=> Giudice di pace, Salerno, 2 luglio 2012
In caso di
controversia soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria, anche
in caso di domande avanzate da soggetti diversi dall'attore va applicata la
disciplina di cui all’art. 5 primo comma d.lgs. n. 28/2010, giacché la legge non
distingue fra domanda dell’attore e domanda riconvenzionale del convenuto (o
del terzo).
In caso di
controversia soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria, ritenuto
che nella fattispecie sussista una condizione di procedibilità della domanda, e
che conseguentemente parte attorea avrebbe dovuto preliminarmente esperire il procedimento
di mediazione indicato da quest’ultima norma, si deve assegnare un termine per
l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza per una data successiva alla scadenza del
termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs 28/2010,
(che nel caso di specie risulterà decorrere
dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice – ai sensi del secondo
comma del predetto art. 6 (I).
(I)
Si vedano gli artt. art. 5, comma 1
e 6 Decreto legislativo n. 28
del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 112/2012
Giudice di pace di Salerno
2 luglio 2012
…Omissis…
considerato che
ai sensi del d.lgs. 4.3.2010 n. 28 sono soggette a procedimento di mediazione
obbligatoria le controversie in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari;
rilevato che la
domanda giudiziale:
- ha ad oggetto
una delle materie di cui al primo comma dell’art.5 del d.lgs. n.28/10;
- è stata
proposta in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni del citato
decreto legislativo;
- ed è quindi
soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria;
ritenuto che
conseguentemente parte attorea avrebbe dovuto preliminarmente esperire il
procedimento di mediazione indicato da quest’ultima norma;
ritenuto che
anche in caso di domande avanzate da soggetti diversi dall’attore va applicata
la disciplina di cui all’art.5 primo comma d.lgs. N. 28/2010 giacché la legge
non distingue fra domanda dell’attore e domanda riconvenzionale del convenuto
(o del terzo);
ritenuto che
dagli atti non risulta esperito il procedimento di mediazione;
considerato
che, ai sensi del citato art. 5, 1° comma, D.Lgs 28/2010, “L’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale”, con la precisazione che “L’improcedibilità deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre
la prima udienza” e che alla stregua di tali previsioni
normative è, pertanto, imposto a questo giudice il rilievo d’ufficio
dell’improcedibilità della domanda;
considerato che
il predetto art. 5, 1° comma, prevede inoltre che “Il giudice ove rilevi che
la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione”;
ritenuto che
nella fattispecie sussista una condizione di procedibilità della domanda,
dovendosi, quindi assegnare un termine per l’inizio del procedimento di
mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza per una data
successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6,
comma 1, del D.Lgs 28/2010, (che nel caso di specie risulterà decorrere dal
termine di quindici giorni assegnato dal giudice – ai sensi del secondo comma
del predetto art. 6 );
evidenziato,
inoltre, che per espressa previsione dello stesso art. 6, 2° comma, su citato,
il termine previsto dal comma 1 “…anche nei casi in cui il giudice dispone
il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1
dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”, sicché il computo
inerente la determinazione della data per la fissazione dell’udienza deve
prescindere dalla considerazione della sospensione feriale dei termini;
atteso che si
procede, nei termini suesposti, nell’ambito del primo comma di cui all’art.5
d.lgs.n. 28/2010, di talché in ogni caso la parte sottopostavi dovrà comparire
davanti al mediatore (cfr.art.3 DM 145/2011, il mediatore svolge l'incontro con
la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in
mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di
conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata
partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal
mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo); e che
in caso di mancata partecipazione alla convocazione, senza giustificato motivo,
il Giudice condanna la parte assente al pagamento di una somma corrispondente
all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio,art.8 d.lgs.
n.28/10 come modificato dalla L. n. 148/2011);
ritenuto
opportuno:
- fissare
il termine fino al quindicesimo giorno da oggi per depositare presso un
organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che
per prima vi proceda, la domanda di cui all’art.5 primo e secondo comma del
d.lgs.n.28/2010;
- avvertire le
parti che, in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
obbligatoria, la domanda sarà dichiarata improcedibile;
P.Q.M.
- invita le
parti alla media-conciliazione della controversia sulla domanda;
- invita i
difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza
nei termini di cui all’art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010;
- informa le
parti che l’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al
mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e
che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita
che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione
al versamento all’Erario di una somma parti al contributo unificato dovuto per
il giudizio;
- dispone la
comparizione delle parti personalmente in mancanza di esperimento della
media-conciliazione;
- fissa termine fino al quindicesimo giorno da oggi (o dalla
comunicazione della presente ordinanza) per depositare presso un organismo di
mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi
proceda, la domanda di cui all’art.5 del d.lgs.n.28/2010;
- rinvia
all’udienza del ........... ora di rito, per l’eventuale prosecuzione del
giudizio e/o per i provvedimenti consequenziali.
Salerno, addì 2
luglio
2012
Il Giudice di
pace
Avv. Luigi
Vingiani
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere
di ufficialità.