DIRITTO D'AUTORE


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25 settembre 2025

29/25. Omessa produzione della domanda di mediazione obbligatoria, impossibilità di verificare la simmetria questa e quella formulate in giudizio, improcedibilità (fattispecie in tema di impugnazione di delibera condominiale) (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2025)

 

=> Tribunale di Catania, 30 maggio 2025


Qualora parte attrice non abbia mai prodotto agli atti del giudizio la domanda di mediazione obbligatoria e prodromica all’impugnazione della delibera condominiale, non essendo possibile verificare la simmetria tra le domande formulate in mediazione e quelle formulate in giudizio, la domanda attorea va dichiarata improcedibile (I).


(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Catania

30.5.2025

ordinanza


Omissis


Nel caso di specie, trattandosi di una controversia in materia condominiale, si è chiaramente

in presenza di una delle materie per le quali, ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. 28/2010, è prevista la

mediazione obbligatoria ex lege, e per le quali, quindi, il previo esperimento del procedimento

di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ed invero, alla luce della lettura degli artt. 4 e 5, D.lgs n. 28/2010, merita accoglimento

l’eccezione di improcedibilità, in quanto, a fronte della detta eccezione di parte convenuta e

della specifica richiesta formulata da questo Giudice con ordinanza del 09/11/2023, parte

attrice non ha mai prodotto in giudizio le domande di mediazione relative alle delibere

impugnate che provassero non solo l’avvio dei due procedimenti di mediazione ma anche

la simmetria tra le domande ivi formulate con quelle formulate nel presente giudizio.

Quindi, ricapitolando:

Non soltanto parte attrice in citazione ha dichiarato di impugnare due delibere condominiali

con date errate e diverse da quelle reali, in spregio al combinato disposto degli artt. 163 n. 3

c.p.c. e 164 c.p.c.; che prevedono la determinazione dell’oggetto della domanda a pena di

nullità (nel caso di specie sanata dalla costituzione del --- convenuto e dalla

produzione da parte dello stesso delle delibere oggetto di impugnazione);

Non soltanto in data 22/02/2024, l’attrice ha prodotto una serie di verbali di mediazione dai

quali non si evince minimamente quali fossero le delibere oggetto di contestazione innanzi

all’organismo di mediazione né si evincono chiaramente le domande formulate dalla

condomina XXX in quella sede;

Ma ha soprattutto l’attrice non ha adempiuto all’ordine di questo Giudice di produrre le

domande di avvio dei due procedimenti di mediazione (che peraltro avrebbe dovuto

spontaneamente allegare all’atto di citazione).

La produzione delle dette domande sarebbe stata fondamentale per verificare la relazione che

deve intercorrere, a livello di contenuto, tra l’istanza di mediazione e l’eventuale e successivo

atto introduttivo del procedimento giudiziario.

Ed invero, il D. Lgs. 28/2010 al comma 2 dell’art. 4, specifica i contenuti essenziali dei quali

l’istanza di mediazione non può mancare, ossia l’indicazione dell’organismo, delle parti,

dell’oggetto e delle ragioni della pretesa.

Come rilevato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 259 dell’11/01/2022, il contenuto di

tale previsione normativa è “praticamente equivalente” a quello dell’art. 125 c.p.c.,

concernente, in generale, i contenuti minimi che un atto giudiziario deve avere.

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 c.p.c., salvo che la legge stabilisca diversamente, la citazione,

il ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto devono contenere l’indicazione

dell’ufficio giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda nonché delle

conclusioni. Quindi risulta evidente come il contenuto dell’art. 4 D. Lgs. 28/2010 sia pressoché

equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c.

Il Tribunale di Roma, muovendo da questa constatazione, ha allora affermato

che l’applicazione dell’art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in

sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale simmetria riguardi

quantomeno i fatti principali. In caso contrario, deve essere dichiarata l’improcedibilità

della domanda giudiziale.

In particolare, l’art. 4 richiede espressamente, tra i contenuti essenziali della domanda di

mediazione, le “ragioni della pretesa”.

Tale elemento individua evidentemente, una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di

parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un’azione giudiziale.

In definitiva, quindi, l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito,

introducendo in sede di mediazione gli elementi fattuali che saranno introdotti in sede

giudiziale, e ciò per due ragioni, ossia: 1) consentire all’istituto giuridico della mediazione

civile di espletare la relativa funzione deflattiva; 2) porre l’altra parte, ovverossia parte

chiamata in mediazione, nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di

prendere adeguatamente posizione su di essa.

Dalla comparazione, in quel giudizio, a livello contenutistico, tra l’istanza di mediazione e la

successiva domanda giudiziale poi in concreto proposta, dunque, si rilevava l’asimmetria tra i

due atti, e da ciò derivavano, secondo il Tribunale di Roma, due conseguenze tra loro connesse:

1) che la mediazione non poteva considerarsi validamente svolta; 2) che non era stata impedita

la decadenza dell’impugnazione della delibera condominiale.

Le conclusioni che si possono trarre dalla detta sentenza del Tribunale di Roma sono due: 1)

quanto all’istanza di mediazione, una domanda generica sotto il profilo del petitum o sotto il

profilo della causa petendi non può essere considerata espletata in maniera valida e comporta, come conseguenza, l’improcedibilità della domanda giudiziale; 2) quanto alla domanda

giudiziale, qualora essa si presenti anche solo in parte diversa dalla domanda di mediazione ed

esuli quindi, se pur parzialmente, da questa, dovrebbe considerarsi “nuova”.

Inoltre, anche il Tribunale di Verona, con sentenza del 26/04/2021 ha affermato che la

difformità tra istanza di mediazione e atto introduttivo del successivo giudizio quanto a oggetto

e ragioni della pretesa è rilevabile quando, nel giudizio di merito, la domanda abbia non

soltanto un petitum più ampio ma anche, al suo fondamento, fatti costitutivi ulteriori rispetto a

quelli dedotti nell’ambito della procedura stragiudiziale.

Secondo un’altra pronuncia del Tribunale di Roma, dal rispetto della simmetria tra domanda

di mediazione e domanda giudiziale deriverebbe una questione di effettività di svolgimento

della procedura: «per rendere effettiva la mediazione la parte chiamata deve essere messa in

condizione di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al giudizio) tutte

le questioni costitutive della pretesa dell’altra parte » (Tribunale di Roma - sentenza n.

20160 del 29.12.2021).

Parimenti il Tribunale di Torino, con la pronuncia n. 1519 del 05.04.2023, ha riassunto i

principi suesposti:

1) la previsione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 di dover includere nell’istanza di

mediazione “l’oggetto e le ragioni della pretesa” va riferita al nucleo più significativo e

rilevante della controversia;

2) il difetto della condizione di procedibilità, conseguente alla difformità tra l’oggetto e titolo

dell’istanza di mediazione e quelli della successiva causa, sussiste qualora la domanda

giudiziale abbia un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, e si fondisu fatti

costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero si basi su differenti

pretese;

3) non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale,

essendo sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano

stati enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica

della vicenda (citando, a tal proposito, la sentenza di Cassazione n. 29333/2019).

Tornando al caso di specie, come rilevato, nonostante l’ordine di questo Giudice del

09/11/2023, parte attrice non ha mai prodotto agli atti del giudizio le due domande di

mediazione obbligatorie e prodromiche alla impugnazione delle delibere condominiali e

pertanto, alla luce della normativa richiamata e della rassegna giurisprudenziale riportata, non essendo stato possibile verificare la simmetria tra le domande formulate in mediazione e quelle

formulate nel presente giudizio, la domanda attorea va dichiarata improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione.


PQM


Il Tribunale omissis dichiara improcedibile omissis; condanna l’attrice alla refusione delle spese processuali del convenuto, che liquida ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM

147/2022, in complessivi € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso

forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore

del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nella comparsa conclusionale.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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