=> Trib. Firenze, 30 settembre
2014
Disposta la mediazione
dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, la
partecipazione al relativo procedimento è sottratta alla disponibilità delle
parti e non richiede alcuna loro accettazione. L'avvio e la
partecipazione alla mediazione delegata dal giudice costituisce infatti atto
dovuto per le parti, fermo il loro diritto, già al primo incontro avanti
al mediatore e dopo l'avvio dell'effettiva mediazione, di chiedere la
conclusione dell'incombente, essendo così avverata la condizione di
procedibilità. Pertanto va posta la sanzione del pagamento all'Erario di
importo corrispondente al contributo unificato a carico della parte che non
partecipi al procedimento, e che quindi non compaia avanti al mediatore, non
costituendo al riguardo valida giustificazione la circostanza della sua mancata
adesione alla procedura (cfr. verbale di mediazione negativa).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 1/2015
Tribunale di Firenze
Sezione III civile
30 settembre 2014
Sentenza
omissis
N.A. ha citato in giudizio, di fronte alla SD
di Empoli, la compagnia D. Ass.ni s.p.a. per sentire accogliere le conclusioni,
così come sopra riportate.
La stessa, a sostegno della domanda, ha dedotto
di aver ricevuto dalla compagnia convenuta in data 1.8.2008 comunicazione
contenente avviso di scadenza della polizza e contestuale proposta di rinnovo
(avente n. ---), con indicazione del premio dovuto.
Ha poi affermato che, nonostante avesse provveduto
al pagamento del prezzo, tramite bollettino postale in data 9.8.2008, alcun
riscontro aveva avuto dalla compagnia (invio del contrassegno e del certificato
di assicurazione), malgrado i numerosi solleciti telefonici e le rassicurazioni
ricevute da parte degli operatori del call center.
Ha concluso come sopra affermando che, a causa
di tale comportamento inadempiente dell'assicurazione, è stata costretta a
noleggiare altro veicolo regolarmente assicurato con danno pari ad Euro 55,77
giornalieri.
D. Ass.ni s.p.a. si è costituita nel presente
giudizio, contestando integralmente la pretesa attorea.
Ha eccepito il parziale ed insufficiente
pagamento del premio avendo l'attrice pagato Euro 736,87 in luogo di Euro
794,70, richiesti nella proposta di rinnovo.
Ha aggiunto che tale versamento è stato
effettuato dalla N. senza seguire le indicazioni contenute nei documenti
allegati alla proposta di rinnovo e su conto corrente sbagliato.
Ha poi affermato di aver contattato più volte,
sia al cellulare che tramite mail e fax, l'attrice, al fine di regolarizzare la
situazione (invio dei documenti necessari e pagamento della somma rimanente),
senza aver ottenuto mai risposta.
Ha dedotto, visti i numerosi tentativi mai
andati a buon fine, di aver provveduto, in data 18.10.2008, al rimborso della
somma pagata dalla N. tramite invio dell'assegno n. ---, tratto su Banca Sai,
regolarmente incassato dall'attrice.
La stessa ha quindi contestato la stipula di
rituale polizza --- inadempimento, per avere rimborsato il premio versato; ha
poi contestato l'esistenza e la quantificazione dei danni..
La causa è stata istruita documentalmente e
tramite prova testimoniale finalizzata a provare la stipula del contratto
assicurativo.
Dopo la soppressione della SD di Empoli il
procedimento in epigrafe è stato assegnato a questo giudice con Provv. del 27
dicembre 2013 ed è stata disposto procedimento di mediazione, che ha dato esito
negativo per la mancata comparsa in quella sede della convenuta.
All'udienza 13.6.2014 le parti hanno precisato
le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione
dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e
repliche.
Entrambi i procuratori hanno depositato
memoria conclusionale e replica.
In comparsa conclusionale l'attore ha
specificato l'ammontare del danno subito nella somma di Euro 4.517,37.
1) Il contratto di assicurazione
Ai sensi dell'art. 1888 c.c. il contratto di
assicurazione deve essere provato per iscritto. Ne segue l'assoluta
inammissibilità delle prove testimoniali ammesse dal precedente istruttore
volte a provare l'esistenza del contratto assicurativo, giusto il disposto di
cui all'art. 2725 c.c..
Poiché l'inammissibilità in questione era
stata ritualmente eccepita dalla compagnia, ne segue la inutilizzabilità delle
prove testimoniali sfogate nell'istruttoria del presente giudizio.
Pertanto è da ritenere totalmente sfornita di
prova la circostanza che la signora N. abbia stipulato, in occasione della
telefonata materialmente effettuata da una sua amica (signora L.G.) per suo
conto, una polizza assicurativa contenente clausole parzialmente differenti
rispetto alla proposta n. --- inviata per posta in data 1.8.2008.
Nessun contratto è pertanto mai stato
stipulato tra le parti di questo giudizio, risultando documentalmente, non solo
che l'importo versato dalla signora N. non era corrispondente a quello
richiesto nella suddetta proposta, ma anche che l'attrice non aveva compiuto
tutte le formalità necessarie perché il contratto potesse validamente
concludersi (invio della proposta accettata).
Per questi motivi non è ravvisabile alcuna
responsabilità mancando addirittura un rapporto contrattuale tra le parti.
La domanda proposta in tesi dalla parte
attrice va pertanto respinta.
2) L'indebito arricchimento
E' pacifico, in quanto nemmeno contestato
dall'attrice, che le somme dalla medesima versate alla Dialogo sono state
restituite.
Non si è quindi verificato alcun arricchimento
ingiustificato in capo alla compagnia assicurativa, che ha riversato le somme
percepite, subito dopo la notifica dell'atto di citazione.
Anche tale domanda deve pertanto essere
respinta.
3) La responsabilità per lite temeraria
Anche tale richiesta, avanzata in via
riconvenzionale dalla convenuta, deve essere respinta non sussistendone le
condizioni di legge.
4) Le spese di lite
Considerata la reciproca soccombenza da un
lato, e la maggiore rilevanza economica della domanda risarcitoria
dell'attrice, dall'altra, sussistono giusti motivi per compensare per metà le
spese di lite, ponendo il residuo a carico della parte attrice, attesa la
prevalente soccombenza.
5) La sanzione per la mancata partecipazione
al procedimento di mediazione.
Sussistono le condizioni per porre a carico
della parte convenuta il pagamento all'Erario di importo corrispondente al
contributo unificato.
Recita infatti l'art. 8, comma IV bis, del
D.Lgs. n. 28 del 2010, così come introdotto dall'art. 84, co. 1, lett. i), D.L.
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013,
n. 98 che "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento (di mediazione ndr) senza
giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio"
Nella fattispecie è documentale che la D., pur
--- mediazione a partecipare al procedimento, non è comparsa avanti al
mediatore senza addurre alcuna valida giustificazione.
Invero tale non è la circostanza, comunicata,
di mancata adesione alla suddetta procedura (cfr verbale di mediazione
negativa), posto che il procedimento di mediazione è stato disposto dal Giudice
ai sensi dell'art. 5, comma II, del D. Lgs., ed il suo espletamento è
sanzionato a pena di improcedibilità, cosicché la partecipazione ad esso era
sottratta alla disponibilità delle parti e non richiedeva alcuna
"accettazione".
L'avvio e la partecipazione alla mediazione
delegata dal giudice costituisce infatti atto dovuto per le parti, fermo il
loro diritto, già al primo incontro avanti al mediatore e dopo l'avvio
dell'effettiva mediazione, di chiedere la conclusione dell'incombente, essendo
così avverata la condizione di procedibilità (art. 5, comma II bis, D.Lgs. n.
28 del 2010).
La convenuta pertanto va sanzionata ai sensi
della disposizione in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente
pronunciando, ogni altra istanza respinta,
1) respinge la domanda avanzata da N.A.;
2) compensa per metà le spese di lite;
3) condanna N.A. a rimborsare a D. Ass.ni
s.p.a. i 3/4 delle spese della presente lite che liquida per l'intero (2/2) in
Euro 1.500,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA;
4) condanna D. Ass.ni s.p.a. al pagamento
all'Erario dell'importo di Euro 70,00, pari al Contributo Unificato dovuto per
la presente causa;
5) manda la Cancelleria per quanto di
competenza.
Così deciso in Firenze, il 29 settembre 2014.