A partire dal 15 dicembre 2014 è in vigore il
nuovo testo del Codice deontologico forense, approvato dal CNF il 31
gennaio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 241 del 16
ottobre 2014.
Riportiamo di seguito i principali passaggi
d’interesse in merito alla mediazione civile.
Art. 27
3. L'avvocato, all'atto del conferimento
dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per
iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di
mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi
alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
Sul punto la Relazione illustrativa precisa quanto segue: “l’art.27 (“ doveri di informazione”), rispetto alla previsione in essere dell’art.40, si caratterizza per un più compiuto, articolato ed organico contenuto che dà conto del puntuale ed ampio spettro informativo che deve caratterizzare il rapporto professionale, valorizzando, anche in questo caso, sul piano della chiarezza e della trasparenza, il portato della legge di riforma dell’ordinamento professionale; di particolare pregnanza risultano anche le previsioni di cui ai commi 3 e 4 con riferimento sia agli obblighi informativi in tema di mediazione obbligatoria e, comunque, in tema di altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario pure previsti dalla legge (quali ad esempio la mediazione familiare, la conciliazione bancaria etc.) sia a quelli concernenti la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”.
Art. 54
1. I divieti e doveri di cui all’art. 53,
commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri,
conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della
controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui
al presente articolo comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
Le richiamate disposizioni di cui all’art.
53 dispongono quanto segue:
1. I rapporti con i magistrati devono essere
improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L’avvocato, salvo casi particolari, non
deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza
del collega avversario.
4. L’avvocato non deve approfittare di
rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per
ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali
rapporti.
Art. 62
1. L’avvocato che svolga la funzione di
mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla
normativa in materia e le previsioni del
regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime
previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L’avvocato non deve assumere la funzione
di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore
l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli
ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia
stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o
con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa
all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di
ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di
mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla
definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso
da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti
soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo
di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo
studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui
ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della censura; la
violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale da due a sei mesi.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 66/2014