La L. 9 agosto 2013, n. 98 (in
G.U. 20/08/2013, n. 194, S.O. n. 63) ha convertito in legge, con modificazioni,
il c.d. decreto del fare, così modificando alcune
disposizioni dettate, in tema di mediazione civile e commerciale, dal D.lgs. n. 28 del 2010.
Riportiamo
di seguito le disposizioni d’interesse (artt. 84 e 84-bis) del Decreto-Legge
21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98,
in vigore dal 21 agosto 2013.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2013
DECRETO-LEGGE 21 giugno
2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia.
(GU
n. 144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 )
Testo
coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98
(Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia)
(GU
n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Art. 84 (Modifiche al decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28)
1. Al
decreto legislativo 4 marzo 2010 n.
28, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
((0a)
all'articolo 1, comma I, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta
da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due
o piu' soggetti nella
ricerca
di un accordo
amichevole per la
composizione di una
controversia,
anche con formulazione
di una proposta
per la
risoluzione della stessa";
0b)
all'articolo 4, il comma I e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda di mediazione relativa alle controversie
di cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito
di un'istanza presso
un organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la
controversia.
In caso di
piu' domande relative
alla stessa
controversia,
la mediazione si
svolge davanti all'organismo
territorialmente competente presso il quale
e' stata
presentata la
prima domanda. Per determinare il tempo della
domanda si ha riguardo
alla data del deposito dell'istanza"));
((a)
all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto
a
informare l'assistito della
possibilita' di avvalersi
del
procedimento di mediazione disciplinato dal
presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e
20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui
l'esperimento del procedimento
di
mediazione e' condizione
di procedibilita' della
domanda
giudiziale. L'informazione deve essere
fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli
obblighi di informazione,
il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e'
annullabile. Il documento
che contiene l'informazione e' sottoscritto
dall'assistito e deve
essere allegato all'atto introduttivo
dell'eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la mancata allegazione del
documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, informa la parte
della facolta' di chiedere la mediazione"));
b)
all'articolo 5, prima del comma 2,
e' inserito il
seguente
comma:
"((1-bis)).
Chi intende esercitare
in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia,
locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante da
responsabilita' medica ((e sanitaria))
e da diffamazione con il mezzo
della
stampa o con
altro mezzo di
pubblicita', contratti
assicurativi,
bancari e finanziari,
e' tenuto ((,
assistito
dall'avvocato,))
preliminarmente a esperire
il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento
di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8
ottobre 2007, n.
179, ovvero il procedimento istituito
in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive
modificazioni,
per le materie
ivi regolate. ((La
presente
disposizione ha efficacia per i quattro anni
successivi alla data
della sua entrata in vigore. Al termine di
due anni
dalla medesima
data di entrata in vigore e' attivato su iniziativa del
Ministero
della
giustizia il monitoraggio degli
esiti di tale
sperimentazione)). L'esperimento del procedimento di
mediazione e'
condizione
di procedibilita' della
domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal
convenuto, a pena
di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre
la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
e' gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso
modo provvede quando
la
mediazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle
parti il termine
di quindici giorni
per la presentazione
della
domanda di mediazione. Il presente comma non si
applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del
codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n.
206, e successive
modificazioni.";
((c)
all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede
di giudizio di
appello,
valutata la
natura della causa,
lo stato dell'istruzione e il
comportamento
delle parti, puo'
disporre l'esperimento del
procedimento
di mediazione; in
tal caso, l'esperimento del
procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della
domanda giudiziale anche in sede di appello. Il
provvedimento di cui
al periodo precedente e' adottato prima
dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza
non e' prevista, prima
della discussione della causa. Il giudice fissa
la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6 e,
quando la
mediazione non e' gia' stata avviata, assegna
contestualmente alle
parti il termine di' quindici
giorni per la
presentazione della
domanda di mediazione"));
((c-bis)
all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.
Quando l'esperimento del procedimento
di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la
condizione
si considera avverata se il primo incontro
dinanzi al mediatore
si
conclude senza l'accordo"));
((d)
all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a)
nei procedimenti per ingiunzione,
inclusa l'opposizione,
fino alla pronuncia sulle istanze di concessione
e sospensione della
provvisoria esecuzione;
b)
nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all'articolo 667
del codice di
procedura
civile;
c)
nei procedimenti di consulenza tecnica
preventiva ai fini
della composizione della lite, di cui
all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
d) nei procedimenti
possessori, fino alla
pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo 703,
terzo comma, del
codice di
procedura civile;
e)
nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
f)
nei procedimenti in camera di consiglio;
g)
nell'azione civile esercitata nel processo penale"));
((e)
all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai
commi 3 e
4, se il
contratto, lo statuto
ovvero l'atto
costitutivo
dell'ente prevedono una clausola di
mediazione o
conciliazione e il tentativo non
risulta esperito, il
giudice o
l'arbitro, su
eccezione di parte,
proposta nella prima
difesa,
assegna alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione
della domanda di mediazione e fissa la successiva
udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo
6. Allo stesso
modo il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza
quando la mediazione
o il tentativo di conciliazione sono iniziati,
ma non
conclusi. La
domanda e' presentata davanti all'organismo
indicato dalla clausola,
se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza,
davanti ad un
altro
organismo
iscritto, fermo il
rispetto del criterio
di cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le
parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto
o all'atto costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo
iscritto"));
f)
all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" e'
sostituita
dalla seguente parola: "tre"; ((...))
((f-bis)
all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il termine di cui al comma I decorre dalla data di
deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla
scadenza di quello fissato
dal giudice per il deposito della stessa e,
anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio della causa
ai sensi del
sesto o del
settimo periodo del comma Ibis dell'articolo 5
ovvero ai sensi
del
comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a
sospensione feriale"));
g)
all'articolo 7, il comma 1 e' ((sostituito)) dal seguente
comma: "1. Il periodo di cui all'articolo 6
e il periodo del rinvio
disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, ((commi
1-bis e
2)),
non si computano ai fini di cui all'articolo 2
della legge 24 marzo
2001, n. 89";
((h)
all'articolo 8, comma 1, primo periodo,
le parole: "non
oltre quindici" sono sostituite dalle
seguenti: "non oltre trenta" e
dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: "Al primo incontro
e agli incontri successivi, fino al termine
della procedura, le parti
devono partecipare con l'assistenza
dell'avvocato. Durante il primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la
funzione e le modalita'
di svolgimento della mediazione. Il
mediatore, sempre nello
stesso
primo incontro, invita poi le parti e i
loro avvocati a
esprimersi
sulla possibilita' di iniziare la procedura di
mediazione e, nel caso
positivo, procede con lo svolgimento"));
i)
all'articolo 8, dopo il comma 4,
e' aggiunto il
seguente
comma: "((4-bis)). Dalla
mancata partecipazione senza
giustificato
motivo al
procedimento di mediazione,
il giudice puo'
desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio
ai sensi dell'articolo
116, secondo comma, del
codice di procedura
civile. Il giudice
condanna la parte costituita che, nei casi
previsti dall'articolo 5,
non ha partecipato al procedimento
senza giustificato motivo,
al
versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una
somma di
importo
corrispondente al contributo
unificato dovuto per
il
giudizio.";
((l)
all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Se e' raggiunto un accordo
amichevole, il mediatore
forma
processo verbale al quale e' allegato il testo
dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo'
formulare una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il
mediatore formula una
proposta di conciliazione se le parti gliene
fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima
della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti
delle possibili conseguenze
di cui all'articolo 13"));
((m)
all'articolo 12, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti:
"Ove tutte le
parti aderenti alla
mediazione siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia
stato sottoscritto dalle
parti e
dagli stessi avvocati
costituisce titolo esecutivo
per
l'espropriazione
forzata, l'esecuzione per
consegna e rilascio,
l'esecuzione
degli obblighi di
fare e non
fare, nonche' per
l'iscrizione
di ipoteca giudiziale.
Gli avvocati attestano
e
certificano la
conformita' dell'accordo alle
norme imperative e
all'ordine pubblico. In tutti gli altri
casi l'accordo allegato
al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto
del presidente
del tribunale, previo accertamento della
regolarita' formale e del
rispetto delle norme imperative e dell'ordine
pubblico"));
((n)
l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Spese processuali). - 1. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto
della
proposta, il giudice esclude la ripetizione
delle spese sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al
periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al
rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo
stesso periodo, nonche' al versamento
all'entrata del bilancio dello
Stato di un'ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita'
degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni
di cui
al presente
comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita'
corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto
di cui all'articolo
8, comma 4.
2. Quando il
provvedimento che definisce
il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della
proposta, il giudice, se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo'
nondimeno escludere la
ripetizione
delle spese sostenute
dalla parte vincitrice
per
l'indennita' corrisposta al
mediatore e per il compenso
dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il
giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni
del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.
3.
Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano ai procedimenti davanti agli
arbitri")).
o)
all'articolo 16, dopo il comma 4, e'
aggiunto il seguente
comma:
"4-bis. Gli avvocati
iscritti all'albo sono
di diritto
mediatori. ((Gli avvocati iscritti ad
organismi di mediazione devono
essere adeguatamente formati in materia di
mediazione e mantenere la
propria preparazione con percorsi di
aggiornamento teorico-pratici a
cio' finalizzati, nel
rispetto di quanto
previsto dall'articolo
55-bis
del codice deontologico
forense. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri
a
carico della finanza pubblica.))";
((p)
all'articolo 17:
1)
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del
presente articolo, con il decreto di cui
all'articolo 16, comma
2,
sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle
indennita' spettanti
agli organismi pubblici, il criterio di
calcolo e le
modalita' di
ripartizione tra le parti;
b) i criteri
per l'approvazione delle
tabelle delle
indennita' proposte dagli organismi costituiti
da enti privati;
c)
le maggiorazioni massime delle
indennita' dovute, non
superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di
successo della mediazione;
d)
le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi
in cui
la mediazione e'
condizione di procedibilita' ai
sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta
dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 2";
2)
prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando la mediazione e'
condizione di procedibilita'
della domanda ai
sensi dell'articolo 5,
comma 1-bis, ovvero
e'
disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, del presente
decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita'
dalla parte
che si trova nelle condizioni per l'ammissione
al patrocinio a spese
dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L)
del testo unico
delle
disposizioni legislative e regolamentari
in materia di
spese di
giustizia, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
A tale fine la parte
e' tenuta a
depositare presso l'organismo
apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di
notorieta', la cui
sottoscrizione puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche' a produrre, a pena
di inammissibilita', se l'organismo lo richiede,
la documentazione
necessaria a comprovare la veridicita' di quanto
dichiarato.
5-ter. Nel
caso di mancato
accordo all'esito del
primo
incontro, nessun compenso e' dovuto per
l'organismo di mediazione")).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto.
Art. 84-bis.
((
(Modifica all'articolo 2643 del codice civile). ))
((1.
All'articolo 2643 del codice civile, dopo
il numero 12) e'
inserito il seguente:
"12-bis)
gli accordi di mediazione che accertano
l'usucapione con
la sottoscrizione del processo verbale autenticata
da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato".))