=> Corte di Cassazione, 15 marzo 2017, n. 6655
È propedeutico ad ulteriori atti del procedimento, e non ha natura decisoria, ovvero
idoneità al giudicato, e definitiva,
il provvedimento con cui il giudice, adito con domanda di cognizione ordinaria volta alla dichiarazione di inefficacia
del decreto ingiuntivo (art. 188 disp. att. c.p.c.), assegni alle parti termine per la presentazione della domanda
di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 (I).
(I) Per la
versione aggiornata del d.lgs. 28/2010 si veda: D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al d.l. 50/2017 conv. con mod. in l. 96/2017 - manovra correttiva 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2017). Per approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR,
Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 50/2017
Corte di Cassazione
Sezione sesta
Ordinanza n. 6655
15 marzo 2017
Omissis
Il ricorrente WWW
impugna, articolando due motivi di ricorso, per violazione o mancata
applicazione dell'art. 643 in relazione all'art. 644 c.p.c., e per violazione
dell'art. 188 disp. att. c.p.c., u.c., in relazione all'art. 163 c.p.c., il
provvedimento del 2 novembre 2015 del Tribunale di Lecce, che, richiamando una
precedente ordinanza già resa nel corso del giudizio, si conclude con la
semplice assegnazione alle parti del termine per l'inizio della procedura di mediazione
obbligatoria, dopo aver meramente definito i limiti del procedimento per la
dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att.
c.p.c. Il Tribunale di Lecce, nel provvedimento impugnato, evidenzia pure che
l'opponente a decreto ingiuntivo abbia lamentato che la notifica del decreto
ingiuntivo sia avvenuta in violazione dell'art. 644 c.p.c. Nell'esposizione
sommaria dei fatti di causa, il ricorrente narra di aver appunto proposto
azione autonoma ex art. 188 disp. att. c.p.c., instaurando il giudizio R.G. n.
2152/2015, per conseguire la pronuncia dell'avvenuta inefficacia del Decreto
Ingiuntivo n. 1093 del 2013.
WWW deduce la
natura decisoria dell'ordinanza del 2 novembre 2015, e così propone ricorso ex
art. 111 Cost.
Rimane intimato,
senza svolgere attività difensiva, il ---.
Ritenuto che il
ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente
definibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in
relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, il
presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Come da questa
Corte già più volte affermato in precedenti pronunce, qualora il debitore
ricorra al giudice che ha pronunciato decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art.
188 disp. att. c.p.c., per ottenere dichiarazione d'inefficacia del decreto
stesso in difetto di tempestiva notificazione, il provvedimento di rigetto di
tale istanza (a differenza di quello di accoglimento) non ha carattere
definitivo, in quanto, a norma dell'ultimo comma del citato art. 188, non
preclude al debitore medesimo la facoltà di proporre nei modi ordinari domanda
rivolta al conseguimento di detta declaratoria, la quale avrà forma di sentenza
e sarà perciò impugnabile coi rimedi ordinari, sicchè deve escludersi che quel
provvedimento possa essere impugnato con ricorso per cassazione, ai sensi
dell'art. 111 Cost., (Cass. Sez. U. 18 marzo 1987 n. 2714; Cass. Sez. 1, 19
novembre 1992 n. 12382; Cass. Sez. 1, 23 maggio 2006, n. 12135; Cass. Sez. 6 -
1, 5 giugno 2014, n. 12614). Tanto meno rivela natura decisoria, ovvero
idoneità al giudicato, e definitiva, essendo piuttosto propedeutico ad
ulteriori atti del procedimento, il provvedimento con cui il giudice, adito con
domanda di cognizione ordinaria volta alla dichiarazione di inefficacia del
decreto ingiuntivo, assegni alle parti termine per la presentazione della
domanda di mediazione D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ex art. 5.
Il ricorso va
perciò dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del
giudizio di cassazione, in quanto l'intimato omissis, non ha svolto attività
difensiva. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 -
quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo
di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente
rigettata.
PQM
La Corte dichiara
inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.