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10 marzo 2019

13/19. Improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2019)

=> Tribunale di Bologna, 8 marzo 2018

In armonia con l'orientamento fatto proprio dalla sezione II di questo Tribunale, si intende aderire all'opinione giurisprudenziale espressa dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, secondo la quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, poiché l'art. 5, d.lgs. 28/2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre. La conseguenza del mancato esperimento del procedimento di mediazione è rappresentata, come disposto dall'art. 5 cit., dall'improcedibilità dell'opposizione per mancanza di un presupposto processuale e ciò determina il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c., in quanto la domanda che diviene improcedibile è quella formulata nell'atto di citazione in opposizione. Tale tesi è sostenuta dalla maggior parte della dottrina e della giurisprudenza e deriva dall'omissione di una sequenza di atti processuali prescritta come doverosa e le cui conseguenze sono desumibili dalle disposizioni dettate in tema di estinzione del processo (I) (II).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2019

Tribunale di Bologna
Sentenza
8 marzo 2018

Omissis

Con atto di citazione, notificato omissis, la società X Srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo omissis, con il quale l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente, in solido con il coobbligato omissis, il pagamento di Euro 138.501,00, oltre interessi e spese, in ragione quanto corrisposto da Y Spa all'Istituto omissis, sulla scorta della polizza fideiussoria n. omissis. Concludeva quindi chiedendo, in via preliminare non concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto; nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della polizza fideiussoria omissis e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa; in via riconvenzionale, dichiarare Y Spa tenuta al risarcimento, in favore dell'odierna opponente, di tutti i danni da questa patiti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Si costitutiva tempestivamente la società Y Spa omissis Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.
Vista la richiesta di riunione, formulata da parte opponente in sede di prima udienza nel procedimento di opposizione omissis, instaurato avverso il medesimo decreto ingiuntivo dal coobbligato della società X Srl, omissis, con decreto del Presidente di Sezione omissis, veniva quindi disposto che le cause omissis, trattandosi di opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, venissero chiamate avanti allo stesso giudice, in modo che questi ne potesse valutare l'eventuale riunione.
In considerazione di detto decreto, la scrivente, in data omissis, concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e disponeva conseguente rinvio; alla successiva udienza, parte attrice opponente non compariva e parte convenuta opposta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, rilevando che controparte non aveva nemmeno avviato il procedimento di mediazione delegata; alla data fissata per il suddetto incombente, parte opponente non compariva e, concessi i termini di legge ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.
La scrivente, in armonia con l'orientamento fatto proprio dalla sezione II di questo Tribunale, intende aderire all'opinione giurisprudenziale espressa dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, secondo la quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, poiché l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre.
Scrive la Suprema Corte: "In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per cosi dire - a rendere il processo la estrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione. Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione - la soluzione deve essere quella opposta. Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea defiattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria, perchè è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale, perchè premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione, quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo. E', dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.. Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile, riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale. Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile. "
La conseguenza del mancato esperimento del procedimento di mediazione è rappresentata, come disposto dall'art. 5 legge citata, dall'improcedibilità dell'opposizione per mancanza di un presupposto processuale e ciò determina il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c., in quanto la domanda che diviene improcedibile è quella formulata nell'atto di citazione in opposizione.
Tale tesi è sostenuta dalla maggior parte della dottrina e della giurisprudenza, formatasi anche in questo ufficio, e deriva dall'omissione di una sequenza di atti processuali prescritta come doverosa e le cui conseguenze sono desumibili dalle disposizioni dettate in tema di estinzione del processo.
Trattandosi di questione da risolvere preliminarmente e quindi prima di ogni altra questione sollevata in sede di opposizione, non può essere esaminata neppure l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto con conseguente efficacia esecutiva definitiva del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice opponente; considerato l'esito della lite ed il mancato espletamento di qualsivoglia attività istruttoria, si ritiene di dover liquidare soltanto la fase di studio ed introduttiva e la metà della fase decisionale nella quale la società opposta ha sostanzialmente riprodotto le difese già svolte nell'atto di costituzione.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo; condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in Euro 7.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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