=> Tribunale di Bologna, 20 gennaio 2015
Il mancato esperimento
della mediazione giova al "convenuto opposto" e comporta la definitività
del decreto ingiuntivo opposto in applicazione (analogica) dell'articolo
647 comma 1 c.p.c. Pertanto, l'espressione "condizione di procedibilità
della domanda giudiziale" contenuta nell'articolo 5 co. 2 va interpretata
alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione e non come
improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento
ingiuntivo.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 32/2015
Tribunale di Bologna
ordinanza
20 gennaio 2015
Omissis
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue:
A)
H.C. s.r.l. Uni personale conseguiva dal giudice unico del Tribunale
intestato nei confronti di A.F. s.r.l. il decreto ingiuntivo n. 8102/2013 per
l'importo di euro 25.164,99 (a fronte di fatture emesse negli anni 2011-2012
per fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia), oltre interessi
ai sensi del d.lgs. 231/2002 e spese di procedura.
La notifica del decreto ingiuntivo si perfezionava per il destinatario
in data 25 ottobre 2013.
A.F. s.r.l. e il suo legale rappresentante S.D. in proprio proponevano
opposizione con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2013, mediante
il quale in via preliminare eccepivano l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Bologna, ravvisando quella del Tribunale di Velletri, avendo A.F.
sede in Anzio e la S. residenza in Anzio (luogo questo in cui era sorta
l'obbligazione, era stata effettuata la fornitura e avrebbe dovuto effettuarsi
il pagamento); era comunque invocabile il foro del consumatore coincidente con
il luogo in cui A.F. aveva sede e la S. la propria residenza.
Nel merito, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo
opposto, ritenendo la richiesta eccessiva o comunque non provata.
La convenuta H.C. s.r.l. Unipersonale, costituitasi in cancelleria in
data 25 giugno 2014:
- ravvisava la competenza per territorio del Tribunale di Bologna in
considerazione del criterio di collegamento del forum destinatae solutionis,
evidenziando altresì che il decreto era stato conseguito nei soli confronti di
A.F., non qualificabile quale consumatore;
- eccepiva il difetto di interesse ad agire della S. in proprio, in
quanto non attinta direttamente dal decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito contestava ogni assunto avverso chiedendo il rigetto
dell'opposizione in quanto infondata; in particolare illustrava il regime di
salvaguardia e richiamava le comunicazioni mediante le quali A.F. ante causam
aveva chiesto una dilazione di pagamento.
In occasione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. veniva concessa la
provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnato termine di giorni 15 per
la presentazione di istanza di mediazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010 e
successive modificazioni, e fissata udienza di verifica.
All'udienza del 18 dicembre 2014 fissata per la verifica, essendo emerso
che nessuna delle parti aveva attivato la mediazione delegata e avendo H.C.
chiesto che per tale ragione fosse dichiarata l'improcedibilità
dell'opposizione, veniva direttamente fissata l'odierna udienza di precisazione
delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
B)
1. L'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente
A.F. s.r.l. è inammissibile o comunque infondata.
In primo luogo, è evidente che l'opponente A.F. s.r.l. (unico soggetto
attinto dal decreto ingiuntivo opposto e quindi unico soggetto avente interesse
a proporre opposizione) non puo' qualificarsi quale "consumatore",
essendo società di capitali.
In secondo luogo, vertendosi in una ipotesi di competenza territoriale
derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti (nella specie,
quelli indicati negli artt. 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a
diritti di obbligazione), gravava su A.F. l'onere di contestare
specificatamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire
la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.
A.F. invece non ha ben sviluppato il criterio di collegamento del forum
destinatae solutionis, essendosi limitata ad affermare che il pagamento avrebbe
dovuto essere eseguito presso la propria sede aziendale.
Tale omissione rende l'eccezione inammissibile in quanto incompleta.
Resta quindi definitivamente fissato il collegamento indicato
dall'attrice sostanziale, con correlativa competenza del giudice adito (Cass.
15996/2011).
In ogni caso la competenza si radicherebbe avanti a questo Tribunale ai
sensi degli articoli 1182 co. 3 c.c. e 20 c.p.c. poiché: - il decreto
ingiuntivo poggia su fatture relative a forniture di energia elettrica
effettuate da H.C.; - il creditore H.C. ha sede in Imola (BO); - quindi
esattamente il decreto ingiuntivo è stato richiesto avanti a questo Tribunale,
in quanto "l'obbligazione che ha ad oggetto il pagamento di una somma di
denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della
scadenza".
2. L'opposizione va dichiarata improcedibile e va dichiarata
l'esecutività -ex art. 647 comma 1 c.p.c - del decreto ingiuntivo opposto, per
le seguenti ragioni.
Nel caso in esame la mediazione delegata è stata attivata in occasione
della prima udienza, dopo che questo giudice aveva provveduto ex art. 648
c.p.c. munendo il decreto opposto della clausola di provvisoria esecuzione.
Dunque si è operato in ossequio al disposto di cui all'articolo 5 co. 4
lettera a) del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni (in forza del quale
non è ammesso l'invio alla mediazione delegata "nei procedimenti per
ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione").
È poi pacifico che nessuna delle parti ha esperito, nel termine
assegnato, il procedimento di mediazione delegata ai sensi dell'articolo 5
comma 2 del d.lgs. citato.
In questa sede va valutata la conseguenza di tale omissione, avuto
riguardo alla natura del presente giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo ex
art. 645 ss c.p.c).
Ai sensi dell'articolo 5 co. 2 d.lgs. citato, "... il giudice,
anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato
dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del
procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede
di appello ...".
Si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza su chi abbia l'onere di
promuovere la mediazione, e quindi abbia interesse ad evitare la declaratoria
di improcedibilità, qualora si abbia a che fare con una mediazione nell'ambito
di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Questa Sezione in occasione della recente riunione ex art. 47 quater
O.G. tenutasi in data 12 novembre 2014 ha preso posizione sul punto, nel senso
di ritenere che il mancato esperimento della mediazione giova al
"convenuto opposto" e comporta la definitività del decreto ingiuntivo
opposto in applicazione (analogica) dell'articolo 647 comma 1 c.p.c., in
quanto: a. è l'opponente, e non l'opposto, ad avere interesse a che proceda il
giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il
decreto ingiuntivo) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente
esecutivo; pertanto è l'opponente a dovere subire le conseguenze del mancato o
tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata; b. la condizione
di procedibilità opera solamente nella fase di opposizione; se si andasse di
diverso avviso, si introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della
domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento
in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe
accertata solo successivamente in una fase posteriore; si applicherebbe poi un
regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal d.lgs. 28/2010, in
contrasto con il disposto dell'articolo 647 c.p.c. (il quale, in caso di improcedibilità
per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, prevede che il giudice su
istanza anche verbale del ricorrente dichiari esecutivo il decreto opposto) e
pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei
provvedimenti emessi a cui è informato il procedimento di ingiunzione; ed
infatti ogni volta che si verifichi una vicenda processuale che impedisce al
procedimento di opposizione di procedere, le conseguenze vengono fatte ricadere
dal legislatore sull'opponente (si veda anche l'articolo 653 c.p.c., in forza
del quale - in caso di estinzione del processo - il decreto ingiuntivo che non
ne sia già munito acquista efficacia esecutiva); si avrebbe, ove non si
seguisse la tesi scelta da questa Sezione, un risultato eccentrico rispetto
alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo
all'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per
garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l'impostazione
inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla
libera scelta dell'ingiunto.
Oltre a non voler considerare che una diversa interpretazione si
porrebbe in radicale contrasto con l'obiettivo deflattivo del contenzioso,
certamente avuto a mente dal legislatore laddove ha introdotto l'istituto della
mediazione.
Infatti il creditore, che non abbia ottenuto soddisfazione in sede di
opposizione a decreto ingiuntivo (in quanto si è vista dichiarare
l'improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria), nella maggior
parte dei casi non esiterebbe a riproporre in via giudiziale la medesima
domanda.
Pertanto, l'espressione "condizione di procedibilità della domanda
giudiziale" contenuta nell'articolo 5 co. 2 citato va interpretata alla
stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione e non come
improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento
ingiuntivo.
Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto ha acquistato
l'incontrovertibilità tipica del giudicato (Cass. 4294/2004 e 849/2000) e
l'opponente non potrà riproporre l'opposizione.
3. Ogni questione di merito resta assorbita.
C.
Stante la complessità delle questioni affrontate in punto a mediazione
delegata, la mancanza di precedenti di legittimità e il raggiungimento da parte
di questa Sezione (solo di recente, e comunque successivamente all'invio delle
parti alla mediazione) di un orientamento giurisprudenziale sul punto,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese
del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da A.F. s.r.l.
(oltre che da S.D. in proprio) avverso il decreto ingiuntivo n. 8102/2013
emesso dal giudice unico del Tribunale intestato; conseguentemente dichiara la
esecutività/definitività di detto decreto ingiuntivo;
dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del presente
giudizio di opposizione.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.