=> Giudice di Pace di Torre Annunziata, 28 settembre 2016, n.582
Con riferimento all’ art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, va affermato che
qualora l’istanza di mediazione sia totalmente vaga e non
corrisponda alle richieste di cui in citazione, limitandosi la parte ad enunciare
vagamente il proprio diritto ma senza precisare petitum non qualificando alcuna
somma, essendo in tal modo l'atto di citazione difforme dalla preliminare
richiesta, ci si trova di fronte ad una domanda totalmente diversa, per cui la
stessa è sfornita di procedibilità (I).
(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L.132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, inOsservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa,2016
(Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 79/2016
Giudice di Pace di Torre Annunziata
28 settembre 2016
Sentenza n.582
Omissis
Preliminarmente si
dichiara la domanda improcedibile.
Osserva il giudice
che in tema di controversie nascenti da contratti bancari è condizione di procedibilità
l'esperimento ex art. 5 d. lgs 28/ 10 del tentativo di conciliazione innanzi ai
competenti organi.
Parte attorea ben
conosce il proprio onere, tanto è vero che assume di aver espletato il detto
mezzo e che la convenuta non vi partecipava.
Il giudice agli
atti rinviene sia l'istanza di mediazione sia il verbale negativo, tuttavia
osserva che l’istanza di mediazione è totalmente vaga e non corrisponde alle
richieste di cui in citazione, infatti nell'atto preliminare l'attrice si
limita ad enunciare vagamente il proprio diritto ma non precisa il petitum non
quantificando alcuna somma.
E' chiaro che in
tal modo essendo l'atto di citazione difforme dalla preliminare richiesta, ci
si trova di fronte ad una domanda totalmente diversa, per cui la stessa è sfornita
di procedibilità.
Avendo l'attrice
ritenuto di aver adempiuto alla condizione di procedibilità, il giudice non può
concedere alcun
termine come avrebbe dovuto in assenza totale dell'avvio del procedimento di mediazione.
Spese del giudizio
compensate, sussistendo motivi di equità.
PQM
Il Giudice di Pace
di Torre Annunziata, dr. Raffaele Ranieri, pronunciandosi sulla domanda in
atti, così decide: dichiara la domanda improcedibile; spese compensate; sentenza
esecutiva, ex lege.