Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 18
giungo 2013, n. 165, è stato pubblicato il Regolamento UE n. 524/2013 del
Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei
consumatori e che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori)
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 59/2013
REGOLAMENTO
(UE) N. 524/2013
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del
21 maggio 2013
relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
(regolamento
sull’ODR per i consumatori)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EURO
PEA,
visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in par
ticolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione
europea,
previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti
nazionali,
visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
...omissis...
...omissis...
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
L’obiettivo del presente regolamento è di
contribuire, mediante
il raggiungimento di un livello elevato di
protezione dei consu
matori, al corretto funzionamento del
mercato interno, in par
ticolare della sua dimensione digitale,
mettendo a disposizione
una piattaforma ODR europea («piattaforma
ODR») che agevoli
la risoluzione extragiudiziale
indipendente, imparziale, traspa
rente, efficace, rapida ed equa delle
controversie online tra con
sumatori e professionisti.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla
risoluzione extra
giudiziale delle controversie concernenti
obbligazioni contrat
tuali derivanti da contratti di vendita o
di servizi online tra
un consumatore residente nell’Unione e un
professionista stabi
lito nell’Unione attraverso l’intervento di
un organismo ADR
inserito in elenco a norma dell’articolo
20, paragrafo 2, della
direttiva 2013/11/UE e che comporta
l’utilizzo della piattaforma
ODR.
2. Il presente regolamento si applica alla
risoluzione extra
giudiziale delle controversie di cui al
paragrafo 1, avviate da un
professionista nei confronti di un
consumatore, nella misura in
cui la legislazione dello Stato membro in
cui il consumatore
risiede abitualmente autorizza la
risoluzione di tali controversie
attraverso l’intervento di un organismo
ADR.
3. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione se la loro
legislazione autorizza o meno la
risoluzione delle controversie
di cui al paragrafo 1, avviate da un
professionista nei confronti
di un consumatore, attraverso l’intervento
di un organismo
ADR. Le autorità competenti, quando
notificano l’elenco di
cui all’articolo 20, paragrafo 2, della
direttiva 2013/11/UE co
municano alla Commissione quali organismi
ADR trattano tali
controversie.
4. L’applicazione del presente regolamento
alle controversie
di cui al paragrafo 1, avviate da un
professionista nei confronti
di un consumatore, non impone agli Stati
membri alcun ob
bligo di assicurare che gli organismi ADR
propongano proce
dure per la risoluzione extragiudiziale di
tali controversie.
Articolo 3
Rapporto con altri atti giuridici
dell’Unione
Il presente regolamento non pregiudica la
direttiva 2008/52/CE.
Articolo 4
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento
s’intende per:
a) «consumatore»: un consumatore quale
definito all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2013/11/UE;
b) «professionista»: un professionista
quale definito all’arti
colo 4, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2013/11/UE;
c) «contratto di vendita»: un contratto di
vendita quale defi
nito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera
c), della direttiva
2013/11/UE;
d) «contratto di servizi»: un contratto di
servizi quale definito
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d),
della direttiva
2013/11/UE;
e) «contratto di vendita o di servizi
online»: un contratto di
vendita o di servizi in base al quale il
professionista, o
l’intermediario del professionista, offre
beni o servizi me
diante un sito web o altri mezzi
elettronici e il consuma
tore effettua l’ordinazione di tali beni o
servizi su tale sito
web o mediante altri mezzi elettronici;
f) «mercato online» («online marketplace»):
un prestatore di
servizi, quale definito all’articolo 2,
lettera b), della direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
l’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi
della società dell’informazione, in
particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («Direttiva
sul commercio
elettronico») (1
), che consente a consumatori e
professioni
sti di concludere contratti di vendita o di
servizi online sul
sito web del mercato online;
g) «mezzi elettronici»: strumentazioni
elettroniche per il trat
tamento (inclusa la compressione digitale)
e l’archiviazione
di dati che sono interamente inviati,
trasmessi e ricevuti via
cavo, via radio, via mezzi ottici o tramite
altri mezzi elet
tromagnetici;
h) «procedura di risoluzione alternativa
delle controversie»
(«procedura ADR»): una procedura per la
risoluzione extra
giudiziale delle controversie di cui
all’articolo 2 del presente
regolamento;
i) «organismo di risoluzione alternativa
delle controversie»
(«organismo ADR»): un organismo ADR quale
definito al
l’articolo 4, paragrafo 1, lettera h),
della direttiva
2013/11/UE;
j) «parte ricorrente»: il consumatore o il
professionista che ha
presentato un ricorso tramite la
piattaforma ODR;
k) «parte convenuta»: il consumatore o il
professionista contro
il quale è stato presentato un reclamo
tramite la piatta
forma ODR;
l) «autorità competente»: un’autorità
pubblica quale definita
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera i),
della direttiva
2013/11/UE;
m) «dati personali»: qualsiasi informazione
concernente una
persona fisica identificata o
identificabile («persona interes
sata»); si considera identificabile una
persona che può es
sere identificata, direttamente o
indirettamente, in partico
lare mediante riferimento a un numero
d’identificazione o
a uno o più elementi specifici
caratteristici della sua iden
tità fisica, fisiologica, psichica,
economica, culturale o so
ciale.
2. Il luogo di stabilimento del
professionista e dell’organismo
ADR è determinato conformemente
all’articolo 4, paragrafi 2 e
3, della direttiva 2013/11/UE
rispettivamente.
CAPO II
PIATTAFORMA ODR
Articolo 5
Istituzione della piattaforma ODR
1. La Commissione sviluppa la piattaforma
ODR ed è re
sponsabile per quanto riguarda il suo
funzionamento, comprese
tutte le funzioni di traduzione necessarie
ai fini del presente
regolamento, la sua manutenzione, il suo
finanziamento e la
sicurezza dei dati. La piattaforma ODR è di
facile impiego. Lo
sviluppo, il funzionamento e la
manutenzione della piattaforma
ODR assicurano, nei limiti del possibile,
la tutela della vita
privata fin dalla fase di progettazione
(«privacy by design») e
l’accessibilità e l’utilizzabilità della
piattaforma stessa da parte
di tutti, comprese le persone vulnerabili
(«design for all» —
progettazione universale).
2. La piattaforma ODR costituisce l’unico
punto di accesso
per i consumatori e i professionisti che
desiderano risolvere in
ambito extragiudiziale le controversie
oggetto del presente re
golamento. Essa consiste in un sito web
interattivo che offre un
accesso elettronico e gratuito in tutte le
lingue ufficiali delle
istituzioni dell’Unione.
3. La Commissione rende accessibile la
piattaforma ODR, se
del caso, tramite i suoi siti web che
forniscono informazioni ai
cittadini e alle imprese dell’Unione e, in
particolare, tramite il
portale «La tua Europa» creato
conformemente alla decisione
2004/387/CE.
4. La piattaforma ODR ha le funzioni
seguenti:
a) mettere a disposizione un modulo di
reclamo elettronico che
può essere compilato dalla parte ricorrente
conformemente
all’articolo 8;
b) informare del reclamo la parte
convenuta;
c) individuare l’organismo o gli organismi
ADR competenti e
trasmettere il reclamo all’organismo ADR
cui le parti hanno
concordato di rivolgersi, a norma
dell’articolo 9;
d) proporre uno strumento elettronico di
gestione dei casi che
consenta alle parti e all’organismo ADR di
condurre online
la procedura di risoluzione della
controversia mediante la
piattaforma ODR;
e) fornire alle parti e all’organismo ADR
la traduzione delle
informazioni che sono necessarie per la
risoluzione della
controversia e che sono scambiate tramite
la piattaforma
ODR;
f) mettere a disposizione un modulo
elettronico tramite il
quale gli organismi ADR trasmettono le
informazioni di
cui all’articolo 10, lettera c);
g) mettere a disposizione un sistema di
commenti (feedback)
che consenta alle parti di esprimere il
proprio punto di vista
sul funzionamento della piattaforma ODR e
sull’organismo
ADR che ha trattato la loro controversia;
h) rendere pubblico quanto segue:
i) informazioni generali sull’ADR quale
mezzo extragiudi
ziale di risoluzione delle controversie;
ii) informazioni sugli organismi ADR
inseriti in elenco con
formemente all’articolo 20, paragrafo 2,
della direttiva
2013/11/UE che sono competenti a trattare
le contro
versie oggetto del presente regolamento;
iii) una guida online sulle modalità di
presentazione dei re
clami tramite la piattaforma ODR;
iv) informazioni, incluse le modalità di
contatto, sui punti di
contatto ODR designati dagli Stati membri
conforme
mente all’articolo 7, paragrafo 1, del
presente regolamen
to;
v) dati statistici sui risultati delle
controversie trasmesse agli
organismi ADR tramite la piattaforma ODR.
5. La Commissione garantisce che le
informazioni di cui al
paragrafo 4, lettera h), siano accurate,
aggiornate e fornite in
modo chiaro, comprensibile e facilmente
accessibile.
6. Gli organismi ADR inseriti in elenco
conformemente al
l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva
2013/11/UE che sono
competenti a trattare le controversie
oggetto del presente rego
lamento sono registrati elettronicamente
sulla piattaforma ODR.
7. La Commissione adotta misure riguardanti
le modalità di
esercizio delle funzioni di cui al
paragrafo 4 del presente arti
colo mediante atti di esecuzione. Detti
atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d’esame di
cui all’articolo 16,
paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 6
Verifica della piattaforma ODR
1. Entro il 9 gennaio 2015, la Commissione
verifica la fun
zionalità tecnica e la facilità d’uso della
piattaforma ODR e del
modulo di reclamo, anche per quanto
riguarda la traduzione. La
verifica è effettuata e valutata in cooperazione
con esperti degli
Stati membri in materia di ODR e
rappresentanti dei consuma
tori e dei professionisti. La Commissione
presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sui
risultati della verifica e
adotta le misure appropriate per affrontare
potenziali problema
tiche al fine di assicurare l’efficace
funzionamento della piatta
forma ODR.
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1
del presente articolo,
la Commissione descrive altresì le misure
tecniche e organizza
tive che intende adottare per assicurare
che la piattaforma ODR
soddisfi i requisiti in materia di tutela
della vita privata di cui al
regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 7
Rete di punti di contatto ODR
1. Ogni Stato membro designa un punto di
contatto ODR e
comunica il suo nome e le modalità di
contatto alla Commis
sione. Gli Stati membri possono conferire
la responsabilità per i
punti di contatto ODR ai loro centri della
rete di Centri europei
dei consumatori, alle associazioni dei consumatori
o a qualsiasi
altro organismo. Ogni punto di contatto ODR
dispone di al
meno due assistenti ODR.
2. I punti di contatto ODR forniscono
assistenza per la ri
soluzione delle controversie riguardanti
reclami presentati me
diante la piattaforma ODR, eseguendo le
funzioni seguenti:
a) se richiesto, agevolano la comunicazione
tra le parti e l’or
ganismo ADR competente, il che può
comprendere in par
ticolare:
i) l’assistenza per la presentazione del
reclamo e, se del
caso, dei documenti pertinenti;
ii) la trasmissione alle parti e agli
organismi ADR di infor
mazioni generali sui diritti dei
consumatori relativi ai
contratti di vendita e di servizi, che si
applicano nello
Stato membro del punto di contatto ODR che
dispone
dell’assistente ODR in questione;
iii) la trasmissione di informazioni sul
funzionamento della
piattaforma ODR;
iv) la trasmissione alle parti di
spiegazioni sulle norme pro
cedurali applicate dagli organismi ADR
individuati;
v) la trasmissione alla parte ricorrente di
informazioni sugli
altri mezzi di ricorso se una controversia
non può essere
risolta tramite la piattaforma ODR;
b) presentano ogni due anni, in base alle
esperienze pratiche
raccolte nell’esecuzione delle loro
funzioni, una relazione di
attività alla Commissione e agli Stati
membri.
3. Il punto di contatto ODR non è obbligato
a svolgere le
funzioni elencate al paragrafo 2 nel caso
di controversie in cui
le parti risiedono abitualmente nello
stesso Stato membro.
4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati
membri possono deci
dere, tenendo conto di circostanze
nazionali, che il punto di
contatto ODR svolga una o più funzioni
elencate al paragrafo 2
nel caso di controversie in cui le parti
risiedono abitualmente
nello stesso Stato membro.
5. La Commissione istituisce una rete di
punti di contatto
(«rete di punti di contatto ODR») che
consente la cooperazione
tra punti di contatto e contribuisce
all’esecuzione delle funzioni
elencate al paragrafo 2.
6. La Commissione convoca almeno due volte
l’anno una
riunione dei membri della rete di punti di
contatto ODR in
modo da consentire uno scambio delle
migliori pratiche e
una discussione di eventuali problematiche
ricorrenti nel fun
zionamento della piattaforma ODR.
7. La Commissione adotta mediante atti di
esecuzione le
regole concernenti le modalità di
cooperazione tra i punti di
contatto ODR. Detti atti di esecuzione sono
adottati secondo la
procedura d’esame di cui all’articolo 16,
paragrafo 3.
Articolo 8
Presentazione di un reclamo
1. Per presentare un reclamo alla
piattaforma ODR la parte
ricorrente compila il modulo di reclamo
elettronico. Il modulo
di reclamo è di agevole impiego e
facilmente accessibile sulla
piattaforma ODR.
2. Le informazioni presentate dal
consumatore devono essere
sufficienti per determinare l’organismo ADR
competente. Tali
informazioni sono elencate nell’allegato
del presente regolamen
to. La parte ricorrente può accludere
documenti a sostegno del
reclamo.
3. Per tener conto dei criteri secondo cui
gli organismi ADR,
che sono inseriti in elenco conformemente
all’articolo 20, para
grafo 2, della direttiva 2013/11/UE e che
trattano le controver
sie oggetto del presente regolamento,
definiscono i rispettivi
ambiti d’applicazione, alla Commissione è
conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 17 del pre
sente regolamento, al fine di adeguare le
informazioni elencate
nell’allegato del presente regolamento.
4. La Commissione definisce le regole
concernenti le caratte
ristiche del modulo di reclamo elettronico
mediante atti di ese
cuzione. Detti atti di esecuzione sono
adottati secondo la pro
cedura consultiva di cui all’articolo 16,
paragrafo 2.
5. Solo dati corretti, pertinenti e non
eccessivi rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti saranno
trattati mediante il
modulo di reclamo elettronico e i suoi
allegati.
Articolo 9
Trattamento e trasmissione di un reclamo
1. Un reclamo presentato alla piattaforma
ODR è trattato se
tutti i campi necessari del modulo di
reclamo elettronico sono
compilati.
2. Ove il modulo di reclamo non sia
compilato per intero, la
parte ricorrente è informata del fatto che
il reclamo non può
essere trattato se non vengono fornite le
informazioni mancanti.
3. Su ricevimento di un modulo di reclamo
debitamente
compilato, la piattaforma ODR trasmette
alla parte convenuta,
in modo facilmente comprensibile e senza
indugi, in una delle
lingue ufficiali delle istituzioni
dell’Unione prescelta da detta
parte, il reclamo unitamente ai seguenti
dati:
a) l’informazione che le parti devono
trovare un accordo su un
organismo ADR in modo da poter inoltrare il
reclamo a
quest’ultimo e che, se le parti non
raggiungono un accordo
o se non viene identificato alcun organismo
ADR compe
tente, il reclamo non sarà trattato;
b) informazioni circa l’organismo o gli
organismi ADR compe
tenti a trattare il reclamo, se indicati
nel modulo di reclamo
elettronico o identificati dalla
piattaforma ODR in base alle
informazioni fornite in detto modulo;
c) nel caso in cui la parte convenuta sia
un professionista, un
invito a dichiarare entro dieci giorni di
calendario:
— se il professionista si impegna o è
tenuto a ricorrere a
uno specifico organismo ADR per la
risoluzione delle
controversie con i consumatori, e
— a meno che non sia tenuto a ricorrere a
uno specifico
organismo ADR, se il professionista è
disposto a ricorrere
a uno o più organismi ADR tra quelli di cui
alla
lettera b);
d) nel caso in cui la parte convenuta sia
un consumatore e il
professionista sia tenuto a ricorrere a uno
specifico organi
smo ADR, un invito a trovare un accordo
entro dieci giorni
di calendario in merito a tale organismo
ADR, oppure, nel
caso in cui il professionista non sia
tenuto a ricorrere a uno
specifico organismo ADR, un invito a
scegliere uno o più
organismi ADR tra quelli di cui alla
lettera b);
e) il nome e le modalità di contatto per il
punto di contatto
ODR nello Stato membro in cui la parte
convenuta è stabi
lita o residente, nonché una breve
descrizione delle funzioni
di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera
a).
4. Al ricevimento delle informazioni di cui
al paragrafo 3,
lettera c) o d), inviate dalla parte
convenuta, la piattaforma ODR
comunica senza indugi e in modo facilmente
comprensibile alla
parte ricorrente, in una delle lingue
ufficiali delle istituzioni
dell’Unione prescelta da tale parte, le
seguenti informazioni:
a) l’informazione di cui al paragrafo 3,
lettera a);
b) nel caso in cui la parte ricorrente sia
un consumatore, in
formazioni circa l’organismo o gli
organismi ADR indicati
dal professionista a norma del paragrafo 3,
lettera c), nonché
un invito a trovare un accordo in merito a
un organismo
ADR entro dieci giorni di calendario;
c) nel caso in cui la parte ricorrente sia
un professionista e tale
professionista non sia tenuto a ricorrere a
uno specifico
organismo ADR, informazioni circa
l’organismo o gli orga
nismi ADR indicati dal consumatore a norma
del paragrafo
3, lettera d), nonché un invito a trovare
un accordo in
merito a un organismo ADR entro dieci
giorni di calendario;
d) il nome e le modalità di contatto per il
punto di contatto
ODR nello Stato membro in cui la parte
ricorrente è stabilita
o residente, nonché una breve descrizione
delle funzioni di
cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera
a).
5. Le informazioni di cui al paragrafo 3,
lettera b), e al
paragrafo 4, lettere b) e c) contengono una
descrizione delle
seguenti caratteristiche di ciascun
organismo ADR:
a) il nome, le informazioni di contatto e
l’indirizzo web del
l’organismo ADR;
b) le tariffe relative alla procedura ADR,
se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui può essere
condotta la procedura
ADR;
d) la durata media della procedura ADR;
e) la natura vincolante o non vincolante
dell’esito della proce
dura ADR;
f) i motivi per cui un organismo ADR può
rifiutare il tratta
mento di una determinata controversia a
norma dell’arti
colo 5, paragrafo 4, della direttiva
2013/11/UE.
6. La piattaforma ODR trasmette
automaticamente e senza
indugio il reclamo all’organismo ADR che le
parti hanno con
cordato di utilizzare a norma dei paragrafi
3 e 4.
7. L’organismo ADR cui è stato trasmesso il
reclamo informa
senza indugio le parti se accetta o rifiuta
di trattare la contro
versia conformemente all’articolo 5,
paragrafo 4, della direttiva
2013/11/UE. L’organismo ADR che ha
accettato di trattare la
controversia informa altresì le parti in
merito alle sue norme
procedurali e, se del caso, sui costi della
procedura di risolu
zione della controversia interessata.
8. Se le parti non riescono a trovare un
accordo su un
organismo ADR entro 30 giorni di calendario
dalla presenta
zione del modulo di reclamo o se
l’organismo ADR rifiuta di
trattare la controversia, il reclamo non
sarà trattato. La parte
ricorrente sarà informata della possibilità
di contattare un assi
stente ODR per ottenere informazioni
generali su altre forme di
ricorso.
Articolo 10
Risoluzione della controversia
Un organismo ADR che ha accettato di
trattare una controver
sia conformemente all’articolo 9 del
presente regolamento:
a) conclude la procedura ADR entro il
termine di cui all’arti
colo 8, lettera e), della direttiva
2013/11/UE;
b) non impone la presenza fisica delle
parti o dei loro rappre
sentanti, a meno che le sue norme
procedurali prevedano
tale possibilità e le parti siano
d’accordo;
c) trasmette senza indugio le seguenti
informazioni alla piatta
forma ODR:
i) la data di ricevimento del fascicolo
relativo al reclamo;
ii) l’oggetto della controversia;
iii) la data della conclusione della
procedura ADR;
iv) l’esito della procedura ADR;
d) non è tenuto a condurre la procedura ADR
tramite la piat
taforma ODR.
Articolo 11
Banca dati
La Commissione adotta le misure necessarie
per istituire e man
tenere una banca dati elettronica per
archiviare le informazioni
trattate a norma dell’articolo 5, paragrafo
4, e dell’articolo 10,
lettera c), tenendo debitamente conto
dell’articolo 13,
paragrafo 2.
Articolo 12
Trattamento dei dati personali
1. L’accesso alle informazioni, inclusi i
dati personali, relative
a una controversia e archiviate nella banca
dati di cui all’arti
colo 11 è concesso, ai fini di cui
all’articolo 10, unicamente
all’organismo ADR cui è stata trasmessa la
controversia confor
memente all’articolo 9. L’accesso alle
stesse informazioni è con
cesso anche ai punti di contatto ODR, nella
misura necessaria,
ai fini di cui all’articolo 7, paragrafi 2
e 4.
2. La Commissione può accedere alle
informazioni trattate
conformemente all’articolo 10 allo scopo di
controllare l’uso e
il funzionamento della piattaforma ODR e di
redigere le rela
zioni di cui all’articolo 21. Essa tratta i
dati personali degli
utenti della piattaforma ODR nella misura
necessaria al funzio
namento e alla manutenzione della
piattaforma ODR, anche ai
fini di controllo dell’uso della
piattaforma ODR da parte degli
organismi ADR e dei punti di contatto ODR.
3. I dati personali riguardanti una
controversia sono archi
viati nella banca dati di cui al paragrafo
1 del presente articolo
solo il tempo necessario per realizzare i
fini per i quali sono
stati raccolti e per garantire che le
persone interessate siano in
grado di accedere ai propri dati personali
allo scopo di esercitare
i propri diritti. Tali dati sono soppressi
automaticamente sei
mesi dopo la data di chiusura della
controversia trasmessa alla
piattaforma ODR conformemente all’articolo
10, lettera c),
punto iii). Detto periodo di detenzione dei
dati si applica anche
ai dati personali contenuti nelle pratiche
nazionali dell’organi
smo ADR o del punto di contatto ODR che
tratta la contro
versia in questione, a eccezione dei casi
in cui le norme proce
durali applicate dall’organismo ADR o le
disposizioni specifiche
della normativa nazionale prevedano un
periodo di detenzione
dei dati più lungo.
4. Ogni assistente ODR è considerato responsabile
del trat
tamento dei dati in relazione alle proprie
attività di trattamento
dei dati a norma del presente regolamento,
conformemente
all’articolo 2, lettera d), della direttiva
95/46/CE, e garantisce
che tali attività siano conformi alle
normative nazionali adottate
in forza della direttiva 95/46/CE nello
Stato membro del punto
di contatto ODR che dispone dell’assistente
ODR.
5. Ogni organismo ADR è considerato
responsabile del trat
tamento dei dati in relazione alle proprie
attività di trattamento
dei dati a norma del presente regolamento,
conformemente
all’articolo 2, lettera d), della direttiva
95/46/CE, e garantisce
che tali attività siano conformi alle
normative nazionali adottate
a norma della direttiva 95/46/CE nello
Stato membro in cui è
stabilito l’organismo ADR.
6. In relazione alle sue responsabilità a
norma del presente
regolamento e al trattamento dei pertinenti
dati personali, la
Commissione è considerata responsabile del
trattamento ai sensi
dell’articolo 2, lettera d), del
regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 13
Riservatezza dei dati e sicurezza
1. I punti di contatto ODR sono soggetti al
segreto d’ufficio
o ad altri vincoli equivalenti di
riservatezza di cui alla legisla
zione dello Stato membro interessato.
2. La Commissione adotta le appropriate
misure tecniche e
organizzative per garantire la sicurezza
delle informazioni trat
tate a norma del presente regolamento,
prevedendo, tra l’altro,
un adeguato controllo dell’accesso ai dati,
un piano di sicurezza
e la gestione degli incidenti riguardanti
la sicurezza, conforme
mente all’articolo 22 del regolamento (CE)
n. 45/2001.
Articolo 14
Informazione dei consumatori
1. I professionisti stabiliti nell’Unione
che operano mediante
contratti di vendita o servizi online e i
mercati online stabiliti
nell’Unione, forniscono nei loro siti web
un link elettronico alla
piattaforma ODR. Tale link deve essere
facilmente accessibile ai
consumatori. I professionisti stabiliti
nell’Unione operanti me
diante contratti di vendita o di servizi
online indicano altresì i
propri indirizzi di posta elettronica.
2. I professionisti stabiliti nell’Unione,
che operano mediante
contratti di vendita o servizi online, che
si sono impegnati o
sono tenuti a ricorrere a uno o più organismi
ADR per la
risoluzione delle controversie con i
consumatori, informano i
consumatori in merito all’esistenza della
piattaforma ODR e alla
possibilità di ricorrere alla piattaforma
ODR per risolvere le loro
controversie. Essi forniscono un link elettronico
alla piattaforma
ODR sui loro siti web e, se l’offerta è
fatta mediante posta
elettronica, nella posta elettronica
stessa. Le informazioni sono
fornite altresì, se del caso, nelle
condizioni generali applicabili ai
contratti di vendita e di servizi online.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo
non pregiudicano
l’articolo 13 della direttiva 2013/11/UE e
le disposizioni relative
all’informazione dei consumatori sulle
procedure di ricorso ex
tragiudiziale contenute in altri atti
giuridici dell’Unione, che si
applicano in aggiunta al presente articolo.
4. L’elenco degli organismi ADR di cui
all’articolo 20, para
grafo 4, della direttiva 2013/11/UE e i
relativi aggiornamenti
sono pubblicati nella piattaforma ODR.
5. Gli Stati membri garantiscono che gli
organismi ADR, i
centri della rete dei Centri europei dei
consumatori, le autorità
competenti definite all’articolo 18,
paragrafo 1, della direttiva
2013/11/UE e, se del caso, gli organismi
designati a norma
dell’articolo 14, paragrafo 2, della
direttiva 2013/11/UE forni
scano un link elettronico alla piattaforma
ODR.
6. Gli Stati membri incoraggiano le
associazioni dei consu
matori e le associazioni di imprese a
fornire un link elettronico
alla piattaforma ODR.
7. Qualora i professionisti siano tenuti a
fornire informazioni
conformemente ai paragrafi 1 e 2 e alle
disposizioni di cui al
paragrafo 3, ove possibile forniscono tali
informazioni congiun
tamente.
Articolo 15
Ruolo delle autorità competenti
L’autorità competente di ciascuno Stato
membro valuta se gli
organismi ADR stabiliti in detto Stato
membro rispettano gli
obblighi stabiliti dal presente
regolamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un
comitato. Esso è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n.
182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si
applica l’articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si
applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011.
4. Se il parere del comitato a norma dei
paragrafi 2 e 3 deve
essere ottenuto tramite procedura scritta,
la procedura si con
clude senza risultati qualora, entro il
termine per la presenta
zione del parere, il presidente lo decida o
la maggioranza sem
plice dei membri del comitato lo richieda.
Articolo 17
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commis
sione alle condizioni stabilite nel
presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di
cui all’articolo 8, para
grafo 3, è conferito per un periodo
indeterminato a decorrere
dall'8 luglio 2013.
3. La delega di potere di cui all’articolo 8,
paragrafo 3, può
essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega di
potere ivi specificata. Gli effetti della
decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della
decisione nella Gaz
zetta ufficiale dell’Unione europea o da
una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne
dà contestualmente notifica al Parlamento
europeo e al Consi
glio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo
3, entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consi
glio hanno sollevato obiezioni entro il
termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o
se, prima della sca
denza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio
hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di due
mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 18
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina
sanzionatoria appli
cabile in caso di violazione del presente
regolamento e adottano
tutti i provvedimenti necessari per
assicurarne l’applicazione. Le
sanzioni previste devono essere effettive,
proporzionate e dis
suasive.
Articolo 19
Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004
Nell’allegato del regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio (1
) è aggiunto il punto seguente:
«21. Regolamento (UE) n. 524/2013 del
Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla
risoluzione
delle controversie online per i consumatori
(regola
mento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165
del
18.6.2013, pag. 1): articolo 14.»
Articolo 20
Modifica della direttiva 2009/22/CE
La direttiva 2009/22/CE del Parlamento
europeo e del Consi
glio (2
) è così modificata:
1) all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e
all’articolo 6, paragrafo 2,
lettera b), i termini «le direttive
elencate nell’allegato I» sono
sostituiti con i termini «gli atti
dell’Unione elencati nell’alle
gato I»;
2) nel titolo dell’allegato I, i termini
«ELENCO DELLE DIRET
TIVE» sono sostituiti con i termini «ELENCO
DEGLI ATTI
DELL’UNIONE»;
3) all’allegato I è aggiunto il punto
seguente:
«15. Regolamento (UE) n. 524/2013 del
Parlamento euro
peo e del Consiglio, del 21 maggio 2013
sulla risolu
zione delle controversie online per i
consumatori (re
golamento sull’ODR per i consumatori) (GU L
165 del
18.6.2013, pag. 1): articolo 14.»
Articolo 21
Relazioni
1. Ogni anno e per la prima volta un anno
dopo l’inizio
della fase operativa della piattaforma ODR,
la Commissione
riferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito al fun
zionamento della piattaforma ODR.
2. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente
ogni tre anni, la
Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio una
relazione sull’applicazione del presente
regolamento, in partico
lare per quanto riguarda la facilità d’uso
del modulo di reclamo
e l’eventuale necessità di adeguamento
delle informazioni elen
cate nell’allegato del presente
regolamento. Tale relazione è cor
redata, se del caso, di opportune proposte
di modifica del pre
sente regolamento.
3. Se le relazioni di cui ai paragrafi 1 e
2 devono essere
presentate nello stesso anno, deve essere
presentata un’unica
relazione congiunta.
Articolo 22
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore
il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del
l’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a
decorrere dal 9 gen
naio 2016, a eccezione delle seguenti
disposizioni:
— l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo
7, paragrafi 1 e 5, che si
applicano a decorrere dal 9 luglio 2015,
— l’articolo 5, paragrafi 1 e 7, l’articolo
6, l’articolo 7, para
grafo 7, l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e
gli articoli 11, 16 e
17, che si applicano a decorrere dall'8
luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
L. CREIGHTON
ALLEGATO
Informazioni da fornire per la
presentazione di un reclamo
1) indicare se la parte ricorrente è un
consumatore o un professionista;
2) il nome, l’indirizzo e-mail e
l’indirizzo geografico del consumatore;
3) il nome, l’indirizzo e-mail, il sito web
e l’indirizzo geografico del professionista;
4) il nome, l’indirizzo e-mail e
l’indirizzo geografico del rappresentante della parte ricorrente, se del caso;
5) la lingua o le lingue della parte
ricorrente o del rappresentante, se del caso;
6) la lingua della parte convenuta, se
nota;
7) il tipo di beni o servizi cui fa
riferimento il reclamo;
8) indicare se il bene o servizio è stato
offerto dal professionista e ordinato dal consumatore su un sito web o tramite
altri mezzi elettronici;
9) il prezzo dei beni o servizi acquistati;
10) la data di acquisto dei beni o servizi
da parte del consumatore;
11) indicare se il consumatore ha
contattato direttamente il professionista;
12) indicare se la controversia è o è stata
precedentemente presa in considerazione da un organismo ADR o da un
organo giurisdizionale;
13) il tipo di reclamo;
14) la descrizione del reclamo;
15) se la parte ricorrente è un
consumatore, gli organismi ADR che il professionista è tenuto o si è impegnato
a
utilizzare conformemente all’articolo 13,
paragrafo 1, della direttiva 2013/11/UE, se noti;
16) se la parte ricorrente è un
professionista, l’organismo o gli organismi ADR che il professionista si
impegna o è tenuto
a utilizzare.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di
ufficialità.