=> Tribunale di Bologna, 8 marzo 2018
In armonia con l'orientamento fatto proprio dalla
sezione II di questo Tribunale, si intende aderire all'opinione
giurisprudenziale espressa dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 24629/2015, secondo la quale, in tema di
opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere
di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente,
poiché l'art.
5, d.lgs. 28/2010 deve essere interpretato in conformità alla sua
"ratio" e, quindi, al principio
della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha
interesse ad introdurre. La conseguenza del mancato esperimento del
procedimento di mediazione è rappresentata, come disposto dall'art. 5 cit.,
dall'improcedibilità dell'opposizione
per mancanza di un presupposto processuale e ciò determina il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo
opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c., in quanto la domanda che diviene improcedibile è quella formulata nell'atto di
citazione in opposizione. Tale tesi è sostenuta dalla maggior parte della dottrina e della giurisprudenza e deriva
dall'omissione di una sequenza di atti processuali prescritta come doverosa e
le cui conseguenze sono desumibili dalle disposizioni dettate in tema di
estinzione del processo (I) (II).
(II) Si veda Cassazione
civile, 3 dicembre 2015, n. 24629 in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 13/2019
Tribunale di Bologna
Sentenza
8 marzo 2018
Omissis
Con atto di citazione, notificato omissis,
la società X Srl proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo omissis,
con il quale l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente, in
solido con il coobbligato omissis, il
pagamento di Euro 138.501,00, oltre interessi e spese, in ragione quanto
corrisposto da Y Spa all'Istituto
omissis, sulla scorta della polizza
fideiussoria n. omissis. Concludeva
quindi chiedendo, in via preliminare non concedersi la provvisoria esecutorietà
al decreto ingiuntivo opposto; nel merito, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'annullabilità della polizza fideiussoria omissis e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto
ingiuntivo per cui è causa; in via riconvenzionale, dichiarare Y Spa tenuta al risarcimento, in favore
dell'odierna opponente, di tutti i danni da questa patiti, a titolo di
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Si costitutiva tempestivamente la società Y Spa omissis Chiedeva
quindi il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto
ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al risarcimento del
danno, da quantificarsi in via equitativa, ex art. 96, primo e terzo comma,
c.p.c.
Vista la richiesta di riunione, formulata da parte opponente in sede di
prima udienza nel procedimento di opposizione omissis, instaurato avverso il medesimo decreto ingiuntivo dal
coobbligato della società X Srl, omissis, con decreto del Presidente di
Sezione omissis, veniva quindi
disposto che le cause omissis,
trattandosi di opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, venissero chiamate
avanti allo stesso giudice, in modo che questi ne potesse valutare l'eventuale
riunione.
In considerazione di detto decreto, la scrivente, in data omissis, concedeva i termini ex art. 183
c.p.c. e disponeva conseguente rinvio; alla successiva udienza, parte attrice
opponente non compariva e parte convenuta opposta chiedeva fissarsi udienza di
precisazione delle conclusioni, rilevando che controparte non aveva nemmeno
avviato il procedimento di mediazione delegata; alla data fissata per il
suddetto incombente, parte opponente non compariva e, concessi i termini di
legge ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle
conclusioni in epigrafe indicate.
La scrivente, in armonia con l'orientamento fatto proprio dalla sezione
II di questo Tribunale, intende aderire all'opinione giurisprudenziale espressa
dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, secondo la quale, in tema di
opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio
di mediazione verte sulla parte opponente, poiché l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del
2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e,
quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può
incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad
introdurre.
Scrive la Suprema Corte: "In questa prospettiva la norma,
attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per cosi dire -
a rendere il processo la estrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le
altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l'onere di esperire il
tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al
processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto
ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore
dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto
sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto
sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione. Questo può portare
ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto
sostanziale (che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte
sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio
ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione
- la soluzione deve essere quella opposta. Invero, attraverso il decreto
ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea defiattiva coerente con la logica
dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E'
l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito,
cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque
sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria, perchè è
l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La
diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale, perchè premierebbe la
passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del
resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione
che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il
tentativo di mediazione, quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo
stesso decreto ingiuntivo. E', dunque, l'opponente ad avere interesse ad
avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del
decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.. Soltanto quando l'opposizione sarà
dichiarata procedibile, riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente
convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale. Ma nella fase precedente
sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre
il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile.
"
La conseguenza del mancato esperimento del procedimento di mediazione è
rappresentata, come disposto dall'art. 5 legge citata, dall'improcedibilità
dell'opposizione per mancanza di un presupposto processuale e ciò determina il
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653
c.p.c., in quanto la domanda che diviene improcedibile è quella formulata
nell'atto di citazione in opposizione.
Tale tesi è sostenuta dalla maggior parte della dottrina e della
giurisprudenza, formatasi anche in questo ufficio, e deriva dall'omissione di
una sequenza di atti processuali prescritta come doverosa e le cui conseguenze
sono desumibili dalle disposizioni dettate in tema di estinzione del processo.
Trattandosi di questione da risolvere preliminarmente e quindi prima di
ogni altra questione sollevata in sede di opposizione, non può essere esaminata
neppure l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto con conseguente efficacia
esecutiva definitiva del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte
attrice opponente; considerato l'esito della lite ed il mancato espletamento di
qualsivoglia attività istruttoria, si ritiene di dover liquidare soltanto la
fase di studio ed introduttiva e la metà della fase decisionale nella quale la
società opposta ha sostanzialmente riprodotto le difese già svolte nell'atto di
costituzione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma
il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo; condanna
altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite,
che si liquidano in Euro 7.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese
generali.