un effettivo tentativo di mediazione con la partecipazione di entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, nel rispetto delle finalità dell'istituto che mira a favorire la composizione stragiudiziale delle controversie.

omissis


PQM


Il Tribunale omissis definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo omissis respinge l'eccezione di improcedibilità formulata dall'opponente; rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo omissis; accoglie la domanda di restituzione del deposito cauzionale e per l'effetto condanna a corrispondere in favore di omissis la somma di omissis oltre interessi legali dalla data del versamento del deposito sino al soddisfo. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico delle parti in misura paritetica nei rapporti interni.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

26 maggio 2025

20/25. Il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie assoggettate alla c.d. mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2025)

 

=> Corte di Cassazione 1 marzo 2025, n. 5474


In tema di mediazione obbligatoria, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie assoggettate alla c.d. mediazione obbligatoria, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice (I).


(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Corte di cassazione

sezione II

ordinanza n. 5474

1 marzo 2025


Omissis


Fatti di causa


La creditrice Ro.Si. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino Re.Ma., figlia dei suoi debitori, chiedendo di accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità dei predetti da parte della convenuta, al fine di poter proseguire nei confronti stessa, attraverso la continuità delle trascrizioni, l'esecuzione immobiliare su un cespite già di proprietà degli originari debitori.

Il Tribunale accolse la domanda di accertamento, disattendendo la tesi difensiva della convenuta secondo cui sarebbe bastata la trascrizione della denunzia di successione.

Con sentenza n. 1230 del 19 luglio 2019, la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'impugnazione della Re.Ma., confermando la decisione di primo grado.

Secondo la Corte distrettuale, la denuncia di successione, effettuata dall'appellante, non configura un atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità, la quale sola sarebbe stata necessaria per ricostruire la continuità delle trascrizioni sull'immobile, ai sensi dell'art. 2650 comma 1 c.c. e 2648 c.c. E, poiché la convenuta-appellante non aveva provveduto, ai sensi dell'art. 475 c.c., ad accettare espressamente l'eredità dei genitori, mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, l'accertamento giudiziale sarebbe stato l'unico modo per proseguire nella procedura esecutiva promossa dalla creditrice Ro.Si.

Re.Ma. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di undici motivi. Resiste la Ro.Si. con controricorso.


Ragioni della decisione


Va preliminarmente esaminata l'istanza del difensore della ricorrente, che ne dichiara l'avvenuto decesso e formula richiesta di rinvio.

La richiesta non può trovare accoglimento, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) che pende in sede di legittimità da oltre cinque anni.

Solo per completezza, va ricordato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile neppure l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Sez. L., n. 1757 del 29 gennaio 2016).

Passando all'esame delle censure, con la prima doglianza, rubricata "Error in procedendo (art. 3) et in iudicando (n. 4) per violazione degli artt. 112 e 167 nonché 342 e ss. c.p.c. nonché 24 e III Cost. e 6/13 convenzione di Roma e n. 47 Carta di Nizza in relazione ex permultis agli artt. 2648 e 2650 c.c.", la ricorrente assume di aver adempiuto a tutte le formalità, prescrizioni e disposizioni del caso.

I documenti prodotti avrebbero dimostrato la iattanza dell'azione avversaria.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi (sulla sorte del motivo che non coglie la ratio decidendi cfr. tra le tante, cass. 9450/2024; 1341/2024; 19989/2017).

La sentenza impugnata ha ricordato che "L'apertura della successione non comporta l'automatico trasferimento dell'eredità a favore di coloro che sono chiamati a divenirne titolari poiché l'acquisto dell'eredità in capo ad essi dipende da una loro manifestazione di volontà che si perfeziona mediante l'accettazione....Stante la diversa natura degli atti sopra esaminati, diverse sono, altresì, le conseguenze giuridiche che discendono rispettivamente dalla trascrizione della denuncia di successione e dell'accettazione dell'eredità. Solo quest'ultima risulta, infatti, necessaria per ricostruire la continuità delle trascrizioni sull'immobile, ai sensi dell'art. 2650 comma 1 c.c. e 2648 comma 3 c.c...

La signora Re.Ma. ha correttamente denunciato la successione dei suoi genitori e l'ha successivamente trascritta al fine di evitare sanzioni fiscali. L'odierna appellante non ha, invece, provveduto, ai sensi dell'art. 475 c.c., ad accettare espressamente l'eredità avente ad oggetto l'immobile pignorato. Non emerge dagli atti prodotti in causa, infatti, che la signora Re.Ma. abbia accettato l'eredità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata".

La doglianza, dunque, non coglie dunque la ratio della decisione della Corte d'Appello, fondata sulla distinzione fra denuncia di successione ed accettazione dell'eredità conformemente al principio, secondo cui ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità (Sez. 2, n. 4843 del 19 febbraio 2019).

Con la seconda censura, rubricata "Difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. che vale vuoi come error in procedendo vuoi come error in iudicando", la Re.Ma. deduce che controparte non avrebbe avuto interesse ad agire, giacché, a fronte dell'intervento dell'autorità giudiziaria, esisteva già la "degiurisdizionalizzazione".

Il motivo è inammissibile come il precedente.

Anche in tal caso, il mezzo d'impugnazione non si confronta con la sentenza della Corte d'Appello, secondo cui "in assenza del compimento di tali atti, richiesti dalla legge, da parte della signora Re.Ma., l'accertamento giudiziale rappresenta l'unico mezzo che avrebbe consentito alla signora Ro.Si. di accertare l'accettazione dell'eredità e, di conseguenza, di ricostruire la continuità delle trascrizioni sull'immobile pignorato".

Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente denuncia la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.c., dell'art. 5 L. Mediazione e dell'art. 91-92 c.p.c.".

Si afferma che la materia, pur avendo natura innegabilmente successoria, non era stata sottoposta alla mediazione preliminare obbligatoria.

Il motivo è infondato.

In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di

procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019).

La quarta lagnanza è volta a denunciare "Nullità della sentenza (n. 4) per non aver rilevato che l'azione non dovesse essere intrapresa perché v'era la possibilità alternativa di convocare avanti al notaio ex art. 24 Cost. interpretato secondo le direttive europee in tema di degiurisdizionalizzazione".

Si osserva che la controparte avrebbe scelto la via giudiziaria, ignorando la teoria del "minimo mezzo", oltre tutto previsto dalle direttive e dalla normativa circa la degiurisdizionalizzazione.

La quinta censura richiama la "Violazione di legge (n. 3) per non aver rilevato che l'azione non dovesse essere intrapresa perché v'era la possibilità alternativa di convocare avanti al notaio ex art. 24 Cost. interpretato secondo le direttive europee in tema di degiurisdizionalizzazione".

La Corte d'Appello non avrebbe rilevato la possibilità di attivare un'ipotesi alternativa, in armonia con la direttiva n. 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il sesto rilievo è rubricato "Nullità della sentenza (art. 3) per non aver ritenuto che l'azione non fosse necessaria potendo dar corso giudice dell'espropriazione e perito". Sarebbe mancata la motivazione della Corte territoriale sul punto circa la risoluzione alternativa della controversia.

Attraverso il settimo rilievo, la Re.Ma. denuncia la "Violazione di legge (n. 4) per non aver ritenuto che l'azione non fosse necessaria potendo dar corso giudice dell'espropriazione e perito". La questione, rimasta senza risposta, avrebbe dovuto essere dipanata mediante una razionale interpretazione circa la continuità delle trascrizioni da parte dell'autorità giudiziaria.

Con l'ottavo motivo, la ricorrente prospetta la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2673 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Ella sarebbe stata carente di titolarità rispetto all'azione intrapresa, posto che l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della Conservatoria.

Il nono mezzo d'impugnazione si fonda sulla "Nullità (n. 4) della sentenza per non aver motivato sulla degiurisdizionalizzazione e mancata compensazione". La Corte territoriale non avrebbe motivato, laddove la ricorrente avrebbe dovuto prevalere in ragione dell'orientamento UE.

Il decimo motivo è volto a rimarcare la "Violazione di legge (n. 3) per la condanna alle spese e mancata compensazione". La sentenza impugnata avrebbe dovuto compensare le spese, giacché erano state disapplicate le direttive europee in tema di degiurisdizionalizzazione.

11 L'undicesima ed ultima doglianza, infine, si fonda sulla "Nullità (n. 4) o violazione di legge (n. 3) per aver escluso Re.Ma. dal patrocinio a spese dello Stato". La tesi adottata dalla Corte distrettuale sarebbe stata priva di logica, giacché ella avrebbe fatto valere principi UE, che avevano la primazia.

I predetti motivi, dal quarto all'undicesimo, sono tutti inammissibili.

Il quarto, il sesto, il nono e l'undicesimo difettano di specificità e sollevano un tema nuovo, quello della "degiurisdizionalizzazione", eccepito per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Le residue doglianze - la quinta, la settima, l'ottava e la decima - prospettano una violazione di legge, ma in modo privo di specificità.

Infatti, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare

con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020).

Quanto al motivo sulle spese (il decimo) è il caso di aggiungere che correttamente è stata applicata la regola della soccombenza.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro. 200,00 per esborsi ed in Euro. 4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 maggio 2025

18/25. MEDIA Magazine n. 5 del 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2025)

 

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 5/25  Maggio 2025



Ultime novità su riforma Cartabia e mediazione



GIURISPRUDENZA


Riforma Cartabia, d.m. n. 150 del 2023, costi della mediazione, legittimità (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2025)

=> TAR, Lazio, Roma, 17 marzo 2025, n. 5489


PRASSI E Documenti


Organismo Congressuale Forense: vademecum Mediazione alla luce dei correttivi della riforma Cartabia



COMMENTI e APPROFONDIMENTI


Mediazione delegata (post correttivo ADR Cartabia): suggerimenti pratici per l’avvocato [cfnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2025)




REDAZIONE APERTA


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2025

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

21 aprile 2025

17/25. Riforma Cartabia, d.m. n. 150 del 2023, costi della mediazione, legittimità (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2025)

 

=> TAR, Lazio, Roma, 17 marzo 2025, n. 5489


Va respinto il ricorso per l’annullamento del decreto del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 – con cui è stato approvato il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229 – di cui, in particolare, parte ricorrente ha contestato la parte in cui è stata introdotta la disciplina dei costi della mediazione gravanti sulle parti.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


TAR Lazio, Roma

sezione I

sentenza n. 5489

17 marzo 2025


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 364 del 2024, proposto da Codacons - Associazione Utenti della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da Giovanni Ognibene, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro


Ministero della Giustizia e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti


Garante per la Protezione dei Dati personali, non costituito in giudizio;


e con l'intervento di


ad adiuvandum:

Mauro Vaglio, Associazione «Orgoglio di Toga», Gianni Dell'Aiuto, Alessio Tranfa, Silvia Cappelli, Marina Meucci, Davide Cortellesi, Jacopo De Ponte, rappresentati e difesi dagli avvocati Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

Ass.I.O.M. - Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione, Primavera Forense S.r.l., A.D.R. Tiber S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Adr Center S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Luca Tantalo, Maria Rosaria Fascia, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Italiana Organismi di Mediazione - Uiom, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Mediatori e Formatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Parascandola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento


- in parte qua del Decreto del Ministero della Giustizia, 24 ottobre 2023, n. 150 (in Gazz. Uff. 31 ottobre 2023, n. 255) - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché ove possa occorrere la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2023, richiamata nel preambolo del suddetto Decreto ministeriale e di contenuto sconosciuto, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e comunque connessi.



Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché l’intervento delle parti indicate nella superiore epigrafe;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO


1.Parte ricorrente ha impugnato in parte qua il decreto del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n.150, con cui è stato approvato il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003 n.229.


In particolare, parte ricorrente ha contestato il decreto ministeriale nella parte in cui è stata introdotta la disciplina dei costi della mediazione gravanti sulle parti.


Parte istante assume, innovando rispetto al precedente sistema, che prevedeva una prima fase filtro della mediazione che, in caso di opt out ad opera anche di una sola delle parti, era totalmente gratuita (contestualmente soddisfacendo la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 5 comma 2 bis del d.lgs.28/2010), il d.lgs. 149 2022 (articolo 7) ha soppresso il consenso ad entrare in mediazione prevedendo l'operatività già nel corso del primo incontro dell'obbligo del mediatore di tentare il raggiungimento dell'accordo di conciliazione. Il Codacons lamenta che, già all'atto del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione, la parte, col nuovo sistema, dovrà pagare, oltre alle spese vive documentate, un’indennità corrispondente sia alle spese di avvio del procedimento che alle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (prevedendosi, ex articolo 17 comma 4, che il regolamento dell’organismo possa contemplare ulteriori somme per il caso di conclusione dell’accordo di conciliazione o per gli incontri successivi).


Inoltre, lamenta l’associazione istante, il decreto gravato, integrando la disciplina precedente, avrebbe previsto un sensibile incremento dei costi complessivi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria, come dettagliatamente esposti in atti, oltre ad una più gravosa disciplina dell’istituto del gratuito patrocinio.


Tali innovative previsioni sono state tacciate di illegittimità dall’esponente, siccome pregiudizievoli degli interessi dei cittadini e violative del diritto di accesso alla giustizia costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della Carta Costituzionale, nonché dalle norme sovranazionali indicate in ricorso. L’ente istante ha denunciato l’illegittimità costituzionale delle pertinenti disposizioni indicate in ricorso e, di risulta, l’illegittimità derivata del decreto ministeriale gravato, di cui ha chiesto l’annullamento, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE nei sensi esposti nell’ultimo motivo di gravame.


Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame.


Sono intervenute in causa, sia ad opponendum sia ad adiuvandum, le altre parti nominate in epigrafe. L’affare è stato chiamato all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025 e ivi trattenuto in decisione.


2. Il ricorso non può essere accolto.


Rileva il Collegio come le previsioni normative contestate sia coerenti con lo spirito della riforma della mediazione ed immuni da vizi di incostituzionalità, siccome improntate ad un generale rafforzamento dell’istituto e, correlativamente, della professionalità dei mediatori.


Invero, già dall’articolo 1, comma 4, lett. l) della ridetta legge 206/2021 emerge la finalità della nuova disciplina, incentrata su una generale elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori, in quanto strumenti divenuti indispensabili per fini deflativi e di buon funzionamento del “sistema giustizia”.


La legge delega contiene molti indici che confermano il doveroso rafforzamento della professionalità dei mediatori e del funzionamento dell’istituto, che, da inutile step procedimentale per accedere alla fase giudiziaria, deve divenire, nell’ottica del legislatore, effettivo strumento di composizione e ausilio delle controversie private.


Tra i detti indici, vanno annoverati la ribadita obbligatorietà della mediazione quale condizione per l’esperimento della domanda giudiziale e, contestualmente, il sensibile ampliamento dei casi obbligatori, tra cui figurano controversie di maggiore indubbia complessità rispetto al passato.


Si aggiunga il nuovo previsto collegamento tra l’attività istruttoria che si svolge davanti al mediatore e l’eventuale fase processuale (in caso di mancato raggiungimento dell’accordo), circostanza che impone una maggiore qualificazione del mediatore, in ragione dei riflessi che l’attività svolta dinanzi a lui può avere sulla fase giudiziale. Senza contare il cospicuo investimento di risorse pubbliche a sostegno della riforma che punta sulla qualità maggiore del servizio.


3. Ciò premesso, deve in primis, essere respinta la censura, con cui parte istante ha dedotto la violazione della direttiva 2008/52/CE e dell’articolo 47 della Carta di Nizza, posto che non risulta in alcun modo impedito alle parti processuali il diritto di accesso al sistema giudiziario. Il ricorso al giudice è sempre consentito per determinate tipologie di provvedimenti e la stessa mediazione si atteggia quale condizione di procedibilità condizionata alla conclusione del primo incontro di mediazione.


Il fatto che l’istituto sia stato reso più efficace, lungi dall’atteggiarsi a ostacolo al diritto di difesa, disvela il giusto intento di rendere la mediazione non un mero (inutile) passaggio procedimentale, ma un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, nell’ambito del quale queste ultime possono trovare un accordo, senza che sia preclusa la strada giudiziale.


In tale ottica la previsione della corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione (in aggiunta al costo di avvio della procedura e indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo) persegue proprio il ridetto fine di assicurare l’effettività e l’utilità dell’istituto.


Infatti, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa erariale con osservazione plausibile sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista della logica comune, il versamento del costo della mediazione responsabilizza le parti rispetto all’utilità dell’incontro e consente loro, in caso di esito positivo, di definire la controversia, non esponendosi al pagamento dei costi ben più alti che comporta l’instaurazione di un processo.


Per altro la proporzionalità della misura è assicurata dal fatto che le spese in rilievo sono parametrate al valore della controversia e sono diminuite quando la mediazione è condizione di procedibilità o è imposta dal giudice. Parallelamente viene assicurato in ogni caso il patrocinio a spese dello Stato per la parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 15-bis del d. lgs. n.148 del 2010.


Osserva il Collegio che la conformità alla richiamata normativa comunitaria deriva anche dal fatto che, nella sostanza, il d. lgs. 10 ottobre 2022 n.149 (attuativo della legge delega e in conformità al criterio di delega previsto dall’articolo 1, comma 4, lett.c della legge 26 novembre 2011 n.206, che domandava al delegato di estendere le materie della mediazione obbligatoria) ha conservato l’impianto complessivo del sistema della mediazione, come configurato dal d. lgs. n.28/2010. Solo che l’istituto è stato implementato, per mezzo dell’aumento delle tipologie di controversie, il rafforzamento professionale dei professionisti e, inoltre, considerando assolta la condizione di procedibilità con la conclusione del primo incontro senza accordo di conciliazione.


Si tratta di misure proporzionate ed in linea con una concezione seria dell’istituto, il quale, in passato, troppo spesso è stata una vuota formalità che le parti contendenti (senza alcuno stimolo conciliativo e senza che vi fosse alcuna utilità per la successiva fase giudiziale) erano costrette a percorrere.


4. Il Collegio reputa di disattendere anche la censura di illegittimità costituzionale dell’articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall’articolo 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. n.149/2022), e di risulta di illegittimità derivata del decreto ministeriale gravato.


Parte ricorrente si duole della gravosità dei costi di mediazione, con riveniente pregiudizio del principio di uguaglianza (tra cittadini con maggiori e minori capacità economiche) e del diritto di difesa.


Si osserva, a conferma della ragionevolezza della previsione de qua, che l’articolo 1, comma 4, lett. a) della legge n.206/2021 attribuiva espressamente al legislatore delegato il compito di riformare la disciplina delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione (come detto riqualificati nel senso di una maggiore professionalità della preparazione giuridica).


È stato così introdotto il nuovo testo dell’articolo 17 del d.lgs. n. 28/2010, il cui comma 5 prevede che con decreto del Ministro della Giustizia fossero determinati gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro.


Dunque, nell’ottica di rafforzare la qualità e l’effettività dell’istituto, è stato riformato il regime previgente, mediante la previsione del diritto degli organismi di percepire dalle parti un’indennità per le spese di avvio e per le spese del primo incontro.


Quest’ultimo non è più gratuito e meramente informativo, ma rappresenta un momento essenziale in cui le parti sono realmente in grado di definire le posizioni convergenti.


Conferma dell’importanza di tale step procedimentale è data dal fatto che i medesimi organismi hanno l’obbligo di porre a disposizione delle parti un mediatore che svolga le attività descritte dal comma 6 dell’articolo 8 del ridetto decreto legislativo.


È certo infatti, giova ribadire, che uno dei motivi per cui il vecchio istituto non funzionava e si risolveva in un passaggio meramente formale per l’accesso alla fase giudiziale, fosse proprio la gratuità del primo incontro e la natura, per così dire “anodina” e meramente formale della convocazione, in occasione della quale il mediatore semplicemente spiegava il funzionamento della procedura di giustizia consensuale, di regola senza entrare nel merito della conflitto esistente tra le parti contrapposte.


Ed allora la riforma delle spese di avvio della procedura si inserisce esattamente nelle ricordate finalità di implementazione dell’istituto in termini di effettività e di efficacia, specie quando il suo avvio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.


Ne risulta che in modo del tutto coerente, coloro che, obbligatoriamente o volontariamente, accedono alla mediazione sono tenuti a versare all’organismo di mediazione l’indennità per i costi del primo incontro (voce composta da spese di avvio e spese di attività di mediazione).


Tanto consente di disattendere anche la censura con cui parte ricorrente denuncia la gravosità dei costi, che ostacolerebbe l’accesso alla giustizia negata limitazione obbligatoria.


Si aggiunga che l’articolo 20, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 28/2010 prevedono il riconoscimento, in favore delle parti, di un credito d’imposta commisurato all’entità dell’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e, nei casi obbligatori, anche di un credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato. Inoltre, in caso di raggiungimento di un accordo di conciliazione, alla parte che lo ha versato, viene riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato all’importo del contributo unificato versato per la instaurazione del giudizio dichiarato estinto. Il D.M. 1° agosto 2023, in attuazione delle sopra citate norme primarie, ha disciplinato le modalità con cui le parti, mediante apposita piattaforma informatica, possono presentare la domanda di riconoscimento del beneficio fiscale.


La congruità dei costi introdotti dal nuovo sistema deve dunque essere vagliata alla luce di quanto sopra, per il tramite di una regolamentazione che compensa l’esborso affrontato per accedere alla procedura di mediazione. Il rimborso, sotto forma di credito d’imposta, è garantito da idonee coperture finanziarie, autorizzate dalla Ragioneria Generale dello Stato di concerto con il Ministero delle Finanze, tal ché il Ministero della Giustizia dispone, presso i Dipartimenti competenti, dei relativi stanziamenti (come risulta dalla legge di bilancio per il 2024).


Sempre sotto il profilo della proporzione della quantificazione dei costi, deve anche ricordarsi come i vecchi importi previsti dal precedente decreto ministeriale non erano mai stati aggiornati e che la quantificazione delle spese per la mediazione è proporzionate al valore della lite, prevedendosi tre scaglioni per consentire alle fasce di valore meno alto di avere costi più bassi.


La modulazione del pagamento dei costi di mediazione è infine assicurata dal fatto che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, non è dovuto alcun altro importo a titolo di spese di mediazione, mentre, per converso, la previsione di un esborso per le spese di mediazione in caso di raggiungimento dell’accordo è in linea con il sistema previgente che, in virtù del consenso prestato dalle parti, prevedeva che venissero pagate (oltre a quelle del primo incontro) le attività necessarie per la conclusione dell’accordo. In caso poi di mediazione obbligatoria, l’articolo 28, comma 8 contempla una ulteriore riduzione dei costi.


La scelta del legislatore della riforma risulta dunque ragionevole e altrettàli considerazioni vanno fatte per il decreto gravato.


5. Con ulteriore censura, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15-bis del d.lgs. n. 28/2010, come inserito dall’articolo 7, comma 1, lett.t) del d.lgs. 149/2022, nella parte in cui subordina il gratuito patrocinio alla condizione che sia raggiunto l’accordo di conciliazione. Anche tale doglianza deve essere respinta.


Deve ricordarsi come la disciplina del patrocinio a spese dello Stato è contenuta, per quanto riguarda l’istituto di cui si verte, negli articoli da 15-bis a 15-undecies Capo II del d.lgs. 4 marzo 2010 n.28. Tale disciplina speciale è coerente, per quanto concerne i requisiti reddituali necessari per accedere al beneficio, con il DPR 115/2002 in materia di spese di giustizia.


La disciplina per l’ammissione al gratuito patrocinio è invece diversa rispetto al ridetto Testo Unico, così come diversa è la regolamentazione della liquidazione del compenso all’avvocato o della scelta di usufruire del credito fiscale.


Sul punto si rileva come, nella materia in esame, l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità discende dall’articolo 5, comma 1, del citato decreto. Tale scelta legislativa è stata confermata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 10 del 2022), opportunamente richiamata dalla difesa erariale. Ne consegue che l’assistenza legale obbligatoria in mediazione è del tutto legittima, anche dopo la riforma, nei casi in cui l’esperimento della mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda e proprio in ragione dell’importanza della fase, che impone una dialettica informata e garantita dalla presenza dell’avvocato.


Al di là di tali ipotesi, le parti non sono vincolate e possono partecipare anche senza l’assistenza di un professionista alla procedura di risoluzione alternativa delle controversie.


La parte non abbiente è ammessa al patrocinio per svolgere la mediazione alle stesse condizioni delle quali si gioverebbe in caso di giudizio. Inoltre, deve anche precisarsi come l’accesso al beneficio non è condizionato al raggiungimento dell’accordo, in quanto tale esito è solo condizione per l’accesso, da parte dell’avvocato che ha prestato assistenza, alla speciale liquidazione o trasformazione in credito d’imposta come previsto dall’articolo 15 octies.


In ogni caso, il sistema consente sempre, in caso di mancato raggiungimento della conciliazione, una volta esperita la procedura di mediazione obbligatoria e dunque soddisfatto la condizione di procedibilità, che la parte interessata possa agire giudizialmente e, in quella sede, all’esito del giudizio, chiedere in via ordinaria la liquidazione dell’assistenza offerta dall’avvocato. Nei casi poi di mediazione demandata dal giudice, la parte non abbiente, in quanto parte del giudizio, già può usufruire del beneficio de quo in via ordinaria.


A riprova della ragionevolezza del sistema, va soggiunto che, nei casi di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell’articolo 15-septies comma 2, la medesima parte è esentata dal pagamento delle indennità previste dall’articolo 17, commi 3 e 4 del sopracitato decreto legislativo.


Ne risulta un sistema perfettamente coerente in nulla preclusivo dell’accesso alla giustizia, anche per i soggetti che non abbiano sufficienti capacità economiche, e, ancora una volta, ispirato ad una generale riconfigurazione dell’istituto in termini di efficacia e importanza.


6. Per quanto sopra esposto nessun dubbio di costituzionalità può essere rinvenuto nelle previsioni contestate ed alcuna illegittimità ricorre nel decreto ministeriale gravato.


Né vi è luogo per accedere alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, prospettata pure nel ricorso introduttivo, posto che la nuova conformazione dell’istituto risponde alle esigenze professate dalla normativa unionale, nella convinzione che esso possa fornire una soluzione conveniente e rapida per comporre le controversie in materia civile e commerciale.


7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.


Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.


Spese compensate tra tutte le parti in causa.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:


Roberto Politi, Presidente


Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore


Alberto Ugo, Referendario


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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