DIRITTO D'AUTORE


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28 maggio 2012

88/12. Informativa sulla mediazione, opposizione ad ingiunzione di pagamento, atto introduttivo, mancata allegazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 88/2012)

=> Trib. Roma 14 aprile 2012

La mancata allegazione alla copia notificata del ricorso dell'informativa di cui all’art 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010, comporta, ai sensi della norma richiamata, l’informativa ad opera del giudice della facoltà della parte di chiedere la mediazione, senza tuttavia incidere sulla relativa costituzione in giudizio (caso di ricorso in riassunzione, per motivi di competenza, in seguito all’ottenimento di decreto ingiuntivo ed all’opposizione dell’ingiunto).

(1) Si veda art. 4, comma 3, Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 88/2012

Tribunale di Roma
sezione VI
14 aprile 2012
Sentenza

- Rilevato che, con ricorso in riassunzione depositato il 25/10/10, il Comune di Roccalbegna (di seguito Comune) ha dedotto che
a) ha ottenuto dal Tribunale di Grosseto decreto ingiuntivo nei confronti della --- per il pagamento della somma di Euro 37.143,09, oltre interessi e spese;
b) a seguito dell'opposizione spiegata dalla ---, il Tribunale di Grosseto ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma dinanzi al quale ha rimesso le parti ex art. 21 e art. 50 c.p.c.;
che il Comune ha reiterato le conclusioni già precisate, sollecitando la reiezione dell'avversa domanda, la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna della società al pagamento della somma di Euro 37.143,09, dovuta dalla controparte a titolo di canoni relativi alla locazione dell'immobile sito in Roma, Via Archimede 112;

- rilevato che, costituendosi, la --- ha i) dedotto la "inesistenza della procura ad litem in capo al difensore della ricorrente", ii) rappresentato che la propria documentazione era depositata presso gli uffici della Alliance srl in Varese e hanno formato oggetto di sequestro nell'ambito di un'indagine penale nei confronti di terzi e iii) contestato la legittimazione passiva in capo ad essa esponente, stanti l'intervenuta cessione del contratto di locazione e la conseguente liberazione del cedente ex art. 1408 cod. civ.;
che, pertanto, la --- ha chiesto al Tribunale adito, "in via preliminare, (di) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione avversaria; (di) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie"; "in stretto subordine, (di) conceder(l)e termine ex art. 153 c.p.c. onde effettuare una compiuta difesa una volta ottenuta la restituzione dei documenti inerenti la presente controversia"; "nel merito, (di) rigettare le avversarie domande ..."; "in stretto subordine, nella denegata ipotesi in cui a qualsivoglia titolo venisse ritenuta fondata la pretesa ex adverso azionata, (di) dichiarare l'intervenuta parziale compensazione rispetto agli importi reclamati dal Comune ... con la somma costituente il deposito cauzionale versato ... così come ex contractu rivalutata";

- rilevato, innanzitutto, che la dedotta inammissibilità/improcedibilità delle domande formulate dal Comune viene dalla società ricondotta all'intervenuta revoca del decreto ed alla connessa "implicita declaratoria di invalidità del(lo) ... stesso", revoca e declaratoria cui conseguirebbe la non riproponibilità ad opera del creditore delle medesime conclusioni rassegnate nel giudizio di opposizione; che l'argomento non pare decisivo dal momento che, a prescindere da ogni altra considerazione, il Comune ha chiesto, fra l'altro, anche la condanna della società al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, ciò che sottende la richiesta dell'accertamento della fondatezza delle ragioni di credito fatte valere; che, quanto alla dedotta inesistenza della procura, poi, la resistente asserisce che il mandato, apposto a margine del decreto poi revocato, non è stato nuovamente conferito al legale del Comune;
che anche questo argomento non convince in quanto, quando a norma dell'art. 50, c.p.c., la riassunzione della causa, disposta a seguito della declaratoria di incompetenza, dinanzi al giudice dichiarato competente, avviene come nel caso in esame nel termine prescritto, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria (cfr. tra le altre Cass. 08/19030);
che, nel quadro della unitarietà e della connessa conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente, deve escludersi la necessità di una nuova procura alle liti ai fini della riassunzione del giudizio che l'originario difensore è abilitato a promuovere sulla base della iniziale procura (cfr Cass. 98/9890);
che, per quanto sopra, vanno escluse le dedotte nullità dell'atto introduttivo e invalidità della costituzione del Comune, nonché la conseguente inammissibilità dell'azione; che, inoltre, senza farne discendere conseguenze, la società ha fatto constare anche la "difformità fra l'elezione di domicilio in Roma presso lo studio di un legale quivi esercente- contenuta nell'epigrafe del ricorso in riassunzione- e l'elezione di domicilio in Grosseto presso lo studio del procuratore costituito contenuta nella procura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo" (cfr. memoria pag. 6), ciò che può tradursi, al limite, ove si ravvisi la denunciata irregolarità della procura conferita, nell'identificazione dell'elezione di domicilio presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita;
che, ancora, la mancata allegazione alla copia notificata del ricorso dell'informativa di cui all'art 4, comma 3, D.Lgs. n. 28 del 2010, comporta, ai sensi della norma richiamata, l'informativa ad opera del giudice della facoltà della parte di chiedere la mediazione, senza tuttavia incidere sulla relativa costituzione in giudizio; che non può accedersi alla chiesta rimessione in termini, anche in considerazione del fatto che, con decreto del 2/2/11, il PM presso il Tribunale di Milano ha disposto la restituzione delle cose sequestrate in data 1/4/08 (cfr doc 5 fascicolo resistente), cose fra le quali non è dato peraltro sapere se si trovasse il contratto di cessione, e che l'unico documentato tentativo del G. di riottenere la riconsegna risale al 10/2/11 (cfr doc 6 fascicolo resistente), restamdo la successiva inerzia non giustificata; che, infine, occorre esaminare il dedotto difetto di legittimazione passiva della Meteor sas, difetto in tesi connesso all'intervenuta cessione del contratto locatizio in favore di Cit Invest srl ed alla conseguente liberazione del cedente ex art. 1408 cod. civ.; che l'eccezione non pare idonea a paralizzare l'avversa domanda, dovendosi al riguardo, osservare che A) la cessione del contratto richiede la stessa forma prevista per la validità del contratto ceduto; B) in quanto intercorrente con un ente pubblico, il contratto locatizio ha richiesto la forma scritta ad substantiam, non essendo configurabile un impegno della pubblica amministrazione desumibile per facta concludentia; C) il consenso del Comune quale locatore ceduto, non provato dalla produzione del contratto trilatero di cessione, non è, per quanto sopra esposto ai punti A e B, desumibile dalle richieste di aggiornamento del canone inviate alla Cit Invest srl (cfr fascicolo del monitorio), dal Comune giustificate con riferimento ad una espressa richiesta dell'odierna resistente per motivi di contabilità interna; che a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione testé esaminata milita, peraltro, anche la considerazione che lo sfratto per morosità è stato convalidato nei confronti dell'odierna resistente (cfr doc nel fascicolo del Comune);
che, tanto premesso in punto di an e considerata l'assenza di contestazioni in merito al quantum della richiesta avanzata, la --- va condannata al pagamento della somma di Euro 37.143,09, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo; che dalla somma indicata non va detratto il deposito cauzionale, costituito in ragione di L. 8.400.000 'mediante fideiussione ... (da) svicolar(si) dopo la riconsegna dei locali' (cfr contratto inter partes, art 14), fideiussione della quale non è nemmeno allegata la relativa escussione;

- rilevato che le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e vanno poste a carico della resistente secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

- rilevato che appare congruo il termine di gg 10 per il deposito della sentenza;

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

1) condanna la --- al pagamento in favore del Comune della somma di Euro 37.143,09, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;

2) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 920,00 per competenze ed Euro 178,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;

3) fissa in 10 giorni il termine per il deposito della sentenza.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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