Pubblichiamo di seguito il testo dell’art. 2643 c.c. aggiornato alle modifiche ivi introdotte ad opera dell'art. 84-bis Decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. Decreto del fare), così come convertito in Legge n. 98 del 2013.
In argomento si veda:
In argomento si veda:
[N.B.: I passi in grassetto sono quelli inseriti dal Decreto-legge n. 69 del 2013
convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 2013]
Codice
Civile
Libro
Sesto
Della
tutela dei diritti
Capo I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Art. 2643
Atti soggetti a trascrizione.
Si devono rendere pubblici
col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che
trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che
costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni
immobili, il diritto di superficie i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
2-bis) i contraenti che
trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque
denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di
pianificazione territoriale;
3) i contratti che
costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che
costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni
immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di
rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti ;
6) i provvedimenti con i
quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o
altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo
acquirente;
7) gli atti e le sentenze
di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione
di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze
da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti,
per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società
e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o
dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di
costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di
anticresi;
12-bis)
gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del
processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato
13) le transazioni che
hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano
la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti
menzionati nei numeri precedenti.
AVVISO. Il testo
di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n.
68/2013