=> Tribunale di Verona, 14 febbraio 2019
Inviate le parti in mediazione il giudice può, salva la autonomia dell’organismo di mediazione, ipotizzare una soluzione alla controversia, ribadendo esplicitamente che resta altresì ferma la facoltà per le parti di conciliare o transigere in termini diversi da quelli proposti dal mediatore, ovvero di tentare autonoma transazione, nel termine concesso per esordire la mediazione.
Il mancato avvio del procedimento mediatorio comporta l’improcedibilità definitiva dell’opposizione
(art. 5, d.lgs. 28/2010) con la conseguenza
che, in caso di detta improcedibilità definitiva dell’opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà definitivo ed
irrevocabile (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 26/2019
Tribunale di Verona
Ordinanza
14 febbraio 2019
Omissis
Rilevato che deve concedersi provvisoria esecuzione;
rilevato, infatti, come il parametro che deve essere adottato in questa
sede, al fine di concedere o non concedere la provvisoria esecuzione, è quello
della liquidità della opposizione stessa, cioè della presenza o meno di prova
scritta o di pronta soluzione;
rilevato che tale prova manca, nel caso di specie, tenuto conto della
assenza di denunce scritte in ordine ai vizi, tenuto conto della contestazione
di parte opposta in ordine alla sussistenza di una prassi di denunce soltanto
orali e tenuto conto della circostanza che non è stata pagata (circostanza
pacifica) neppure una parte del credito azionato in monitorio, pur a fronte
della pacifica sussistenza del titolo giuridico e della consegna della merce;
peraltro la fotografia di cui al doc. 3 di parte opponente appare prima facie
ed in questa fase non sufficiente a dimostrare i vizi prospettati in atto di
citazione; pertanto, le argomentazioni di parte opponente andranno meglio
risolte con la sentenza finale, dovendosi ora concedere provvisoria esecuzione;
rilevato che può offrirsi alle parti la facoltà di godere di tentativo di
mediazione, sia per favorire un componimento della vicenda sia per una
eventuale soluzione generale delle questioni correnti fra le parti;
rilevato che, salva la autonomia dell’organismo di mediazione, potrebbe
ipotizzarsi la seguente soluzione: a) pagamento di parte opponente in favore di
parte opposta, purché effettivo e certo, di una percentuale della somma di cui
al decreto ingiuntivo, con regolamentazione equa delle spese legali; b)
rinuncia della parte opposta a qualsivoglia pretesa nei confronti di parte
opponente, in relazione alle fatture azionate in via monitoria e rinuncia
altresì a far valere il decreto ingiuntivo; c) rinuncia della parte opponente a
qualsivoglia domanda ed anche ad eventuale domanda riconvenzionale; rinuncia
dei difensori alla solidarietà professionale; e) il pagamento dell’opponente
quale condizione della stessa accettazione, a pena della inefficacia della
accettazione della parte opponente alla ipotesi conciliativa; rilevato che la
parte opposta, pur di fronte alla riduzione della propria pretesa, potrebbe
trovare conveniente accettare la proposta, che le garantirebbe pronta liquidità,
evitando costi e rischi della esecuzione;
rilevato come parte opponente ben potrebbe trarre vantaggio dalla
rilevante diminuzione dell’esborso, anche tenendo conto delle spese legali e di
possibili condanne ai sensi dell’art.96 c.p.c., compresa l’ipotesi di cui al
terzo comma.
Concede la provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
Dispone che la parte più diligente avvii la mediazione, entro trenta
giorni (30 gg) da oggi. presso apposito ed autorizzato organismo di mediazione.
Avvisa le parti che il mancato avvio del procedimento mediatorio
comporterà la improcedibilità definitiva di questa opposizione.
Avvisa che, in caso di improcedibilità definitiva della opposizione, il
decreto ingiuntivo diventerà definitivo ed irrevocabile.
Avvisa che, in caso di improcedibilità definitiva della opposizione, le
spese della opposizione stessa resteranno regolate dalle norme di legge (art. 310
ultimo comma c.p.c.) con riferimento alle spese della opposizione (le spese del
monitorio resteranno definitivamente fissate in decreto).
Autorizza le parti o anche solo una di esse, dopo il termine di trenta
giorni, per il caso in cui non sia stata avviata la mediazione, a richiedere al
giudice una fissazione anticipata di udienza, al fine di constatare la
improcedibilità definitiva; la udienza sarà fissata prima di quella di cui in
appresso.
Ferma la provvisoria esecutività, anche durante i termini per
mediazione.
Ferma la facoltà per le parti di conciliare o transigere in termini
diversi da quelli proposti dal mediatore, ovvero di tentare autonoma
transazione, nel termine di trenta giorni, concesso per esordire la mediazione.
Rinvia al ---, con udienza che avrà ancora con valore di prima udienza
(prima udienza differita a tale data, dopo mediazione); ivi saranno assegnati i
termini di cui all’art.183 cpc, qualora le parti vi insistano o li richiedano.
Letto alle parti in udienza.
Il giudice Francesco Bartolotti