=> Tribunale di Grosseto, 4 giugno 2025
La domanda di mediazione deve pur sempre essere presentata presso la sede (anche secondaria) territorialmente competente di un Organismo di mediazione, a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via telematica.
Per la pronuncia per esteso con relativa annotazione si rimanda a
Giulio Spina
Mediazione telematica e incompetenza territoriale dell’organismo: domanda improcedibile
in Diritto e Giustizia del 3.9.2025
(ed. Giuffrè Francis Lefebvre)
URL: https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/12326974
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2025