Deve ritenersi sufficiente,
al fine di ritenere soddisfatto il requisito
di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della domanda siano gli
stessi di quelli descritti nell’istanza di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda,
operazione riservata al successivo giudizio di merito. Ed invero, l'art.
4, d.lgs. 28/2010 richiede che siano indicate le “ragioni della pretesa”, con ciò riferendosi evidentemente ai fatti oggetto della pretesa
(trattandosi di un procedimento anteriore al giudizio), in cui la ragione della
pretesa deve intendersi quella della verificazione di un accadimento ingiusto. Si
consideri, invero, che l'istanza di
mediazione non richiede anche l'indicazione degli "elementi di
diritto", come avviene invece per la citazione, ex art. 163 c.p.c. (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 25/2019
Tribunale di Pordenone
Sentenza
18 febbraio 2019
Omissis
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. X conveniva in
giudizio il sig. Y, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella
misura di 36.090,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di
riduzione del prezzo ex art. 1480 c.c., in conseguenza dell' allegata vendita
di cosa in parte altrui ovvero, in subordine, per violazione dei doveri di
buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c., anche ai sensi dell' art. 1440
c.c., oltre al rimborso degli interessi sulla differenza fra il prezzo pagato
per l' immobile e quello ridotto.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando le domande attoree
e chiedendone il rigetto, con contestuale istanza di autorizzazione alla
chiamata in causa del Notaio dott. ---, nei cui confronti proponeva domanda di
manleva.
Il terzo chiamato si costituiva in giudizio, contestando le domande
proposte nei suoi confronti e chiedendone il rigetto e, in subordine, la
riduzione proporzionale del risarcimento del danno ex art. 1227, 1 comma, c.c.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante assunzione di
prova per testi e con disposizione di consulenza tecnica d'ufficio e,
intervenuto nelle more del giudizio il mutamento del Giudice assegnatario, è
stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa
assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle
comparse conclusionali e di replica.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata
dal convenuto per l'asserita mancanza del procedimento di mediazione
obbligatorio prima del giudizio.
L'attore ha infatti ritualmente esperito il procedimento dinanzi
all'Organismo di Mediazione di Pordenone (doc. 5 di parte attrice). Parte
convenuta afferma che in sede di mediazione X ha fatto riferimento solo alla
domanda di risoluzione del contratto e non anche alla domanda di riduzione del
prezzo azionata nel presente giudizio (v. comparsa di risposta, pag. 3 ).
Orbene, premesso che il convenuto, il quale ha sollevato l'eccezione,
non ha fornito alcun elemento da cui emerga quale fosse l' oggetto dell' invito
alla mediazione e che dal verbale di mediazione (doc. 5 cit., unico documento
versato in atti) non risulta la descrizione dei fatti, pur dando per provato
quanto affermato dal convenuto, deve ritenersi sufficiente, al fine di ritenere
soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della
domanda siano gli stessi, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica
della vicenda, operazione riservata al successivo giudizio di merito. Ed
invero, l'art. 4, d. lgs. 28/2010 richiede che siano indicate le "ragioni
della pretesa", con ciò riferendosi evidentemente ai fatti oggetto della
pretesa (trattandosi di un procedimento anteriore al giudizio), in cui la
ragione della pretesa deve intendersi quella della verificazione di un
accadimento ingiusto. Si consideri, invero, che l'istanza di mediazione non
richiede anche l'indicazione degli "elementi di diritto", come
avviene invece per la citazione, ex art. 163 c.p.c.
Nella fattispecie in esame, secondo quanto allegato in comparsa di
risposta dal convenuto, la divergenza lamentata consisterebbe soltanto nell'
indicazione, in sede di mediazione, della domanda di risoluzione del contratto
anziché di quella di riduzione del prezzo, non avendo il convenuto contestato
espressamente che la mediazione abbia avuto ad oggetto fatti diversi' rispetto
a quelli oggetto dell' odierno giudizio.
Nel merito, le domande attoree sono in parte fondate e vanno pertanto solo
in parte accolte.
La domanda proposta in via principale è relativa all' allegata vendita,
da parte del convenuto, di un bene di proprietà parzialmente altrui (art. 1480
c.c.). omissis
Profili di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle
spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, a carico dei quali vanno
altresì definitivamente poste, pro quota (50% ciascuno) le spese di CTU, mentre
le spese di lite relative al terzo chiamato vanno poste a carico del convenuto
soccombente che ne ha chiesto la chiamata in causa, liquidate come in
dispositivo, in base al DM 55/2014 e successive modifiche, scaglione di riferimento,
applicate le aliquote medie ridotte ex art. 4 DM cit. in ragione dell' attività
svolta e del concreto grado di complessità della controversia.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa omissis, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione
disattesa o assorbita, così provvede: accoglie in parte le domande attoree e,
per l'effetto, condanna parte convenuta Y al pagamento, in favore di parte
attrice X, della somma complessiva di euro 17.744, 25, oltre interessi legali
dalla domanda al saldo; rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto
nei confronti del terzo chiamato; compensa tra parte attrice e parte convenuta
le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di c.t.u. pro quota a carico
di entrambe le parti, salva la solidarietà verso il CTU; condanna parte
convenuta Y al pagamento, in favore del terzo chiamato ---, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.972, 00
per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Pordenone, 18/02/2019.
Il Giudice dr. Piero Leanza
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.