...segue (artt. 1-12)
Testo
precedente alla riforma del 2013
[N.B.: I passi
|
Testo successivo
alla riforma del 2013
[N.B.: I passi in grassetto sono quelli inseriti dalla riforma del 2013]
|
...segue
|
…segue
|
Art. 13
Spese processuali
|
Art. 13
Spese processuali
1. Quando il
provvedimento che
definisce il
giudizio corrisponde interamente al contenuto
della
proposta, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice
che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al
rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo
stesso periodo, nonche'
al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di un'ulteriore
somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto. Resta
ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96
del codice di procedura
civile. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano
altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta
al mediatore e per il
compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo
8, comma 4.
2. Quando
il provvedimento che definisce il
giudizio non
corrisponde interamente
al contenuto della proposta, il giudice, se
ricorrono gravi ed
eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la
ripetizione
delle spese sostenute dalla parte
vincitrice per
l'indennita'
corrisposta al mediatore e per il
compenso dovuto
all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella
motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo
precedente.
3. Salvo diverso accordo,
le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano ai procedimenti
davanti agli arbitri
|
Art. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi
ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per
quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e'
fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e' fatto,
altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per
ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità
secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché
gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare
immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio
all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte
di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme
imperative;
d) corrispondere
immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile
dell'organismo.
3. Su istanza di parte,
il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del
mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere
sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo.
|
Invariato
|
Art. 15
Mediazione nell'azione di
classe
1. Quando e' esercitata
l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per
l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano
espressamente consentito.
|
Invariato
|
Art. 16
Organismi di mediazione e
registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o
privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire
il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del
presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del
registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione
degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la
trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in
materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità
spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il
Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro
della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali
disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di
composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
3. L'organismo,
unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice
etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere
previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure
telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli
organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma
dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul
registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla
sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma
2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero
della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei
formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo
svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli
di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al
presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale.
6. L'istituzione e la
tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione
vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
|
Art. 16
Organismi di mediazione e
registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o
privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire
il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente
decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del
registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione
degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la
trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in
materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità
spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il
Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro
della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali
disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di
composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
3. L'organismo,
unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice
etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere
previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure
telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli
organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma
dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul
registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla
sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma
2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
4-bis. Gli
avvocati iscritti all'albo sono di
Diritto mediatori. ((Gli
avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono
essere adeguatamente
formati in materia di mediazione e mantenere la
propria preparazione con
percorsi di aggiornamento teorico-pratici a
cio' finalizzati,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis
del codice deontologico
forense.
Dall'attuazione della
presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.
5. Presso il Ministero
della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei
formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo
svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli
di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al
presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale.
6. L'istituzione e la
tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a
legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero
dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
|
Art. 17
Risorse, regime
tributario e indennità
1. In attuazione
dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e
dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia
finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia»
attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2,
lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4
dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti,
documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
3. Il verbale di accordo
e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro,
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui
all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e
massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di
calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per
l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi
costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni
massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento,
nell'ipotesi di successo della mediazione;
6. Il Ministero della
giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al
monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento
dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene
conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,
delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche
il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto
all'esonero.
7. L'ammontare
dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
triennio precedente.
8. Alla copertura degli
oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni
di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011,
si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del
«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata
del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai
commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa
quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
|
Art. 17
Risorse, regime
tributario e indennità
1. In attuazione
dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e
dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia
finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia»
attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2,
lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4
dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti,
documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
3. Il verbale di accordo
e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro,
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4.
Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del
presente
articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,
sono
determinati:
a)
l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti
agli
organismi pubblici, il criterio di calcolo e le
modalita' di
ripartizione
tra le parti;
b)
i criteri per l'approvazione delle
tabelle delle
indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le
maggiorazioni massime
delle
indennita' dovute, non
superiori
al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le
riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi
in
cui la mediazione e' condizione di
procedibilita' ai sensi
dell'articolo
5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi
dell'articolo
5, comma 2.
5-bis.
Quando la mediazione e' condizione di procedibilita'
della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, ovvero e'
disposta
dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente
decreto,
all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte
che si
trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese
dello
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo
unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
spese di
giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30
maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte
e'
tenuta a depositare presso l'organismo apposita
dichiarazione
sostitutiva
dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo'
essere
autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena
di
inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la
documentazione
necessaria
a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
5-ter.
Nel caso di mancato
accordo
all'esito del primo
incontro,
nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione
6. Il Ministero della
giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al
monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento
dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene
conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,
delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche
il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto
all'esonero.
7. L'ammontare
dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
triennio precedente.
8. Alla copertura degli
oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni
di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011,
si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del
«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata
del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai
commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa
quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
|
Art. 18
Organismi presso i
tribunali
1. I consigli degli
ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale,
avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a
disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali
sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti
dai decreti di cui all'articolo 16.
|
Invariato
|
Art. 19
Organismi presso i
consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli
ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro
competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi
speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria
disponibilità.
2. Gli organismi di cui
al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel
rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
|
Invariato
|
Art. 20
Credito d'imposta
1. Alle parti che
corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di
mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di successo della
mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a
concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai
commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e'
ridotto della metà.
2. A decorrere dall'anno
2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun
anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del
«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate
derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo
alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e'
individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione
all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse
stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della
giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro
30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e
trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei
beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta
deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed
e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non
titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle
imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne'
del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della
copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il
Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo
corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla
contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
|
Invariato
|
Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della
giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla
legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite
campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul
procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
|
Invariato
|
Art. 22
Obblighi di segnalazione
per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma
2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il
numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai
sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
|
Invariato
|
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli
articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii
operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le
disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e
mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i
procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo
409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo
precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
|
Invariato
|
Art. 24
Disposizioni transitorie
e finali
(I) Tale termine è
prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di
condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti (art. 2, comma 16-decies, D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225).
|
Invariato
|
AVVISO.
I testi riportati non rivestono carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 66/2013
|