=> Trib. Varese,
12 luglio 2012
Le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno
linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che
l’omologa incida sulla natura del patto; ne discende che la previsione
di cui all’art.12 d.lgs. n. 28 del 2012 va riferita, per l’appunto,
all’accordo (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi.
Trattasi di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto
comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere che l’iscrizione
sia, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione
devono essere riferiti all’accordo e non al decreto; interpretazione – che presenta
delle aporie (la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale) – che
discende dalla scelta del legislatore finalizzata ad evitare che l’accesso
all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere
espressamente la garanzia nell’accordo (1).
(I)
Si veda l’art. 12 Decreto legislativo n. 28
del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 118/2012
Tribunale di Varese
12 luglio 2012
Decreto
Ai sensi dell’art.12 comma II, del d.lgs.. 28/2010, il verbale di
accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca.
Nell’alveo della mediazione, le parti – concludendo il negozio compositivo
della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza
che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui
all’art.12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo (eventualmente
contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi.
Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere
effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta
con l’accordo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di
una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola
l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto,
giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti
all’accordo e non al decreto.
E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie: la base è
volontaria ma la garanzia è giudiziale; d’altro canto, trattasi di scelta del
legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno
dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia
nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo
giudiziale.
Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione.
P.Q.M.
Ordina al Conservatore di provvedere alla
iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente.
Si comunichi.
Nulla sulle spese.
Decreto Esecutivo
Varese, 12.7.2012
Il giudice
rel.
dr.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente
Dr. Giuseppe Buffone