=> Tribunale di Reggio Calabria, 5 ottobre 2015
Per “mediazione disposta
dal Giudice” (art.5, d.lgs. 28/2010) si intende che il
tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché
limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del
mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice
partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva
l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 13/2016
Tribunale di Reggio Calabria
Sezione II civile
ordinanza
5 ottobre 2015
Omissis
valutata la natura della causa (risarcimento danni a seguito di evento
dannoso verificatosi nel corso di un viaggio crociera) e le difese delle parti;
ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione
in vista di una possibile conciliazione, alla luce degli elementi in fatto e
diritto prospettati dalle parti e della tipologia dei rapporti intercorsi;
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
PQM
Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28:
dispone l’esperimento della mediazione ed assegna termine alle parti di
quindici giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo
scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs.
28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo
avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
fissa nuova udienza in data omissis
per verificare l’esito della procedura di mediazione.
precisa che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il
tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché
limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del
mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice
partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di
questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità;
precisa che le parti dovranno presentarsi dinanzi al mediatore
personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.
Si comunichi alle parti.
Reggio Calabria, 5 ottobre 2015