Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso alla Presidenza del Senato della
Repubblica il testo del c.d. Decreto
del fare, approvato dalla Camera dei deputati lo stesso 26 luglio 2013.
Riportiamo
di seguito estratto, relativo alla tematica della mediazione civile e commerciale, del testo del disegno di legge di conversione ( “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”), comprendente (in grassetto) le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati (1).
(1)
Si veda Atto Camera n. 1248 e Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, XVII legislatura, Atto
Senato S.974.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2013
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013.
Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
…omissis…
Capo VIII
MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E
COMMERCIALE
Articolo 84.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) mediazione:
l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad
assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa»;
0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
«1. La
domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è
presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del
giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande
relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti
all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la
prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data
del deposito dell'istanza»;
a) all'articolo 4, il comma
3 è sostituito dal seguente:
«3.
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare
l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione
disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli
articoli 17 e 20.L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.L'informazione deve essere fornita chiaramente e
per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene
l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto
introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata
allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5,
comma 1-bis, informa la
parte della facoltà di chiedere la mediazione»;
b) all'articolo 5, prima del
comma 2, è inserito il seguente comma:
«1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero
il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla
data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di
entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il
monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli
37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;
c) all'articolo 5, il comma
2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo
quanto previsto dal comma 1-bis e salvo
quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di
appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento
di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudizialeanche in
sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente
è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero,
quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il
giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione»;
c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito
il seguente:
«2-bis. Quando
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo»;
d) all'articolo 5, il comma
4 è sostituito dal seguente:
«4. I
commi 1-bis e 2 non
si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione,
inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e
sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di
licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del
codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura
civile;
d) nei procedimenti possessori, fino
alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o
incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di
consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel
processo penale»;
e) all'articolo 5, il comma
5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo quanto previsto
dal comma 1-bis e salvo
quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto
costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il
tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice
o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di
conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti
all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in
mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del
criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono
concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;
f) all'articolo 6, comma 1,
la parola «quattro» è sostituita dalla seguente parola: «tre»;
f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2.
Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di
mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito
della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il
rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo
del comma 1-bis dell'articolo
5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a
sospensione feriale»;
g) all'articolo
7, il comma 1 è sostituito dal
seguente comma: «1. Il
periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai
sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui
all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;
h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite
dalle seguenti: «non oltre trenta» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura,
le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro,
invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di
iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo
svolgimento»;
i) all'articolo
8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita
che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento
senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio.»;
l) all'articolo 11, il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1. Se
è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale
è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il
mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il
mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno
concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili
conseguenze di cui all'articolo 13»;
m) all'articolo
12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ove tutte le parti aderenti
alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo
per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità
dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri
casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con
decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità
formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;
n) l'articolo 13 è
sostituito dal seguente:
«Art. 13. -- (Spese processuali). -- 1. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il
giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che
ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione
della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del
bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il
compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio
non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti
davanti agli arbitri»;
o) all'articolo 16, dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere
adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria
preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice
deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;
p) all'articolo 17:
1) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Fermo
restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del
presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono
determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle
indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le
modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle
tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle
indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della
mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità
dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis,
ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2»;
2) prima del comma 6 sono inseriti i
seguenti:
«5-bis. Quando
la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis,
ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente
decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova
nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere
autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di
inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo
incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Articolo 84-bis.
(Modifica all'articolo 2643 del codice civile)
1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero
12) è inserito il seguente:
«12-bis)
gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del
processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».