La Legge 9 agosto 2013, n. 98
di conversione del c.d. “Decreto del
fare” ha modificato alcune disposizioni dettate, in tema di mediazione
civile e commerciale, dal D.lgs. n. 28
del 2010.
Riportiamo
di seguito estratto della L. n. 98 /2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 63/2013
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia
(GU n.194 del 20-8-2013 -
Suppl. Ordinario n. 63)
La
Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e'
convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base
delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n.
72, recante misure
urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti
del Servizio sanitario
nazionale, non convertite in legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Avvertenza:
Il
decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, e'
stato
pubblicato nel S.O. n. 50/L alla Gazzetta
Ufficiale - Serie
generale - n. 144 del 21 giugno 2013.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge
23 agosto
1988,
n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo
e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di
Ministri), le
modifiche apportate dalla presente
legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con
la legge
di
conversione e'
pubblicato in questo
stesso Supplemento
Ordinario alla pag. 95.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL
DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69
…omissis…
All'articolo 84:
al comma
1:
alla
lettera a) sono premesse le seguenti:
«Oa)
all'articolo 1, comma I, la lettera
a) e' sostituita
dalla
seguente:
"a)
mediazione: l'attivita', comunque denominata,
svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due
o piu' soggetti nella
ricerca
di un accordo
amichevole per la
composizione di una
controversia,
anche con formulazione
di una proposta
per la
risoluzione della stessa";
Ob)
all'articolo 4, il comma I e' sostituito dal seguente:
"1.
La domanda di mediazione relativa alle
controversie di cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito
di un'istanza presso
un organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la
controversia.
In caso di
piu' domande relative
alla stessa
controversia,
la mediazione si
svolge davanti all'organismo
territorialmente competente presso il quale
e' stata
presentata la prima domanda. Per
determinare il tempo
della domanda si ha riguardo alla data del
deposito dell'istanza"»;
la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a)
all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a
informare
l'assistito della possibilita' di
avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato dal
presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e
20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui
l'esperimento del procedimento
di
mediazione e' condizione
di procedibilita' della
domanda
giudiziale. L'informazione deve essere
fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli
obblighi di informazione,
il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e'
annullabile. Il documento
che contiene l'informazione e' sottoscritto
dall'assistito e deve
essere allegato all'atto introduttivo
dell'eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la mancata allegazione del
documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, informa la parte
della facolta' di chiedere la mediazione''»;
alla
lettera b):
il
capoverso «1» e' rinumerato come capoverso «1-bis»; al medesimo
capoverso «1»:
al
primo periodo, dopo
la parola: «medica»
sono inserite le
seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «e'
tenuto» sono inserite
le seguenti: «, assistito dall'avvocato,»;
dopo il
secondo periodo sono inseriti i
seguenti: «La presente
disposizione ha efficacia per i quattro anni
successivi alla data
della sua entrata in vigore. Al termine di
due anni
dalla medesima
data di entrata in vigore e' attivato su
iniziativa del Ministero
della giustizia il monitoraggio degli esiti di
tale sperimentazione»;
la
lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c)
all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.
Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo
quanto disposto
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede
di giudizio di
appello,
valutata la
natura della causa,
lo stato dell'istruzione e il
comportamento
delle parti, puo'
disporre l'esperimento del
procedimento
di mediazione; in
tal caso, l'esperimento del
procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale anche in sede di appello. Il
provvedimento di cui
al periodo precedente e' adottato prima
dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza
non e' prevista, prima
della discussione della causa. Il giudice fissa
la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6 e,
quando la
media-
zione
non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti
il termine di' quindici giorni per la
presentazione della domanda di
mediazione"»;
dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis)
all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Quando l'esperimento
del procedimento di
mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale la condizione
si considera avverata se il primo incontro
dinanzi al mediatore
si
conclude senza l'accordo"»;
la
lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d)
all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.
I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla
pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione
della
provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di
licenza o sfratto,
fino al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica
preventiva ai fini
della
composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di
procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla
pronuncia dei provvedimenti
di cui
all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura
civile;
e) nei
procedimenti di opposizione
o incidentali di
cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g)
nell'azione civile esercitata nel processo penale"»;
la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e)
all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5.
Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo
quanto disposto
dai
commi 3 e
4, se il
contratto, lo statuto
ovvero l'atto
costitutivo
dell'ente prevedono una
clausola di mediazione
o
conciliazione e il tentativo non
risulta esperito, il
giudice o
l'arbitro, su
eccezione di parte,
proposta nella prima
difesa,
assegna alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione
della domanda di mediazione e fissa la successiva
udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo
6. Allo stesso
modo il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza
quando la mediazione
o il tentativo di conciliazione sono iniziati,
ma non
conclusi. La
domanda e' presentata davanti all'organismo
indicato dalla clausola,
se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza,
davanti ad un
altro
organismo
iscritto, fermo il
rispetto del criterio
di cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le
parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto
o all'atto costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo
iscritto"»;
alla
lettera f), le parole da: «al comma 2» fino
alla fine della
lettera sono soppresse;
dopo la
lettera O e' inserita la seguente:
«f-bis)
all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.
Il termine di cui al comma I decorre
dalla data di
deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla
scadenza di quello fissato
dal giudice per il deposito della stessa e,
anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio della causa
ai sensi del
sesto o del
settimo periodo del comma Ibis dell'articolo 5
ovvero ai sensi
del
comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a
sospensione feriale"»;
alla
lettera g):
all'alinea, la parola: «sostituto» e'
sostituita dalla seguente:
«sostituito»;
al
capoverso, le parole: «commi 1
e 2» sono
sostituite dalle
seguenti: «commi 1-bis e 2» ;
la
lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h)
all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: "non
oltre
quindici" sono sostituite dalle seguenti:
"non oltre trenta" e dopo
il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: "Al primo
incontro e
agli incontri successivi, fino al termine della
procedura, le parti
devono partecipare con l'assistenza
dell'avvocato. Durante il primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la
funzione e le modalita'
di svolgimento della mediazione. Il
mediatore, sempre nello
stesso
primo incontro, invita poi le parti e i
loro avvocati a
esprimersi
sulla possibilita' di iniziare la procedura di
mediazione e, nel caso
positivo, procede con lo svolgimento"»;
alla
lettera i), il capoverso «5» e'
rinumerato come capoverso
«4-bis»;
la
lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«l)
all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.
Se e' raggiunto un accordo
amichevole, il mediatore
forma
processo verbale al quale e' allegato il testo
dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il
mediatore puo' formulare
una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il
mediatore formula una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno
concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima
della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti
delle possibili conseguenze
di cui all'articolo 13"»;
la
lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m)
all'articolo 12, comma 1, il primo periodo
e' sostituito dai
seguenti:
"Ove tutte le
parti aderenti alla
mediazione siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia
stato sottoscritto dalle
parti e dagli stessi av-
vocati
costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale. Gli
avvocati attestano e certificano la
conformita' dell'accordo alle
norme imperative e all'ordine pubblico.
In tutti gli
altri casi
l'accordo allegato al verbale e' omologato, su
istanza di parte, con
decreto del
presidente del tribunale,
previo accertamento della
regolarita'
formale e del
rispetto delle norme
imperative e
dell'ordine pubblico"»;
la
lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n)
l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Spese processuali). - I. Quando il provvedimento
che
definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto
della
proposta, il giudice esclude la ripetizione
delle spese sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al
periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al
rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo
stesso periodo, nonche' al versamento
all'entrata del bilancio dello
Stato di un'ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita'
degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni
di cui
al presente
comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita'
corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto
all'esperto di cui all'articolo
8, comma 4.
2. Quando
il provvedimento che definisce il
giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della
proposta, il giudice, se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo'
nondimeno escludere la
ripetizione
delle spese sostenute
dalla parte vincitrice
per
l'indennita' corrisposta al
mediatore e per il compenso
dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il
giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni
del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo
diverso accordo, le disposizioni dei commi I e
2 non si
applicano ai procedimenti davanti agli
arbitri"»;
alla
lettera o), capoverso «4-bis»
sono aggiunti, in
fine, i
seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad
organismi di mediazione
devono essere
adeguatamente formati in
materia di mediazione
e
mantenere la
propria preparazione con
percorsi di aggiornamento
teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto
di quanto previsto
dall'articolo 55-bis del codice deontologico
forense. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
la
lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p)
all'articolo 17:
1) il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.
Fermo restando quanto previsto dai
commi 5-bis e
5-ter del
presente articolo, con il decreto di cui
all'articolo 16, comma
2,
sono determinati:
a)
l'ammontare minimo e massimo delle indennita'
spettanti agli
organismi
pubblici, il criterio
di calcolo e
le modalita' di
ripartizione tra le parti;
b) i
criteri per l'approvazione delle
tabelle delle indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti
privati;
c) le
maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori
al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della
mediazione;
d) le
riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui
la mediazione e' condizione di procedibilita' ai
sensi dell'articolo
5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice
ai sensi dell'articolo
5, comma 2";
2) prima
del comma 6 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis,
ovvero e' disposta dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, comma
2, del presente
decreto,
all'organismo non e' dovuta alcuna indennita'
dalla parte che si
trova nelle condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello
Stato,
ai sensi dell'articolo
76 (L) del
testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari
in materia di
spese di
giustizia, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
A tale fine la parte
e' tenuta a
depositare presso l'organismo
apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di
notorieta', la cui
sottoscrizione puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche' a produrre, a pena
di inammissibilita', se l'organismo lo richiede,
la documentazione
necessaria a comprovare la veridicita' di quanto
dichiarato.
5-ter.
Nel caso di mancato accordo all'esito
del primo incontro,
nessun compenso e' dovuto per l'organismo di
mediazione"».
Al capo VIII del titolo III, dopo
l'articolo 84 sono
aggiunti i
seguenti:
«Art. 84-bis. - (Modifica all'articolo 2643 del codice civile).
-
1. All'articolo 2643 del
codice civile, dopo
il numero 12) e'
inserito il seguente:
"12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione
con
la sottoscrizione del processo verbale autenticata
da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato".
…omissis…