Conciliazione
nell’editoria; formula di conciliazione prevista nella modifica alla legge sul diritto
d’autore*
di Giulio Spina**
Estratto da Le imprese Creative. Atti del Convegno – Milano, 24 maggio 2013
Primiceri Editore (2013)
...
Cos’è,
allora, che caratterizza la conciliazione di cui stiamo parlando?
Qual
è la conciliazione così strettamente legata ai concetti di comunicazione e
creatività cui si è fatto cenno?
Per
comprenderlo non è tanto alla
conciliazione che dobbiamo guardare, quanto al percorso che porta ad essa:
la mediazione.
Un
percorso caratterizzato dal fatto che gli attori
principali del processo che porta all’accordo conciliativo non sono i
giudici, non sono gli arbitri, non sono gli avvocati o altri soggetti terzi, ma
sono le stesse parti in lite.
È
questo il punto centrale da cui
partire.
Si
tratta, dunque, di un percorso, un procedimento, rivoluzionario: un
procedimento che mette al centro i
litiganti e non chi deve giudicarli, chi deve dire chi ha ragione e chi
torto, chi deve assisterli o consigliarli.
Si
tratta della mediazione.
E qui
entrano in gioco comunicazione e creatività.
In
sintesi:
-
la mediazione è
basata, come detto, sulla centralità
delle parti in lite;
-
il che porta alla centralità non delle posizioni
giuridiche sostenute, ma dei reali
interessi delle parti medesime (bisogni, desideri; e non delle posizioni che di solito si assumono in sede giudiziale o legale);
-
come si fa a far emergere detti interessi?
-
tramite un procedimento che porta le parti:
o
ad aprirsi
o
ad indagare su loro
stessi;
o
e, poi, a parlarsi
– di nuovo – tra loro;
o
esponendo il
proprio punto di vista e ascoltando quello dell’altro.
Ed
ecco, dunque, la comunicazione.
La
mediazione, allora, è innanzitutto un percorso
di ripristino della comunicazione tra le parti.
In che contesto può avvenire tutto ciò?
Come
detto, non davanti a chi è chiamato a giudicare le parti (giudice o arbitro, né
facendo parlare per sé i propri legali; che pure si ritiene assumano
un’importanza fondamentale in mediazione); ma essendo aiutati in tale processo da un professionista, terzo e imparziale:
il mediatore.
Egli
opera in un contesto nel quale:
·
essendo coperto da assoluta segretezza (anche rispetto al
futuro eventuale processo giudiziario), le parti possono liberamente esprimere
il proprio punto di vista e parlarsi;
·
non essendovi alcun vincolo rispetto alle richieste
iniziale delle pari (che spesso sono le “posizioni legali” cui si è
accennato in precedenza), l’accordo è costruito dalle stesse parti sulla base
dei loro reali e peculiari interessi che emergono nel corso del procedimento di
mediazione, venendo quindi ad assumere un contenuto (diversamente da quanto
avviene n sede di negoziazione o, ancor di più, con cuna sentenza)
assolutamente non prevedibile all’inizio della lite: ed ecco la creatività (che concerne il contenuto
dell’accordo conciliativo, che – in sintesi – non guarda solo a definire la
singola questione controversa, ma spesso si rivolge soprattutto al futuro
rapporto tra le parti).
Si
tratta di una vera e propria rivoluzione
culturale nel modello di gestione dei conflitti. Sta a noi cogliere la sfida.
Quanto
al campo dell’editoria molto è stato
già detto da chi mi ha preceduto.
Non
può, tuttavia, non farsi un quantomeno rapido riferimento alla legge sul diritto d’autore[1] che prevede un tentativo di conciliazione il
quale, però, poco ha a che vedere con la mediazione di cui stiamo
parlando. Si pensi, tra l’altro, che si fa infatti ivi riferimento[2]: …
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 65/2013
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
*
Il testo riproduce, con integrazioni, la Relazione tenuta dall’Autore
nell’ambito del convengo “Le imprese creative e la risoluzione delle
controversie: l’importanza della mediazione”, Milano (Urban Center, Galleria
Vittorio Emanuele), 24 maggio 2013.
**
Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile; Direttore OsservatorioNazionale sulla Mediazione Civile;
Coordinatore Redazionale La Nuova Procedura Civile e Direttore scientifico Navigatore Settimanale delDiritto.
[1] Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio (in Gazzetta ufficiale 16 luglio 1941, n.
166).
[2] Si vedano in particolare gli artt. 71-quinquies, comma 4 e 194-bis
L. n. 633 del 1941.