Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 18
giungo 2013, n. 165, è stata pubblicata la Direttiva UE del Parlamento europeo
e del Consiglio 21 maggio 2013 n. 11 sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la
direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 54/2013
DIRETTIVA UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 N. 11 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE. L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che nelle politiche dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
(2) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il
mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è
assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. Il mercato interno
dovrebbe fornire ai consumatori un valore aggiunto, inteso come qualità
superiore, maggiore varietà, prezzi ragionevoli e rigide norme di sicurezza per
beni e servizi, al fine di promuovere un elevato livello di protezione dei
consumatori.
(3) La frammentazione del mercato interno è negativa per la
competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro dell'Unione. Per
il completamento del mercato interno è essenziale eliminare ostacoli diretti e
indiretti al suo corretto funzionamento e migliorare la fiducia dei cittadini.
(4) È opportuno che i consumatori traggano vantaggio
dall'accesso a mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le
controversie nazionali e transfrontaliere derivanti da contratti di vendita o
di servizi, in modo da rafforzare la loro fiducia nel mercato. Tale accesso
dovrebbe valere sia per le operazioni online che per quelle offline,
soprattutto se i consumatori acquistano oltre confine.
(5) La risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
offre una soluzione semplice, rapida ed extragiudiziale alle controversie tra
consumatori e professionisti. Tuttavia, l'ADR non è ancora sviluppata in
maniera sufficiente e coerente nell'Unione. È deplorevole che, nonostante le
raccomandazioni della Commissione 98/257/CE, del 30 marzo 1998, riguardante i
principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e 2001/310/CE, del 4
aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano
alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo, l'ADR
non sia stato attuato correttamente e non funzioni in modo soddisfacente in
tutte le zone geografiche o in tutti i settori economici dell'Unione. I
consumatori e i professionisti non sono ancora a conoscenza dei meccanismi
extraprocessuali di ricorso esistenti e soltanto un'esigua percentuale di
cittadini sa come presentare un reclamo a un organismo ADR. Laddove le
procedure ADR sono disponibili, i loro livelli qualitativi variano notevolmente
da uno Stato membro all'altro e le controversie transfrontaliere non sono
spesso trattate in modo efficace dagli organismi ADR.
(6) Le disparità nella copertura, nella qualità e nella
conoscenza dell'ADR tra gli Stati membri rappresentano una barriera al mercato
interno e sono da annoverare tra le ragioni per cui molti consumatori evitano
di effettuare acquisti transfrontalieri e temono che eventuali controversie con
i professionisti non possano essere risolte in modo facile, rapido ed economico.
Per le medesime ragioni, i professionisti potrebbero astenersi dal vendere a
consumatori che risiedono in altri Stati membri che non offrono un accesso
sufficiente a procedure ADR di qualità elevata. Inoltre, i professionisti
stabiliti in uno Stato membro che non dispone di sufficienti procedure ADR di
alta qualità si trovano svantaggiati sul piano della concorrenza rispetto ai
professionisti che hanno accesso a tali procedure e che possono pertanto
risolvere le controversie con i consumatori in modo più rapido e più economico.
(7) Affinché i consumatori possano avvalersi di tutte le
potenzialità del mercato interno, l'ADR dovrebbe essere disponibile per tutti i
tipi di controversie, a livello nazionale e transfrontaliero, contemplati dalla
presente direttiva, le procedure ADR dovrebbero rispettare i requisiti di
qualità che si applicano in tutta l'Unione e i consumatori e i professionisti
dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza di tali procedure. Tenuto conto
dell'aumento del commercio transfrontaliero e della circolazione di persone, è
altresì importante che gli organismi ADR trattino le controversie
transfrontaliere in modo efficace.
(8) Come auspicato dal Parlamento europeo nelle risoluzioni
del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in
materia civile, commerciale e familiare e del 20 maggio 2010 sulla creazione di
un mercato unico per i consumatori e i cittadini, è opportuno che qualsiasi
approccio olistico al mercato unico orientato ai cittadini sviluppi in modo
prioritario sistemi di ricorso semplici, economici, utili e accessibili.
(9) Nella comunicazione del 13 aprile 2011 intitolata «Atto
per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la
fiducia — "Insieme per una nuova crescita" », la Commissione ha
identificato la legislazione sulla ADR che include il commercio elettronico nel
novero delle dodici leve per stimolare la crescita, rafforzare la fiducia e
compiere progressi verso il completamento del mercato unico.
(10) Nelle conclusioni del 24-25 marzo e del 23 ottobre 2011
il Consiglio europeo ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad
adottare entro la fine del 2012 una prima serie di provvedimenti prioritari per
conferire un nuovo slancio al mercato unico. Inoltre, nelle conclusioni del 30
maggio 2011 sulle priorità per rilanciare il mercato unico il Consiglio
dell'Unione europea ha sottolineato l'importanza del commercio elettronico e ha
convenuto che i sistemi ADR per i consumatori possono offrire la possibilità di
un ricorso economico, semplice e rapido sia ai consumatori che ai
professionisti. L'attuazione efficace di tali sistemi richiede il costante
impegno politico e il sostegno di tutte le parti interessate, senza
compromettere l'accessibilità, la trasparenza, la flessibilità, la rapidità e
la qualità del processo decisionale in seno agli organismi ADR che rientrano
nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
(11) Data la crescente importanza del commercio elettronico
e, in particolare, del commercio transfrontaliero quale pilastro dell'attività
economica dell'Unione, sono necessari un'infrastruttura ADR opportunamente
funzionante per le controversie dei consumatori e un quadro opportunamente
integrato di risoluzione delle controversie online per le controversie dei
consumatori derivanti da operazioni effettuate online (ODR) al fine di
conseguire l'obiettivo dell'atto per il mercato unico, di rafforzare la fiducia
dei cittadini nel mercato interno.
(12) La presente direttiva e il regolamento (UE) n. 524/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 relativo alla
risoluzione delle controversie online dei consumatori, costituiscono due
strumenti legislativi interconnessi e complementari. Il regolamento (UE) n.
524/2013 prevede l'istituzione di una piattaforma ODR che fornisce ai
consumatori e ai professionisti un unico punto di accesso extragiudiziale per
la risoluzione delle controversie online, attraverso organismi ADR che sono
collegati alla piattaforma e offrono un'ADR tramite procedure ADR di qualità.
La disponibilità nell'Unione di organismi ADR di qualità costituisce quindi un
presupposto essenziale del corretto funzionamento della piattaforma per ODR.
(13) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai
servizi non economici di interesse generale. Per «servizi non economici» si
intendono servizi che non sono prestati a fini economici. Di conseguenza, i
servizi non economici di interesse generale prestati dallo Stato o per conto
dello Stato, senza corrispettivo economico, non dovrebbero rientrare
nell'ambito di applicazione della presente direttiva, a prescindere dalla forma
giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati.
(14) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai
servizi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 3, lettera a), della
direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza
sanitaria transfrontaliera.
(15) Lo sviluppo, all'interno dell'Unione, di un'ADR che
funzioni correttamente è necessario per rafforzare la fiducia dei consumatori
nel mercato interno, anche nel settore del commercio elettronico, nonché a
sfruttare le potenzialità e le opportunità offerte dal commercio
transfrontaliero e online. Tale sviluppo dovrebbe fondarsi sulle procedure ADR
che già esistono negli Stati membri e rispettare le loro tradizioni giuridiche.
Gli organismi correttamente funzionanti di risoluzione delle controversie, sia
esistenti che nuovi, che soddisfano i requisiti di qualità stabiliti dalla
presente direttiva, dovrebbero essere considerati «organismi ADR» ai sensi
della presente direttiva. La diffusione di ADR può inoltre rivelarsi importante
in quegli Stati membri dove esiste una congestione importante di cause pendenti
dinanzi agli organi giurisdizionali, che non consente ai cittadini dell'Unione
di esercitare il loro diritto a un processo equo in tempi ragionevoli.
(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi alle
controversie tra consumatori e professionisti concernenti obbligazioni
contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi, sia online che
offline, in tutti i settori economici, diversi dai settori oggetto di
esenzione. Dovrebbero essere comprese le controversie derivanti dalla vendita o
dalla fornitura di contenuti digitali dietro corrispettivo economico. La
presente direttiva dovrebbe applicarsi ai reclami presentati dai consumatori
nei confronti dei professionisti. Essa non dovrebbe applicarsi ai reclami
presentati dai professionisti nei riguardi di consumatori o alle controversie
tra professionisti. Tuttavia, essa non dovrebbe impedire agli Stati membri di
adottare o mantenere in vigore disposizioni relative a procedure per la
risoluzione extragiudiziale di tali controversie.
(17) Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o
introdurre disposizioni nazionali relative a procedure non contemplate dalla
presente direttiva, quali procedure interne di trattamento dei reclami gestite
dal professionista. Tali procedure interne di trattamento dei reclami possono costituire
uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie dei consumatori
nelle fasi iniziali.
(18) La definizione di «consumatore» dovrebbe comprendere le
persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, se il contratto è stipulato
per scopi in parte interni ed in parte esterni all'attività commerciale della
persona (contratti a duplice scopo) e lo scopo dell'operazione è limitato in
modo da non risultare predominante nel contesto generale della fornitura, tale
persona dovrebbe essere parimenti considerata come un consumatore.
(19) Alcuni atti giuridici dell'Unione in vigore già
contengono disposizioni relative all'ADR. Per garantire la certezza giuridica è
opportuno prevedere che, in caso di conflitto, prevalga la presente direttiva,
salvo qualora sia espressamente previsto altrimenti. In particolare, la
presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati
aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, che definisce già un
quadro di riferimento per i sistemi di mediazione a livello di Unione per
quanto concerne le controversie transfrontaliere, senza impedire l'applicazione
di tale direttiva ai sistemi di mediazione interna. La presente direttiva è
destinata a essere applicata orizzontalmente a tutti i tipi di procedure ADR,
comprese le procedure ADR contemplate dalla direttiva 2008/52/CE.
(20) Gli organismi ADR sono molto diversi nell'Unione e
all'interno degli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a
qualsiasi organismo che sia istituito su base permanente, offra la risoluzione
di una controversia tra un consumatore e un professionista attraverso una
procedura ADR e sia inserito in elenco conformemente alla presente direttiva.
La presente direttiva può anche applicarsi agli organismi di risoluzione delle
controversie autorizzati dagli Stati membri a imporre soluzioni vincolanti per
le parti. Tuttavia, una procedura extragiudiziale istituita su base ad hoc per
un'unica controversia tra un consumatore e un professionista non dovrebbe
essere considerata una procedura ADR.
(21) Inoltre, le procedure ADR sono molto diverse
nell'Unione e all'interno degli Stati membri. Esse possono prendere la forma di
procedure in cui l'organismo ADR riunisce le parti allo scopo di facilitare una
soluzione amichevole, di procedure in cui tale organismo ADR propone una
soluzione o di procedure in cui lo stesso organismo ADR impone una soluzione.
Le procedure ADR possono anche consistere in una combinazione di due o più
procedure di questo tipo. È opportuno che la presente direttiva non pregiudichi
la forma che le procedure ADR assumono negli Stati membri.
(22) Le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle
controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle
controversie sono alle dipendenze del professionista o ricevono da
quest'ultimo, sotto qualunque forma, la loro unica remunerazione rischiano di
essere esposte a un conflitto di interessi. Pertanto, tali procedure
dovrebbero, di norma, essere escluse dall'ambito di applicazione della presente
direttiva, a meno che uno Stato membro decida che tali procedure si possono
considerare procedure ADR ai sensi della direttiva stessa e a condizione che
detti organismi siano pienamente conformi ai requisiti specifici di
indipendenza e di imparzialità stabiliti dalla presente direttiva. Gli
organismi ADR che offrono la risoluzione delle controversie attraverso tali
procedure dovrebbero essere soggetti alla valutazione periodica della loro
conformità ai requisiti di qualità stabiliti dalla presente direttiva, inclusi
i requisiti specifici aggiuntivi che garantiscono la loro indipendenza.
(23) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle
procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal
professionista, né alle negoziazioni dirette tra le parti. Inoltre, essa non
dovrebbe applicarsi ai tentativi messi in atto da un giudice al fine di
giungere a una composizione della controversia nel corso di un procedimento
giudiziario riguardante la controversia stessa.
(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le
controversie oggetto della presente direttiva possano essere presentate a un
organismo ADR conforme ai requisiti da essa stabiliti e inserito in elenco ai
sensi della stessa. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di
ottemperare a tale obbligo basandosi sugli organismi ADR correttamente
funzionanti esistenti e adeguandone l'ambito d'applicazione, se necessario,
oppure creando nuovi organismi ADR. La presente direttiva non dovrebbe
precludere il funzionamento di organismi di risoluzione delle controversie
esistenti nell'ambito di autorità nazionali di protezione dei consumatori negli
Stati membri dove i funzionari pubblici sono incaricati della risoluzione delle
controversie. I funzionari pubblici dovrebbero essere considerati
rappresentanti sia degli interessi dei consumatori sia di quelli dei
professionisti. La presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a
creare organismi ADR specifici per ogni settore del commercio al dettaglio. Ove
necessario, per assicurare una copertura settoriale e geografica totale e
l'accesso all'ADR, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di
provvedere alla creazione di un organismo ADR residuo, che tratti le
controversie per la risoluzione delle quali nessun organismo ADR specifico è
competente. Gli organismi ADR residui costituiscono una garanzia per consumatori
e professionisti che non sussistano lacune nell'accesso a un organismo ADR.
(25) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati
membri di mantenere o introdurre una normativa sulle procedure di soluzione
extragiudiziale di controversie dei consumatori di natura contrattuale che
siano conformi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva. Inoltre, al
fine di assicurare che gli organismi ADR possano operare efficacemente, tali
organismi dovrebbero poter mantenere o introdurre, conformemente al diritto
dello Stato membro in cui sono stabiliti, norme procedurali che consentano loro
di rifiutare il trattamento di controversie in circostanze specifiche, ad
esempio se una controversia è troppo complessa e sarebbe pertanto risolta più
efficacemente da un organo giurisdizionale. Non dovrebbe tuttavia essere
permesso che norme di procedura che consentono agli organismi ADR di rifiutare
il trattamento di una controversia ostacolino in modo significativo l'accesso
dei consumatori alle procedure ADR, compresi i casi di controversie
transfrontaliere. Di conseguenza, allorché prevedono una soglia monetaria, gli
Stati membri dovrebbero sempre tenere conto del fatto che il valore effettivo
della controversia può variare tra Stati membri e, pertanto, che una soglia sproporzionatamente
elevata in uno Stato membro potrebbe ostacolare l'accesso dei consumatori di
altri Stati membri alle procedure ADR. Gli Stati membri non dovrebbero essere
tenuti ad assicurare che il consumatore possa presentare il suo reclamo presso
un altro organismo ADR nei casi in cui un organismo ADR cui sia stato
presentato il reclamo in primo luogo lo abbia respinto per via delle sue norme
procedurali. In tali casi, si dovrebbe considerare che gli Stati membri abbiano
ottemperato ai propri obblighi di garantire la copertura totale degli organismi
ADR.
(26) La presente direttiva dovrebbe consentire ai
professionisti stabiliti in uno Stato membro di adire un organismo ADR
stabilito in un altro Stato membro. Al fine di migliorare la copertura e
l'accesso dei consumatori all'ADR in tutta l'Unione, gli Stati membri
dovrebbero avere la possibilità di decidere di far ricorso a organismi ADR
stabiliti in un altro Stato membro ovvero organismi regionali, transnazionali o
paneuropei di risoluzione delle controversie nei quali i professionisti di
diversi Stati membri sono coperti dallo stesso organismo ADR. Il ricorso a
organismi ADR stabiliti in un altro Stato membro o a organismi ADR
transnazionali o paneuropei dovrebbe, tuttavia, lasciare impregiudicata la responsabilità
che incombe agli Stati membri di assicurare la copertura totale e l'accesso
agli organismi ADR.
(27) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati
membri di mantenere o introdurre procedure ADR che trattano congiuntamente
controversie identiche o simili tra un professionista e vari consumatori. È
opportuno effettuare una valutazione d'impatto globale sulle composizioni
extragiudiziali collettive prima di proporre tali composizioni a livello di
Unione. L'esistenza di un sistema efficace per i reclami collettivi e un facile
ricorso alle procedure ADR dovrebbero essere complementari e le procedure non
dovrebbero escludersi reciprocamente.
(28) Il trattamento di informazioni relative a controversie
oggetto della presente direttiva dovrebbe avvenire nel rispetto delle regole
sulla tutela dei dati personali stabilite dalle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri adottate a norma della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
(29) È opportuno che la riservatezza e la privacy siano
sempre rispettate durante la procedura ADR. Gli Stati membri dovrebbero essere
incoraggiati a salvaguardare la riservatezza delle procedure ADR in tutti i
procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale successivi o negli
arbitrati.
(30) Gli Stati membri dovrebbero nondimeno assicurare che
gli organismi ADR rendano pubbliche eventuali problematiche sistematiche o
significative che si presentano di frequente e sono causa di controversie tra
consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo potrebbero
essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere
problematiche analoghe in futuro, al fine di migliorare le norme dei
professionisti, agevolando lo scambio di informazioni e di migliori prassi.
(31) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che gli
organismi ADR risolvano le controversie in modo equo, pratico e proporzionato
sia nei confronti dei consumatori che dei professionisti, sulla base di una
valutazione oggettiva delle circostanze nelle quali il reclamo è presentato e
nel rispetto dei diritti delle parti.
(32) L'indipendenza e l'integrità degli organismi ADR sono
di importanza cruciale per persuadere i cittadini dell'Unione che i meccanismi
ADR offrono loro un risultato equo e indipendente. È opportuno che la persona
fisica o l'organismo collegiale incaricati della procedura ADR siano
indipendenti da tutti coloro che potrebbero avere un interesse nel relativo
esito e che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi che
potrebbero impedire loro di prendere una decisione in modo equo, imparziale e
indipendente.
(33) Le persone fisiche incaricate dell'ADR dovrebbero
essere considerate imparziali solo se non possono essere oggetto di pressioni
che potenzialmente influiscono sul loro atteggiamento nei confronti della
controversia. Per garantire l'indipendenza della loro azione, tali persone
dovrebbero essere nominate per un periodo sufficiente e non dovrebbero essere
soggette a istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o del loro
rappresentante.
(34) Al fine di garantire l'assenza di eventuali conflitti
di interessi, è opportuno che le persone fisiche incaricate dell'ADR divulghino
tutte le circostanze eventualmente in grado di incidere sulla loro indipendenza
e imparzialità o di dare adito a conflitti di interessi con l'una o l'altra
delle parti della controversia che sono chiamati a risolvere. Potrebbe
trattarsi di qualsiasi interesse finanziario, diretto o indiretto, nell'esito
della procedura ADR o di eventuali rapporti personali o commerciali con una o
più parti nei tre anni precedenti all'assunzione del posto, anche a qualunque
titolo, estranei ai fini dell'ADR in cui la persona interessata abbia agito a
vantaggio di una o più parti, di un'organizzazione professionale o di
un'associazione di imprese di cui una delle parti sia membro o a vantaggio di
qualsiasi altro suo membro.
(35) La necessità di garantire l'assenza di tali pressioni
si manifesta in particolare quando le persone fisiche incaricate dell'ADR sono
alle dipendenze del professionista o percepiscono da esso una qualsiasi forma
di remunerazione. È opportuno pertanto prevedere requisiti specifici nel caso
in cui gli Stati membri decidano di consentire che le procedure di risoluzione
delle controversie in tali casi si possono considerare procedure ADR ai sensi
della presente direttiva. Le persone fisiche incaricate dell'ADR che sono alle
dipendenze di un'organizzazione professionale o di un'associazione di imprese
di cui il professionista è membro o che ricevono da queste ultime, sotto
qualsiasi forma, la loro unica remunerazione, dovrebbero avere a loro
disposizione risorse di bilancio distinte e apposite, sufficienti ad assolvere
i loro compiti.
(36) Ai fini del successo dell'ADR, in particolare per
garantire il necessario grado di fiducia nelle relative procedure, è essenziale
che le persone fisiche incaricate dell'ADR possiedano le competenze richieste
dalla loro funzione, inclusa una comprensione generale del diritto. In
particolare, tali persone dovrebbero possedere conoscenze giuridiche generali
sufficienti per comprendere le implicazioni giuridiche della controversia,
senza dover necessariamente essere professionisti legali qualificati.
(37) L'applicabilità di taluni principi qualitativi alle
procedure ADR rafforza la fiducia dei consumatori e dei professionisti in tali
procedure. Tali principi qualitativi sono stati originariamente elaborati al
livello dell'Unione mediante le raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE.
Rendendo vincolanti alcuni dei principi contenuti nelle raccomandazioni della
Commissione summenzionate, la presente direttiva stabilisce una serie di
requisiti di qualità che si applicano a tutte le procedure ADR seguite da un
organismo ADR notificato alla Commissione.
(38) La presente direttiva dovrebbe stabilire requisiti di
qualità per gli organismi ADR che garantiscano un pari livello di protezione e
parità di diritti dei consumatori nelle controversie sia nazionali che
transfrontaliere. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri
di adottare o mantenere norme che vadano al di là di quanto in essa previsto.
(39) È opportuno che gli organismi ADR siano accessibili e
trasparenti. Per garantire la trasparenza degli organismi e delle procedure ADR
è necessario che le parti ricevano le informazioni chiare e accessibili che
consentono loro di decidere con cognizione di causa prima di avviare una
procedura ADR. La comunicazione di tali informazioni ai professionisti non
dovrebbe essere richiesta qualora la loro partecipazione alle procedure ADR sia
obbligatoria in base al diritto nazionale.
(40) Un organismo ADR che funzioni correttamente dovrebbe
concludere tempestivamente procedimenti di risoluzione delle controversie
online entro un termine di 90 giorni di calendario, che decorre dalla data in
cui l'organismo ADR ha ricevuto il reclamo, inclusa tutta la documentazione
pertinente a esso relativa e termina nella data in cui l'esito della procedura
ADR è comunicato. L'organismo ADR che ha ricevuto il reclamo dovrebbe
notificarlo alle parti una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria
per l'espletamento della procedura ADR. In casi eccezionali di controversie
particolarmente complesse, anche quando una delle parti non ha la possibilità,
per motivi giustificati, di partecipare alla procedura ADR, l'organismo ADR
dovrebbe avere la possibilità di prorogare tale termine allo scopo di esaminare
il caso in questione. Le parti dovrebbero essere informate di tale proroga e
della durata approssimativa prevista del periodo necessario per la conclusione
della controversia.
(41) Le procedure ADR dovrebbero essere preferibilmente
gratuite per il consumatore. Qualora siano applicati eventuali costi, la
procedura ADR dovrebbe essere accessibile, attraente e poco onerosa per i
consumatori. A tal fine, i costi non dovrebbero superare un importo simbolico.
(42) Le procedure ADR dovrebbero essere eque, di modo che le
parti di una controversia siano informate in modo esauriente dei loro diritti e
delle conseguenze delle loro scelte nel contesto della procedura ADR. Gli
organismi ADR dovrebbero informare i consumatori riguardo ai loro diritti prima
che accettino o seguano la soluzione proposta. Entrambe le parti dovrebbero
essere in grado di presentare informazioni ed elementi di prova senza essere
fisicamente presenti.
(43) Un accordo tra un consumatore e un professionista
riguardo alla presentazione di reclami presso un organismo ADR non dovrebbe
essere vincolante per il consumatore se è stato concluso prima del sorgere
della controversia e se ha l'effetto di privare il consumatore del suo diritto
di adire un organo giurisdizionale per la risoluzione della controversia
stessa. Inoltre, nelle procedure ADR volte a comporre la controversia mediante
l'imposizione di una soluzione, la soluzione imposta dovrebbe essere vincolante
per le parti soltanto a condizione che queste siano state preventivamente
informate del suo carattere vincolante e abbiano specificatamente dato il loro
assenso. La specifica accettazione del professionista non dovrebbe essere
richiesta se le norme nazionali dispongono che soluzioni di questo tipo
vincolano i professionisti.
(44) Nelle procedure ADR volte a comporre la controversia
mediante l'imposizione di una soluzione al consumatore, in circostanze che non
comportano un conflitto di leggi, la soluzione imposta non dovrebbe avere
l'effetto di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle
disposizioni cui non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della
legislazione dello Stato membro in cui il consumatore e il professionista
risiedono abitualmente. In circostanze che comportano un conflitto di leggi, in
cui la legge applicabile al contratto di vendita o di servizi è determinata ai
sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali (Roma I), la soluzione imposta dall'organismo
ADR non dovrebbe avere l'effetto di privare il consumatore della protezione
garantitagli dalle disposizioni cui non è permesso derogare convenzionalmente
in virtù della legislazione dello Stato membro in cui il consumatore risiede
abitualmente. In circostanze che comportano un conflitto di leggi, in cui la
legge applicabile al contratto di vendita o di servizi è determinata ai sensi
dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della convenzione di Roma del 19 giugno
1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la soluzione
imposta dall'organismo ADR non dovrebbe avere l'effetto di privare il
consumatore della protezione garantitagli dalle norme obbligatorie della
legislazione dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente.
(45) Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale sono diritti fondamentali previsti dall'articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, l'obiettivo delle procedure
ADR non dovrebbe essere né quello di sostituire le procedure giudiziali né
quello di privare i consumatori o i professionisti del diritto di rivolgersi
agli organi giurisdizionali. È opportuno che la presente direttiva non contenga
alcun elemento che possa impedire alle parti di esercitare il diritto di
accesso al sistema giudiziario. Nei casi in cui una controversia non possa
essere risolta secondo una determinata procedura ADR il cui esito non sia
vincolante, è auspicabile che alle parti non sia successivamente impedito di
avviare un procedimento giudiziario in relazione a tale controversia. Gli Stati
membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere i mezzi appropriati per
conseguire tale obiettivo. Essi dovrebbero poter prevedere, tra l'altro, che i
termini di prescrizione o decadenza non vengano a scadenza durante una
procedura ADR.
(46) Ai fini di un loro efficiente funzionamento, è
opportuno che gli organismi ADR dispongano di risorse umane, materiali e
finanziarie sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero stabilire una forma
adeguata di finanziamento degli organismi ADR sui rispettivi territori, senza
ridurre il finanziamento degli organismi già operativi. La presente direttiva
non dovrebbe impedire che il finanziamento avvenga mediante fondi pubblici o
privati ovvero con una combinazione di entrambi. È opportuno tuttavia
incoraggiare gli organismi ADR a valutare in modo specifico forme private di
finanziamento e a utilizzare i fondi pubblici solo a discrezione degli Stati
membri. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità
per le imprese o per le organizzazioni professionali o associazioni di imprese
di finanziare organismi ADR.
(47) Quando sorge una controversia i consumatori devono
essere in grado di identificare rapidamente quali fra gli organismi ADR siano
competenti a trattare il loro reclamo e sapere se il professionista coinvolto
intende partecipare al procedimento trasmesso all'organismo ADR. I
professionisti che si impegnano a ricorrere agli organismi ADR per risolvere le
controversie con i consumatori dovrebbero indicare a questi ultimi l'indirizzo
e il sito web del o degli organismi ADR competenti. Dette informazioni
dovrebbero essere comunicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente
accessibile sul sito web del professionista, se esiste, e, se del caso, nelle
condizioni generali dei contratti di vendita o di servizi tra il professionista
e il consumatore. I professionisti dovrebbero avere la possibilità di includere
nei rispettivi siti web, nonché nelle condizioni generali dei contratti
pertinenti, ogni informazione supplementare sulle procedure interne di
trattamento dei reclami o eventuali altre modalità di contatto diretto al fine
di risolvere controversie con i consumatori senza fare ricorso a un organismo
ADR. Qualora non sia possibile risolvere una controversia direttamente, il
professionista dovrebbe fornire al consumatore, su supporto cartaceo o su un
altro supporto durevole, le informazioni relative ai pertinenti organismi ADR e
precisare se intende farvi ricorso.
(48) L'obbligo per i professionisti di informare i
consumatori in merito agli organismi ADR da cui tali professionisti sono
coperti dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni relative
all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale
contenute in altri atti giuridici dell'Unione, che dovrebbero applicarsi in
aggiunta ai pertinenti obblighi di informazione previsti nella presente
direttiva.
(49) La presente direttiva non dovrebbe prescrivere che la
partecipazione dei professionisti alle procedure ADR sia obbligatoria, né che
l'esito di tali procedure sia vincolante per i professionisti, quando un
consumatore presenta un reclamo nei loro confronti. Tuttavia, è opportuno
incoraggiare i professionisti a partecipare il più possibile alle procedure ADR
per fare in modo che i consumatori possano presentare reclamo e che non siano
obbligati a rinunciarvi. Pertanto, la presente direttiva non dovrebbe
pregiudicare le norme nazionali che obbligano i professionisti a partecipare a
tali procedure, assoggettano la partecipazione a incentivi o sanzioni o rendono
vincolante l'esito delle procedure stesse per i professionisti, a condizione
che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di
accedere al sistema giudiziario secondo le garanzie di cui all'articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(50) Al fine di evitare inutili oneri per gli organismi ADR,
è opportuno che gli Stati membri incoraggino i consumatori a contattare il
professionista per tentare di risolvere la problematica in modo bilaterale
prima di presentare un reclamo a un organismo ADR. In molti casi, ciò
consentirebbe ai consumatori di risolvere le loro controversie in modo rapido e
tempestivo.
(51) È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i
rappresentanti delle organizzazioni professionali, delle associazioni di
categoria di imprese e delle organizzazioni dei consumatori in sede di sviluppo
di ADR, in particolare per quanto concerne i principi di imparzialità e
indipendenza.
(52) Gli Stati membri dovrebbero assicurare la cooperazione
tra gli organismi ADR ai fini della risoluzione delle controversie
transfrontaliere.
(53) Le reti di organismi ADR, quali la rete per la
risoluzione delle liti nel settore finanziario «FIN-NET» nel settore dei
servizi finanziari, dovrebbero essere rafforzate all'interno dell'Unione. Gli
Stati membri dovrebbero promuovere l'adesione degli organismi ADR a tali reti.
(54) Attraverso l'assidua collaborazione tra organismi ADR e
autorità nazionali è opportuno rendere più efficace l'applicazione degli atti
giuridici dell'Unione sulla protezione dei consumatori. La Commissione e gli
Stati membri dovrebbero agevolare la cooperazione tra organismi ADR, al fine di
incoraggiare lo scambio di migliori prassi e conoscenze tecniche nonché la
discussione delle eventuali problematiche legate al funzionamento delle
procedure ADR. Tale cooperazione dovrebbe essere sostenuta, tra l'altro,
attraverso il prossimo programma dell'Unione per i consumatori.
(55) Per assicurare che gli organismi ADR funzionino
correttamente e efficacemente, è opportuno monitorarli attentamente. A tal
fine, è opportuno che ciascuno Stato membro designi la o le autorità competenti
che dovrebbero svolgere tale funzione. La Commissione e le autorità competenti
a norma della presente direttiva dovrebbero pubblicare e aggiornare un elenco
di organismi ADR conformi alla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero
provvedere affinché gli organismi ADR, la rete di Centri europei dei
consumatori e, se del caso, gli organismi designati ai sensi della presente
direttiva, pubblichino detto elenco sui loro siti web, fornendo un link al sito
della Commissione, e laddove possibile su supporto durevole nei loro locali.
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni di
consumatori e le associazioni di categoria di imprese pertinenti a pubblicare
anch'esse detto elenco. Gli Stati membri dovrebbero anche assicurare l'adeguata
divulgazione di informazioni sulla procedura da seguire per i consumatori in
caso di controversia con un professionista. Inoltre, le autorità competenti
dovrebbero pubblicare a scadenza regolare relazioni sullo sviluppo e sul
funzionamento degli organismi ADR nei rispettivi Stati membri. Gli organismi ADR
dovrebbero trasmettere alle autorità competenti informazioni specifiche sulle
quali dovrebbero basarsi le suddette relazioni. Gli Stati membri dovrebbero
incentivare gli organismi ADR a fornire tali informazioni avvalendosi della
raccomandazione 2010/304/UE della Commissione, del 12 maggio 2010, relativa
all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la
notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori.
(56) È necessario che gli Stati membri determinino le norme
relative alle sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni
nazionali adottate per conformarsi alla presente direttiva e provvedano a che
dette norme siano attuate. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive,
proporzionate e dissuasive.
(57) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione
tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei
consumatori»), per includere nel suo allegato un riferimento alla presente
direttiva, in modo da rafforzare la cooperazione transfrontaliera per
l'attuazione della presente direttiva.
(58) È opportuno modificare la direttiva 2009/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (direttiva sui
provvedimenti inibitori), per includere nel suo allegato un riferimento alla
presente direttiva, in modo da garantire la tutela degli interessi collettivi
dei consumatori stabiliti dalla presente direttiva.
(59) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del
28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti
esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia
giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più
documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto
riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di
tali documenti sia giustificata.
(60) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a
dire contribuire, tramite il conseguimento di un livello elevato di protezione
del consumatore e senza limitare l'accesso dei consumatori agli organi
giurisdizionali, al corretto funzionamento del mercato interno, non può essere
conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere
conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo.
(61) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e
osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 7, 8, 38 e 47
della medesima.
(62) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, il garante europeo
della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 12
gennaio 2012,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Oggetto
L'obiettivo
della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un
livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del
mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria,
presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che
offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed
eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva non
pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali
procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di
esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.
Art.2
Ambito di
applicazione
1. La presente
direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle
controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni
contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti
stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione attraverso
l'intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce
le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.
2. La presente
direttiva non si applica:
a) alle procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle
controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle
controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista a meno
che gli Stati membri decidano di consentire tali procedure come procedure ADR
ai sensi della presente direttiva e siano rispettati i requisiti di cui al capo
II, inclusi i requisiti specifici di indipendenza e trasparenza di cui
all'articolo 6, paragrafo 3;
b) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami
dei consumatori gestiti dal professionista;
c) ai servizi non economici d'interesse generale;
d) alle controversie fra professionisti;
e) alla negoziazione diretta tra consumatore e
professionista;
f) ai tentativi messi in atto da un giudice al fine di
giungere a una composizione della controversia nel corso di un procedimento
giudiziario riguardante la controversia stessa;
g) alle procedure avviate da un professionista nei confronti
di un consumatore;
h) ai servizi di assistenza sanitaria prestati da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o
ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la
somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
i) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di
formazione continua.
3. La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati di
qualità in materia di organismi ADR e di procedure ADR in modo da garantire
che, a seguito della relativa attuazione, i consumatori abbiano accesso a
meccanismi extragiudiziali di ricorso trasparenti, efficaci, equi e di elevata
qualità, a prescindere dal luogo di residenza all'interno dell'Unione. Gli
Stati membri possono conservare o introdurre norme che prevedano misure
ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla presente direttiva al fine di
assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori.
4. La presente direttiva riconosce che gli Stati membri sono
competenti al fine di stabilire se gli organismi ADR istituiti sui rispettivi
territori debbano avere la facoltà di imporre una soluzione.
Art.3
Rapporto con altri atti giuridici dell'Unione
1. Salvo ove la presente direttiva disponga diversamente, in
caso di conflitto tra una qualsiasi disposizione della presente direttiva e una
disposizione di un altro atto giuridico dell'Unione riguardante le procedure
extragiudiziali di ricorso avviate da un consumatore nei confronti di un
professionista, prevale la disposizione della presente direttiva.
2. La presente
direttiva si applica fatta salva la direttiva 2008/52/CE.
3. L'articolo 13 della presente direttiva lascia impregiudicate
disposizioni relative all'informazione dei consumatori sulle procedure di
ricorso extragiudiziale contenute in altri atti giuridici dell'Unione, che si
applicano in aggiunta a detto articolo.
Art.4
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca a fini
che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale;
b) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica
che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o
pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca
in suo nome o per suo conto;
c) «contratto di vendita»: qualsiasi contratto in base al
quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di
beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo,
inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
d) «contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso da un
contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a
fornire un servizio al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a
pagarne il prezzo;
e) «controversia nazionale»: una controversia contrattuale
derivante da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il
consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato
membro in cui è stabilito il professionista;
f) «controversia transfrontaliera»: una controversia
contrattuale derivante da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito
della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno
Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il professionista;
g) «procedura ADR»: una procedura di cui all'articolo 2
conforme ai requisiti di cui alla presente direttiva ed eseguita da un
organismo ADR;
h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla
sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di
una controversia attraverso una procedura ADR ed è inserito in elenco ai sensi
dell'articolo 20, paragrafo 2;
i) «autorità competente»: qualsiasi autorità pubblica
designata da uno Stato membro ai fini della presente direttiva e istituita a
livello nazionale, regionale o locale.
2. Il professionista è stabilito:
— se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di
attività,
— se si tratta di una società o di un'altra persona
giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua
sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività,
comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.
3. L'organismo ADR è stabilito:
— se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui
svolge le attività ADR,
— se l'organismo è gestito da una persona giuridica o da
un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui
tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le
attività ADR o ha la sua sede legale,
— se è gestito da un'autorità o da un altro ente pubblico,
nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la propria sede.
Capo II
ACCESSO E REQUISITI APPLICABILI AGLI ORGANISMI E ALLE
PROCEDURE ADR
Art.5
Accesso agli organismi e alle procedure ADR
1. Gli Stati membri agevolano l'accesso alle procedure ADR
da parte dei consumatori e garantiscono che le controversie oggetto della
presente direttiva e che coinvolgono un professionista stabilito nei loro
rispettivi territori possano essere presentate a un organismo ADR che soddisfa
i requisiti da essa stabiliti.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR:
a) mantengano un sito web aggiornato che fornisca alle parti
un facile accesso alle informazioni concernenti la procedura ADR e che consenta
ai consumatori di presentare un reclamo e la documentazione di supporto
necessaria online;
b) mettano a disposizione delle parti, su richiesta delle
stesse, le informazioni di cui alla lettera a) su un supporto durevole;
c) ove applicabile, offrano al consumatore la possibilità di
presentare un reclamo offline;
d) consentano lo scambio di informazioni tra le parti per
via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
e) accettino sia le controversie nazionali sia quelle
transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n.
524/2013; e
f) quando trattano le controversie oggetto della presente
direttiva, adottino i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento
dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati
personali di cui alla legislazione nazionale di attuazione della direttiva
95/46/CE nello Stato membro in cui l'organismo ADR è stabilito.
3. Gli Stati membri possono ottemperare ai loro obblighi di
cui al paragrafo 1 garantendo la disponibilità di un organismo ADR residuo,
competente a trattare le controversie secondo quanto stabilito in detto
paragrafo nei casi in cui nessun organismo ADR esistente sia competente a
farlo. Gli Stati membri possono inoltre ottemperare a tali obblighi facendo
ricorso agli organismi ADR stabiliti in un altro Stato membro ovvero organismi
regionali, transnazionali o paneuropei di risoluzione delle controversie nei
quali i professionisti di diversi Stati membri sono coperti dallo stesso
organismo ADR, senza pregiudicare la loro responsabilità di assicurare la
copertura totale e l'accesso agli organismi ADR.
4. Gli Stati membri possono, a loro discrezione, consentire
agli organismi ADR di mantenere e introdurre norme procedurali che consentano
loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti
motivi:
a) il consumatore non ha tentato di contattare il
professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come
primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
b) la controversia è futile o temeraria;
c) la controversia è in corso di esame o è già stata
esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
d) il valore della controversia è inferiore o superiore a
una soglia monetaria prestabilita;
e) il consumatore non ha presentato il reclamo all'organismo
ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un
anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al
professionista;
f) il trattamento di questo tipo di controversia
rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento
dell'organismo ADR.
Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un
organismo ADR non sia in grado di prendere in considerazione una controversia che
gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una
spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in
considerazione la controversia entro tre settimane dal ricevimento del
fascicolo del reclamo.
Tali norme procedurali non devono nuocere in modo
significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso
in caso di controversie transfrontaliere.
5. Gli Stati membri assicurano che, quando gli organismi ADR
sono autorizzati a fissare soglie monetarie prestabilite per limitare l'accesso
alle procedure ADR, tali soglie non debbano essere fissate a un livello tale da
nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei
reclami da parte degli organismi ADR.
6. Qualora, conformemente alle norme procedurali di cui al
paragrafo 4, un organismo ADR non sia in grado di trattare un reclamo che gli è
stato presentato, uno Stato membro non è tenuto ad assicurare che il
consumatore possa presentare il suo reclamo a un altro organismo ADR.
7. Qualora un organismo ADR che tratta controversie in un
settore economico specifico sia competente a trattare controversie concernenti
un professionista che opera in tale settore ma non è un membro
dell'organizzazione o associazione che costituisce o finanzia l'organismo ADR,
si considera che lo Stato membro abbia ottemperato ai propri obblighi ai sensi
del paragrafo 1 anche rispetto alle controversie concernenti il professionista
in questione.
Art.6
Competenza,
indipendenza e imparzialità
1. Gli Stati
membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell'ADR possiedano le
competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità. Essi
garantiscono che tali persone:
a) possiedano le
conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o
giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale
del diritto;
b) siano
nominate per un mandato di durata sufficiente a garantire l'indipendenza della
loro azione e non possano essere rimosse dalla loro mansione senza giusta
causa;
c) non siano
soggette a istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro
rappresentanti;
d) siano
retribuite secondo modalità non legate all'esito della procedura;
e) comunichino
senza indugio all'organismo ADR tutte le circostanze eventualmente in grado, o
ritenute in grado, di incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o di dare
adito a conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della
controversia che sono chiamati a risolvere. L'obbligo di divulgare tali
circostanze è un obbligo permanente nel corso dell'intera procedura ADR. Non si
applica quando un organismo ADR consta di una sola persona fisica.
2. Gli Stati membri assicurano che gli organismi ADR
dispongano di procedure intese a garantire che qualora si verifichino le
circostanze di cui al paragrafo 1, lettera e):
a) la persona fisica interessata sia sostituita da un'altra
persona fisica che sia incaricata di condurre la procedura ADR; o, in mancanza,
che
b) la persona fisica interessata si astenga dal condurre la
procedura ADR e, se possibile, l'organismo ADR proponga alle parti di
presentare la controversia a un altro organismo ADR competente a trattare la
controversia; o, in mancanza, che
c) le circostanze siano comunicate alle parti e si consenta
alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura ADR solo
se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto
di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.
Il presente paragrafo lascia impregiudicato l'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a).
Qualora l'organismo ADR consti di una sola persona fisica,
si applicano unicamente le lettere b) e c) del primo comma del presente
paragrafo.
3. Gli Stati membri che decidono di consentire le procedure
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), come procedure ADR ai sensi
della presente direttiva, garantiscono che, oltre ai requisiti generali di cui
ai paragrafi 1 e 5, tali procedure soddisfino i seguenti requisiti specifici:
a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle
controversie siano nominate da, o facciano parte di, un organismo collegiale
composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di
consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito
di una procedura trasparente;
b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle
controversie dispongano di un mandato di almeno tre anni per garantire
l'indipendenza della loro azione;
c) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle
controversie si impegnino a non lavorare per il professionista o per
un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il
professionista sia membro per un periodo di tre anni dopo la cessazione del
loro incarico nell'organismo di risoluzione delle controversie;
d) l'organismo di risoluzione delle controversie non abbia
collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, sia chiaramente
separato dagli organismi operativi del professionista e abbia a sua
disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale
del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.
4. Qualora le persone fisiche incaricate della ADR siano
assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da
un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, gli Stati membri
assicurano che, oltre ai requisiti generali di cui ai paragrafi 1 e 5, esse
abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano
sufficienti ad assolvere i loro compiti.
Il presente paragrafo non si applica qualora le persone
fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un
numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e
dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e delle organizzazioni
dei consumatori.
5. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR in
cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno
parte di un organismo collegiale dispongano, in tale organismo, di un numero
uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti
degli interessi dei professionisti.
6. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri
incoraggiano gli organismi ADR a provvedere alla formazione delle persone
fisiche incaricate della ADR. Nel caso in cui tale formazione sia fornita, le
autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti
dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi
dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera g).
Art.7
Principio di trasparenza
1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR
rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su
richiesta e in qualsiasi altro modo essi ritengano appropriato, informazioni
chiare e facilmente comprensibili riguardanti:
a) le modalità di contatto, indirizzo postale e indirizzo di
posta elettronica compresi;
b) il fatto che gli organismi ADR sono inseriti in elenco
conformemente all'articolo 20, paragrafo 2;
c) le persone fisiche incaricate della ADR, il metodo con il
quale sono state nominate e la durata del loro mandato;
d) la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle
persone fisiche incaricate della ADR qualora siano assunte o retribuite
esclusivamente dal professionista;
e) l'appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la
risoluzione delle controversie transfrontaliere, se del caso;
f) i tipi di controversie per le quali sono competenti,
inclusa, se del caso, la soglia;
g) le norme procedurali che disciplinano la risoluzione di
una controversia e i motivi per cui l'organismo ADR può rifiutare di trattare
una determinata controversia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4;
h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami
all'organismo ADR e in cui si svolge la procedura ADR;
i) i tipi di regole sulle quali l'organismo ADR può basarsi
per risolvere le controversie (ad esempio disposizioni giuridiche,
considerazioni di equità, codici di condotta);
j) ogni requisito preliminare che le parti sono
eventualmente tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il
requisito che il consumatore cerchi di risolvere la problematica direttamente
con il professionista;
k) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla
procedura;
l) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere,
comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;
m) la durata media della procedura ADR;
n) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR,
incluse, se del caso, le sanzioni per inadempimento in caso di decisione con
effetto vincolante per le parti;
o) l'esecutività della decisione ADR, se del caso.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR
rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su
richiesta e in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, le relazioni annuali
d'attività. Tali relazioni comprendono le informazioni seguenti relative alle
controversie sia nazionali sia transfrontaliere:
a) numero di controversie ricevute e tipi di reclami ai
quali si riferiscono;
b) eventuali problematiche sistematiche o significative che
si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e
professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate da
raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in
futuro, al fine di migliorare le norme dei professionisti, agevolando lo
scambio di informazioni e di migliori prassi;
c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha
rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti
di cui all'articolo 5, paragrafo 4;
d) nel caso di procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), le quote percentuali di soluzioni proposte o imposte a favore del
consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione
amichevole;
e) quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se
noti, i motivi della loro interruzione;
f) tempo medio necessario per la risoluzione delle
controversie;
g) percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle
procedure ADR;
h) cooperazione di organismi ADR all'interno di reti di
organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere,
se applicabile.
Art.8
Efficacia
Gli Stati membri
garantiscono che le procedure ADR siano efficaci e rispettino i seguenti
requisiti:
a) la procedura
ADR è disponibile e facilmente accessibile online e offline per entrambe le
parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
b) le parti
hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o
consulente legale senza che la procedura precluda alle parti il loro diritto di
ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o
assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) la procedura
ADR è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori;
d) l'organismo
ADR che ha ricevuto un reclamo dà alle parti notifica della controversia non
appena riceve tutti i documenti contenenti le informazioni pertinenti
riguardanti il reclamo;
e) l'esito della
procedura ADR è comunicato entro un termine di 90 giorni di calendario dalla
data in cui l'organismo ADR ha ricevuto il fascicolo completo del reclamo. In
caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR incaricato può,
a sua discrezione, prorogare il termine di 90 giorni di calendario. Le parti
devono essere informate di tale proroga e della durata prevista del periodo
necessario per la conclusione della controversia.
Art.9
Equità
1. Gli Stati membri garantiscono che nell'ambito delle
procedure ADR:
a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di
tempo ragionevole, di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo
ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra
parte,, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e
di poter esprimere osservazioni in merito;
b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate
a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere
indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase
della procedura;
c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per
iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui
quali è fondato.
2. Nell'ambito delle procedure ADR volte a risolvere la
controversia proponendo una soluzione, gli Stati membri garantiscono che:
a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla
procedura in qualsiasi momento se non sono soddisfatte delle prestazioni o del
funzionamento della procedura. Le parti sono informate di tale diritto prima
dell'avvio della procedura. Nel caso in cui le norme nazionali prevedano la
partecipazione obbligatoria del professionista alle procedure ADR, la presente
lettera si applica esclusivamente ai consumatori;
b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a
una soluzione proposta, siano informate del fatto che:
i) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione
proposta o meno;
ii) la partecipazione alla procedura non preclude la
possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento
giudiziario;
iii) che la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal
risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo
giurisdizionale che applichi norme giuridiche;
c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a
una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da ciò
consegue;
d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o
acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di
riflessione ragionevole.
3. Qualora, conformemente al diritto nazionale, le procedure
ADR prevedano che il loro esito diventi vincolante per il professionista una
volta che il consumatore abbia accettato la soluzione proposta, l'articolo 9,
paragrafo 2 deve leggersi come applicabile solo al consumatore.
Art.10
Libertà
1. Gli Stati membri provvedono affinché un accordo tra un
consumatore e un professionista riguardo alla presentazione di reclami presso
un organismo ADR non sia vincolante per il consumatore se è stato concluso
prima dell'insorgere della controversia e se ha l'effetto di privare il
consumatore del suo diritto di adire un organo giurisdizionale per la
risoluzione della controversia.
2. Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure ADR
volte a comporre la controversia mediante l'imposizione di una soluzione, sia
possibile rendere tale soluzione vincolante per le parti soltanto a condizione
che queste siano state preventivamente informate del suo carattere vincolante e
abbiano specificatamente dato il loro assenso. La specifica accettazione del
professionista non è richiesta se le norme nazionali dispongono che le
soluzioni vincolano i professionisti.
Art.11
Legalità
1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure ADR
volte a comporre una controversia mediante l'imposizione di una soluzione al
consumatore:
a) in circostanze che non comportano un conflitto di leggi,
la soluzione imposta non abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione garantitagli dalle disposizioni cui non è permesso derogare
convenzionalmente in base alla legge dello Stato membro in cui il consumatore e
il professionista risiedono abitualmente;
b) in circostanze che comportano un conflitto di leggi, in
cui la legge applicabile al contratto di vendita o di servizi è determinata ai
sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 593/2008, la
soluzione imposta dall'organismo ADR non abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni cui non è permesso
derogare convenzionalmente in virtù della legge dello Stato membro in cui egli
risiede abitualmente;
c) in circostanze che comportano un conflitto di leggi, in
cui la legge applicabile al contratto di vendita o di servizi è determinata ai
sensi dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della convenzione di Roma del 19
giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la
soluzione imposta dall'organismo ADR non abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione garantitagli dalle norme obbligatorie della legge
dello Stato membro in cui egli risiede abitualmente.
2. Ai fini del presente articolo, la «residenza abituale» è
determinata conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008.
Art.12
Effetto delle procedure ADR sui termini di prescrizione e
decadenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che, nel
tentativo di dirimere una controversia, ricorrono a procedure ADR il cui esito
non sia vincolante, non sia successivamente impedito di avviare un procedimento
giudiziario in relazione a tale controversia in ragione della scadenza dei
termini di prescrizione o decadenza nel corso della procedura ADR.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni
relative alla prescrizione o alla decadenza contenute negli accordi
internazionali di cui gli Stati membri sono parte.
Capo III
INFORMAZIONE E COOPERAZIONE
Art.13
Informazione del consumatore da parte dei professionisti
1. Gli Stati membri garantiscono che i professionisti
stabiliti nei loro territori informino i consumatori in merito all'organismo o
agli organismi ADR competenti per tali professionisti, quando detti
professionisti si impegnano o sono tenuti a ricorrere a tali organismi per
risolvere controversie con i consumatori. Tali informazioni includono
l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli organismi ADR
pertinenti.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in
modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del
professionista, ove esista, e se del caso nelle condizioni generali applicabili
al contratto di vendita o di servizi tra questo e un consumatore.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui non
sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista
stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente
dal consumatore al professionista, quest'ultimo fornisca al consumatore le
informazioni di cui al paragrafo 1, precisando se intenda avvalersi dei
pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali
informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
Art.14
Assistenza ai consumatori
1. Gli Stati membri garantiscono che, per quanto riguarda le
controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi a livello
transfrontaliero, i consumatori possono ottenere assistenza nell'accesso
all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare
la loro controversia transfrontaliera.
2. Gli Stati membri conferiscono responsabilità per la
mansione di cui al paragrafo 1 ai loro centri della rete dei Centri europei dei
consumatori, a organizzazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo.
Art.15
Informazioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR, i
centri della rete dei Centri europei dei consumatori e, se del caso, gli
organismi designati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, rendano disponibili
al pubblico sui loro siti web, fornendo un link al sito della Commissione, e
laddove possibile su supporto durevole nei loro locali, l'elenco degli
organismi ADR di cui all'articolo 20, paragrafo 4.
2. Gli Stati membri incoraggiano le organizzazioni di
consumatori e le associazioni di categoria di imprese pertinenti a rendere
disponibili al pubblico sui loro siti web e in qualsiasi modo esse ritengano
appropriato l'elenco degli organismi ADR di cui all'articolo 20, paragrafo 4.
3. La Commissione e gli Stati membri assicurano l'adeguata
divulgazione di informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle
procedure ADR per risolvere controversie contemplate dalla presente direttiva.
4. La Commissione e gli Stati membri adottano misure di
accompagnamento intese ad incoraggiare le organizzazioni dei consumatori e le
organizzazioni professionali, a livello di Unione e nazionale, a migliorare la
conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione
dell'ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresì
incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi
ADR competenti quando ricevono reclami dai consumatori.
Art.16
Cooperazione e scambio di esperienze tra organismi ADR
1. Gli Stati membri assicurano la cooperazione tra gli
organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e procedono
a regolari scambi delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione
delle controversie transfrontaliere e nazionali.
2. La Commissione appoggia e agevola il collegamento in rete
degli organismi ADR nazionali e lo scambio e la divulgazione delle loro
migliori prassi ed esperienze.
3. Se esiste una rete di organismi ADR che agevola la
risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore
all'interno dell'Unione, gli Stati membri incoraggiano gli organismi ADR che
trattano le controversie di tale settore ad associarsi a detta rete.
4. La Commissione pubblica un elenco contenente nomi e
informazioni di contatto delle reti di cui al paragrafo 3. All'occorrenza la
Commissione aggiorna tale elenco.
Art.17
Cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte
all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori
1. Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione tra
organismi ADR e autorità nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici
dell'Unione sulla tutela dei consumatori.
2. Tale cooperazione comprende in particolare lo scambio di
informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei
confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. È
inclusa anche la fornitura di valutazioni tecniche e informazioni, se già disponibili,
da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il
trattamento di singole controversie.
3. Gli Stati membri garantiscono che la cooperazione e lo
scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 avvengano nel rispetto delle
regole sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate disposizioni
in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorità
nazionali che attuano gli atti giuridici dell'Unione in materia di protezione
dei consumatori. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio o ad
altri vincoli equivalenti di riservatezza di cui alla legislazione degli Stati
membri nei quali sono stabiliti.
Capo IV
RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DELLA COMMISSIONE
Art.18
Designazione delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente
incaricata di svolgere le funzioni di cui agli articoli 19 e 20. Ogni Stato
membro può designare più di un'autorità competente. Se uno Stato membro procede
in tal senso, esso determina quale delle autorità competenti designate è il
punto di contatto unico con la Commissione. Ogni Stato membro comunica alla
Commissione l'autorità competente o, se del caso, le autorità competenti, compreso
il punto di contatto unico, che ha designato.
2. La Commissione elabora un elenco delle autorità
competenti, compreso, se del caso, il punto di contatto unico, comunicatele a
norma del paragrafo 1, e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Art.19
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da
parte degli organismi di risoluzione delle controversie
1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di
risoluzione delle controversie stabiliti nei loro territori che intendono
essere considerati organismi ADR ai sensi della presente direttiva e inseriti
in elenco conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, trasmettano all'autorità
competente:
a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto
e l'indirizzo del sito web;
b) informazioni sulla loro struttura e sul loro
finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della
risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul
loro datore di lavoro;
c) le proprie norme procedurali;
d) le loro tariffe, se del caso;
e) la durata media delle procedure di risoluzione delle
controversie;
f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i
reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati
mediante la procedura di risoluzione delle controversie;
h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle
controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a
norma dell'articolo 5, paragrafo 4;
i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o
no i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della
presente direttiva e di rispettare o no i requisiti di qualità di cui al capo
II.
Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) a h)
vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorità
competente in merito a tali modifiche.
2. Gli Stati membri che decidono di consentire le procedure
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), garantiscono che gli organismi
ADR che applicano tali procedure comunichino alle autorità competenti, oltre
alle informazioni e alle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni
necessarie a valutare la loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di
indipendenza e di trasparenza di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR
comunichino ogni due anni alle autorità competenti informazioni concernenti:
a) il numero di controversie ricevute e i tipi di reclami ai
quali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima
di raggiungere un risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle
controversie ricevute;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle
procedure ADR;
e) eventuali problematiche sistematiche o significative che
si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e
professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere
accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche
analoghe in futuro;
f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione
delle controversie transfrontaliere;
g) se applicabile, la formazione fornita alle persone
fisiche incaricate dell'ADR conformemente all'articolo 6, paragrafo 6;
h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Art.20
Ruolo delle autorità competenti e della Commissione
1. Ogni autorità competente valuta, in particolare sulla
base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, se gli
organismi di risoluzione delle controversie a essa notificati si possono
considerare organismi ADR che rientrano nell'ambito d'applicazione della
presente direttiva e che rispettano i requisiti di qualità di cui al capo II e
alle disposizioni nazionali di attuazione, incluse le disposizioni nazionali
che fissano requisiti più rigorosi di quelli della presente direttiva,
conformemente al diritto dell'Unione.
2. Ogni autorità competente, sulla base della valutazione di
cui al paragrafo 1, fa un elenco di tutti gli organismi ADR che le sono stati
notificati e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
Tale elenco comprende:
a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet
degli organismi ADR di cui al primo comma;
b) le loro tariffe, se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i
reclami e in cui è svolta la procedura ADR;
d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
e) i settori e le categorie di controversie trattati da
ciascun organismo ADR;
f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti
o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR
relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o
scritta;
g) la natura vincolante o non vincolante dell'esito della
procedura; e
h) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il
trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 5, paragrafo
4.
Ogni autorità competente notifica l'elenco di cui al primo
comma del presente paragrafo alla Commissione. Qualora siano notificate
all'autorità competente delle modifiche a norma dell'articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni
pertinenti sono trasmesse alla Commissione.
Se un organismo di risoluzione delle controversie inserito
in elenco come organismo ADR ai sensi della presente direttiva non soddisfa più
i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente interessata lo
contatta per segnalargli tale non conformità e invitarlo a ovviarvi
immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo di
risoluzione delle controversie continua a non soddisfare i requisiti di cui al
paragrafo 1, l'autorità competente sopprime l'organismo in questione
dall'elenco di cui al primo comma del presente paragrafo. Detto elenco è
aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla
Commissione.
3. Se uno Stato membro ha designato più di un'autorità
competente, l'elenco e gli aggiornamenti di cui al paragrafo 2 sono trasmessi
alla Commissione mediante il punto di contatto unico di cui all'articolo 18,
paragrafo 1. Detto elenco e detti aggiornamenti si riferiscono a tutti gli
organismi ADR stabiliti in quello Stato membro.
4. La Commissione elabora un elenco degli organismi ADR che
le sono notificati a norma del paragrafo 2 e lo aggiorna qualora le siano
notificate modifiche. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale
elenco e i suoi aggiornamenti sul suo sito web e su un supporto durevole. La
Commissione trasmette detto elenco e i relativi aggiornamenti alle autorità
competenti e agli Stati membri. Se uno Stato membro ha designato un punto di
contatto unico conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione
trasmette detto elenco e i relativi aggiornamenti al punto di contatto unico.
5. Ogni autorità competente mette a disposizione del
pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR di cui al paragrafo 4 sul suo
sito internet fornendo un link al pertinente sito internet della Commissione.
Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco
consolidato su un supporto durevole.
6. Entro 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni,
ciascuna autorità competente pubblica e trasmette alla Commissione una
relazione sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi ADR. In
particolare, tale relazione:
a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche,
che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia
nazionali che transfrontaliere, se del caso;
c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e
l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.
7. Se uno Stato membro ha designato più di un'autorità
competente ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, la relazione di cui al
paragrafo 6 del presente articolo è pubblicata dal punto di contatto unico di
cui all'articolo 18, paragrafo 1. Tale relazione si riferisce a tutti gli
organismi ADR stabiliti in quello Stato membro.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art.21
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le
sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno
adottate in particolare conformemente all'articolo 13 e adottano tutte le
misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Art.22
Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto
il punto seguente:
«20. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.»
Art.23
Modifica della direttiva 2009/22/CE
Nell'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il
punto seguente:
«14. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.»
Art.24
Comunicazioni
1. Entro 9 luglio 2015 gli Stati membri comunicano alla
Commissione:
a) se del caso, i nomi e le informazioni di contatto degli
organismi designati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2; nonché
b) le autorità competenti, incluso eventualmente il punto
unico di contatto, designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.
Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi
cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati.
2. Entro 9 gennaio 2016 gli Stati membri comunicano alla
Commissione il primo elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
3. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni
di cui al paragrafo 1, lettera a).
Art.25
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro 9 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Art.26
Relazione
Entro 9 luglio 2019 e successivamente ogni quattro anni, la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente
direttiva. Tale relazione esamina lo sviluppo e l'utilizzo degli organismi ADR
e l'impatto della presente direttiva sui consumatori e sui professionisti, in
particolare sulla sensibilizzazione dei consumatori e il livello di adozione da
parte dei professionisti. Detta relazione è corredata, se necessario, di
proposte di revisione della presente direttiva.
Art.27
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art.28
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.