=> Tribunale di Termini Imerese, 20 luglio 2025
Pur se il d.lgs. 28/2010 non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, si evince, comunque, che, stante l'informalità della mediazione e, in particolare, degli atti del relativo procedimento, l'avvio della mediazione deve essere portato a conoscenza della parte con "ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" (artt. 3 e 8, comma 1). Ebbene, qualora il conduttore abbia dichiarato di avere rilasciato l'immobile locato con conseguente consegna delle chiavi, senza indicare l'indirizzo del nuovo domicilio dove poter inviare le comunicazioni inerenti al procedimento, deve ritenersi regolare la notifica della domanda di mediazione al domicilio eletto presso il procuratore costituito mediante consegna PEC, atteso che, in mancanza della comunicazione dell'indirizzo del nuovo domicilio della resistente, deve essere ritenuto "mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" e, comunque, unico mezzo per portare a sua conoscenza l'avvio del procedimento (I).
(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2025
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Termini Imerese
30.7.2025
sentenza
Omissis
In ordine all'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria sollevata da parte resistente nella memoria integrativa e reiterata nelle note conclusive, si rileva che la stessa è stata già rigettata con ordinanza del 08/09/2021 poiché la notifica della convocazione al procedimento di mediazione effettuata con pec nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nel presente giudizio è stata ritenuta regolare.
Si rileva al riguardo che l'art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010, prevede che "... la domanda di mediazione, la designatone del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione... ".
Al contempo, l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo afferma che " Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità".
Occorre poi ricordare che, nel caso in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è espressamente richiesta dalla legge l'assistenza legale (art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010: "Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati").
In forza delle citate disposizioni normative, pur se il D.Lgs. 28/2010 non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, si evince, comunque, che, stante l'informalità della mediazione e, in particolare, degli atti del relativo procedimento, l'avvio della mediazione deve essere portato a conoscenza della parte con "ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione".
Ebbene, nel caso in esame, la conduttrice, odierna resistente, con raccomandata del 13/03/2021 ha dichiarato di avere rilasciato l'immobile locato con conseguente consegna delle chiavi, senza indicare l'indirizzo del nuovo domicilio dove poter inviare le comunicazioni inerenti al procedimento.
Per quanto sopra, deve ritenersi regolare la notifica dell'istanza di mediazione al domicilio eletto presso il procuratore costituito mediante consegna pec in data 29/03/2021, atteso che, in mancanza della comunicazione dell'indirizzo del nuovo domicilio della resistente, deve essere ritenuto "mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" e, comunque, unico mezzo per portare a sua conoscenza l'avvio del procedimento.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.