=> Tribunale di Roma, 5 ottobre 2018
In tema di mediazione c.d. obbligatoria ex art. 5, d.lgs. 28/2010, il mancato
esperimento della procedura di mediazione determina l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
con conseguente definitività del decreto
stesso (arg. ex Cass. 24629/2015) (I)
(II).
(II) Si veda Cassazione civile, 3 dicembre 2015, n. 24629 in Osservatorio Mediazione
Civile n. 2/2016.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 14/2019
Tribunale di Roma
Sentenza
5 ottobre 2018
Omissis
All'udienza del omissis
venivano precisate le conclusioni, come indicato in epigrafe, e la causa era
trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito
di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i
termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c. sono scaduti il 7/6/2018.
L'eccezione di improcedibilità del presente giudizio per mancato
espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione sul presupposto
che" … la procura generale depositata dalla Controparte nel presente giudizio,
e utilizzata anche nel procedimento di mediazione, non contempla tra le facoltà
all'uopo conferite all'avv. omissis
quella di rappresentare la Banca nella procedura stragiudiziale demandata.
…" (cfr. comparsa conclusionale dell'opponente omissis) non è fondata, in quanto, a prescindere da ogni altra
considerazione, il mancato esperimento della procedura di mediazione, comunque
effettuato con esito negativo (cfr. verbale di udienza del 20/9/2016),
determinerebbe l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto stesso, così pervenendosi
ad un risultato processuale opposto rispetto a quello auspicato dall'opponente
(arg. ex Cass. 24629/2015). omissis
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un
accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il
contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione
piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2 comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio
di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del
decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa
creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla
situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del
preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve
essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero,
persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto
ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011). Va poi ricordato che sia con il ricorso per
decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è
esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass.
20613/2011); quindi nella richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma
del decreto opposto vi è implicita la richiesta di condanna alla somma
accertata come dovuta, senza necessità per l'opposto di formulare una specifica
ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria
pretesa creditoria. È pertanto non condivisibile la deduzione di parte
opponente omissis sul fatto che
"… omissis, costituendosi in
giudizio, chiedeva esclusivamente che venisse confermata la provvisoria
esecutorietà del d.i. opposta e respinta l'opposizione proposta; nel merito
nessuna richiesta veniva formulata da controparte circa l'effettivo
accertamento dell'esistenza del credito azionato e/o dell'eventuale entità del
quantum debeatur. …" (cfr. comparsa conclusionale).
Orbene l'odierna banca opposta (attrice sostanziale) ha agito in via
monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma 100.207,10 euro,
quale saldo debitore al 29/4/2015 rinveniente sul conto corrente omissis, acceso in data 6/5/2013 (cfr.
ricorso monitorio). Da parte sua l'opponente ha eccepito la mancanza di prova
del credito, non essendo sufficiente la certificazione ex art. 50 TUB su mera
'lista movimenti' e, in ogni caso, l'illegittima applicazione di interessi
usurari, ultralegali ed anatocistici nonché l'applicazione di commissioni e
spese non dovute. Di converso la banca ha contestato la fondatezza della
proposta opposizione, essendo stata prodotta idonea documentazione. Tanto
doverosamente premesso in ordine alla posizione processuale delle parti e
ribadito che non vi è stata richiesta di memorie ex art. 183/6 c.p.c., sulle
questioni di merito valgono le seguenti osservazioni. omissis
PQM
Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo
opposto omissis già munito di
efficacia esecutiva; rigetta ogni domanda di parte attrice; condanna in solido
gli opponenti omissis al pagamento,
in favore dell'opposta omissis, delle
spese di lite, che liquida in 7.795,00 euro per compensi professionali, oltre
rimborso forfettario, cp ed iva come per legge.