=> Tribunale di Catania, 30 maggio 2025
Qualora parte attrice non abbia mai prodotto agli atti del giudizio la domanda di mediazione obbligatoria e prodromica all’impugnazione della delibera condominiale, non essendo possibile verificare la simmetria tra le domande formulate in mediazione e quelle formulate in giudizio, la domanda attorea va dichiarata improcedibile (I).
(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2025
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Catania
30.5.2025
ordinanza
Omissis
Nel caso di specie, trattandosi di una controversia in materia condominiale, si è chiaramente
in presenza di una delle materie per le quali, ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. 28/2010, è prevista la
mediazione obbligatoria ex lege, e per le quali, quindi, il previo esperimento del procedimento
di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ed invero, alla luce della lettura degli artt. 4 e 5, D.lgs n. 28/2010, merita accoglimento
l’eccezione di improcedibilità, in quanto, a fronte della detta eccezione di parte convenuta e
della specifica richiesta formulata da questo Giudice con ordinanza del 09/11/2023, parte
attrice non ha mai prodotto in giudizio le domande di mediazione relative alle delibere
impugnate che provassero non solo l’avvio dei due procedimenti di mediazione ma anche
la simmetria tra le domande ivi formulate con quelle formulate nel presente giudizio.
Quindi, ricapitolando:
Non soltanto parte attrice in citazione ha dichiarato di impugnare due delibere condominiali
con date errate e diverse da quelle reali, in spregio al combinato disposto degli artt. 163 n. 3
c.p.c. e 164 c.p.c.; che prevedono la determinazione dell’oggetto della domanda a pena di
nullità (nel caso di specie sanata dalla costituzione del --- convenuto e dalla
produzione da parte dello stesso delle delibere oggetto di impugnazione);
Non soltanto in data 22/02/2024, l’attrice ha prodotto una serie di verbali di mediazione dai
quali non si evince minimamente quali fossero le delibere oggetto di contestazione innanzi
all’organismo di mediazione né si evincono chiaramente le domande formulate dalla
condomina XXX in quella sede;
Ma ha soprattutto l’attrice non ha adempiuto all’ordine di questo Giudice di produrre le
domande di avvio dei due procedimenti di mediazione (che peraltro avrebbe dovuto
spontaneamente allegare all’atto di citazione).
La produzione delle dette domande sarebbe stata fondamentale per verificare la relazione che
deve intercorrere, a livello di contenuto, tra l’istanza di mediazione e l’eventuale e successivo
atto introduttivo del procedimento giudiziario.
Ed invero, il D. Lgs. 28/2010 al comma 2 dell’art. 4, specifica i contenuti essenziali dei quali
l’istanza di mediazione non può mancare, ossia l’indicazione dell’organismo, delle parti,
dell’oggetto e delle ragioni della pretesa.
Come rilevato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 259 dell’11/01/2022, il contenuto di
tale previsione normativa è “praticamente equivalente” a quello dell’art. 125 c.p.c.,
concernente, in generale, i contenuti minimi che un atto giudiziario deve avere.
Ai sensi dell’art. 125, comma 1 c.p.c., salvo che la legge stabilisca diversamente, la citazione,
il ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto devono contenere l’indicazione
dell’ufficio giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda nonché delle
conclusioni. Quindi risulta evidente come il contenuto dell’art. 4 D. Lgs. 28/2010 sia pressoché
equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c.
Il Tribunale di Roma, muovendo da questa constatazione, ha allora affermato
che l’applicazione dell’art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in
sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale simmetria riguardi
quantomeno i fatti principali. In caso contrario, deve essere dichiarata l’improcedibilità
della domanda giudiziale.
In particolare, l’art. 4 richiede espressamente, tra i contenuti essenziali della domanda di
mediazione, le “ragioni della pretesa”.
Tale elemento individua evidentemente, una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di
parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un’azione giudiziale.
In definitiva, quindi, l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito,
introducendo in sede di mediazione gli elementi fattuali che saranno introdotti in sede
giudiziale, e ciò per due ragioni, ossia: 1) consentire all’istituto giuridico della mediazione
civile di espletare la relativa funzione deflattiva; 2) porre l’altra parte, ovverossia parte
chiamata in mediazione, nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di
prendere adeguatamente posizione su di essa.
Dalla comparazione, in quel giudizio, a livello contenutistico, tra l’istanza di mediazione e la
successiva domanda giudiziale poi in concreto proposta, dunque, si rilevava l’asimmetria tra i
due atti, e da ciò derivavano, secondo il Tribunale di Roma, due conseguenze tra loro connesse:
1) che la mediazione non poteva considerarsi validamente svolta; 2) che non era stata impedita
la decadenza dell’impugnazione della delibera condominiale.
Le conclusioni che si possono trarre dalla detta sentenza del Tribunale di Roma sono due: 1)
quanto all’istanza di mediazione, una domanda generica sotto il profilo del petitum o sotto il
profilo della causa petendi non può essere considerata espletata in maniera valida e comporta, come conseguenza, l’improcedibilità della domanda giudiziale; 2) quanto alla domanda
giudiziale, qualora essa si presenti anche solo in parte diversa dalla domanda di mediazione ed
esuli quindi, se pur parzialmente, da questa, dovrebbe considerarsi “nuova”.
Inoltre, anche il Tribunale di Verona, con sentenza del 26/04/2021 ha affermato che la
difformità tra istanza di mediazione e atto introduttivo del successivo giudizio quanto a oggetto
e ragioni della pretesa è rilevabile quando, nel giudizio di merito, la domanda abbia non
soltanto un petitum più ampio ma anche, al suo fondamento, fatti costitutivi ulteriori rispetto a
quelli dedotti nell’ambito della procedura stragiudiziale.
Secondo un’altra pronuncia del Tribunale di Roma, dal rispetto della simmetria tra domanda
di mediazione e domanda giudiziale deriverebbe una questione di effettività di svolgimento
della procedura: «per rendere effettiva la mediazione la parte chiamata deve essere messa in
condizione di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al giudizio) tutte
le questioni costitutive della pretesa dell’altra parte » (Tribunale di Roma - sentenza n.
20160 del 29.12.2021).
Parimenti il Tribunale di Torino, con la pronuncia n. 1519 del 05.04.2023, ha riassunto i
principi suesposti:
1) la previsione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 di dover includere nell’istanza di
mediazione “l’oggetto e le ragioni della pretesa” va riferita al nucleo più significativo e
rilevante della controversia;
2) il difetto della condizione di procedibilità, conseguente alla difformità tra l’oggetto e titolo
dell’istanza di mediazione e quelli della successiva causa, sussiste qualora la domanda
giudiziale abbia un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, e si fondisu fatti
costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero si basi su differenti
pretese;
3) non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale,
essendo sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano
stati enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica
della vicenda (citando, a tal proposito, la sentenza di Cassazione n. 29333/2019).
Tornando al caso di specie, come rilevato, nonostante l’ordine di questo Giudice del
09/11/2023, parte attrice non ha mai prodotto agli atti del giudizio le due domande di
mediazione obbligatorie e prodromiche alla impugnazione delle delibere condominiali e
pertanto, alla luce della normativa richiamata e della rassegna giurisprudenziale riportata, non essendo stato possibile verificare la simmetria tra le domande formulate in mediazione e quelle
formulate nel presente giudizio, la domanda attorea va dichiarata improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione.
PQM
Il Tribunale omissis dichiara improcedibile omissis; condanna l’attrice alla refusione delle spese processuali del convenuto, che liquida ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, in complessivi € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso
forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore
del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nella comparsa conclusionale.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.