=> Tribunale di Napoli, 3 giugno 2015
Se la parte onerata non
ottempera all’ordine del giudice di esperire il tentativo obbligatorio di
mediazione così come reintrodotto dal DL 69/2013, convertito in legge 98/2013 (I), la domanda va dichiarata improcedibile.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 35/2015
Tribunale di Napoli
Sezione IX
sentenza
3 giugno 2015
Omissis
1. Questioni preliminari.
In via del tutto preliminare va dichiarata l’improcedibilità, ex art. 5,
D.Lgs. 28/2010, come novellato dal DL 69/2013, convertito in legge 98/2013)
della proposta domanda attorea non avendo parte attrice ottemperato all’ordine,
contenuto nell’ordinanza del 18.06.2014, ex art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs.
cit..
Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione
ex art. 658 cod. proc. civ., trova applicazione il dettato di cui al richiamato
art. 5, commi 1 e 4, lett. b), D.Lgs. 28/2010, per cui “chi intende esercitare
in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di…locazione…è
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre
la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma
non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata
esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)… I commi 1 e 2 non
si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile
(comma 2)”.
Orbene, con la detta ordinanza questo Giudice, mutato il rito da
ordinario in speciale, aveva assegnato alle parti termine di quindici giorni
dalla lettura in udienza della ordinanza medesima per iniziare il tentativo di
mediazione.
Parte resistente ha eccepito il mancato assolvimento della procedura di
mediazione obbligatoria domandando dichiararsi l’improcedibilità della domanda
attorea.
L’eccezione è fondata atteso che non risulta espletata la predetta
procedura il cui onere grava sulla parte che ha interesse alla prosecuzione del
giudizio (nella specie l’intimante non avendo parte resistente azionato alcuna
domanda riconvenzionale).
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda va dichiarata
improcedibile.
2. Sulle spese di lite.
In considerazione della soccombenza di parte ricorrente, le spese di
lite vengono poste a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. IX, in persona del G.M., Dott.ssa Laura
Martano, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ.,
nella causa iscritta al n. RG omissis
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la domanda
improcedibile;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei
confronti di parte resistente che si liquidano in euro 1500,00 per compensi ed
euro 150,00 per esborsi, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.