DIRITTO D'AUTORE


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29 settembre 2013

68/13. Art. 2643 c.c. (accodo conciliativo - usucapione - trascrizione) aggiornato alla legge n. 69/2013 di conversione del c.d. Decreto del fare (Osservatorio Mediazione Civile n. 68/2013)

Pubblichiamo di seguito il testo dell’art. 2643 c.c. aggiornato alle modifiche ivi introdotte ad opera dell'art. 84-bis Decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. Decreto del fare), così come convertito in Legge n. 98 del 2013.

In argomento si veda: 

[N.B.: I passi in grassetto sono quelli inseriti dal Decreto-legge n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 2013]

Codice Civile

Libro Sesto
Della tutela dei diritti

Capo I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Art. 2643
Atti soggetti a trascrizione.

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
2-bis) i contraenti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti ;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 68/2013

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