=> Trib. Vasto, 5 luglio 2012
Letto l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28 e ritenuto
che la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle
parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della
medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate
nel corso del giudizio, il giudice invita i
difensori e le parti ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia,
ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione a condizione che il regolamento
dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di
formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare –
l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti (I).
Si ritiene che nella scelta dell’organismo di mediazione le parti si
rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del
potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n.
28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole
tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del
mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde
richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari:
·
frustrano lo spirito
della norma (che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un
accordo);
·
non consentono al giudice
di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato
decreto, in materia di spese
processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a
disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli (II).
La formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore –
tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed
anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un
passaggio fondamentale della procedura di mediazione.
Le recenti disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando
l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per
violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il
comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo:
[…] c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, confermano la tendenza del legislatore
ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti
processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale
della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente
la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una
proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post
con il provvedimento giudiziale di definizione della lite (III).
(I)
Si veda l’art. 5, comma 2 Decreto legislativo n. 28
del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(II)
Si vedano gli artt. 11 e 13 Decreto legislativo n. 28
del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(III)
Si veda Decreto legge n. 83/2012:escluso l’indennizzo per irragionevole durata del processo in caso diprovvedimento del giudice coincidente con la proposta conciliativa rifiutata,
in Osservatorio Mediazione Civile n. 97/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 115/2012
Tribunale di Vasto,
5 luglio 2012
Ordinanza
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;
letti gli atti e la documentazione di causa;
viste le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo
istruttorio e decisorio;
rilevata la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo
le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal
Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire
un miglior accesso alla giustizia;
letto l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28;
ritenuto che la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il
comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a
soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto
delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;
ritenuto, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di
mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga
clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo
comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando
l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo
detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano
concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo
spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di
un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle
disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese
processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a
disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;
ritenuto che la formulazione di una proposta di conciliazione da parte
del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo
amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse –
costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù
valorizzato dalle recenti disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale –
modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha
introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è
riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all’articolo 13, primo
comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò
confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento
meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla
coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui
individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o,
comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del
mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di
definizione della lite;
P.Q.M.
invita i difensori e le parti ad attivare la
procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un
qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente nel
circondario del Tribunale di Vasto, purché regolarmente iscritto nell’apposito
registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi
dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento
dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di
formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare –
l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
assegna alle parti termine di giorni quindici per la
presentazione della domanda di mediazione;
rinvia la causa, per il prosieguo, all’udienza del ---;
invita le parti a comunicare all’Ufficio l’esito
della procedura prima della prossima udienza;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della
presente ordinanza per intero.
Vasto, 5 luglio 2012.
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pasquale
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.