=> Trib. Bari, 16 aprile 2012
Invitando il giudice le parti a procedere alla mediazione a norma dell’art. 5, comma 2 d.lgs. 28/2010, il giudice le invita, in particolare, a riferire per l’udienza di prosieguo se intendono avvalersi o meno della possibilità di mediazione, come sollecitabile dal giudice, ricordando loro che (1):
- il foro di mediazione – in caso di adesione all’invito - dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di un’istanza comune;
- in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l’Organismo adito per primo;
- l’Organismo scelto dovrà trovarsi nel circondario di competenza dell’intestato Tribunale.
Apprezzato come l’ampiezza del rinvio all’udienza ex art. 190 c.p.c. (2), come si prospetterebbe nel prosieguo, renda fin d’ora preferibile per le parti esperire prima di tale udienza i tentativi conciliativi che riterranno utili, rendendone noto – ove lo vogliano ed ove possibile – l’esito favorevole o prossimo a conclusione, con l’anticipo reso opportuno anche dal principio di oralità della trattazione ai sensi dell’art. 180 c.p.c., si ritiene come possa applicarsi alla vicenda in esame l'invito a procedere alla mediazione facoltativa; invito reso “doveroso”:
- dalla natura delle questioni preliminari (3);
- dalle stesse questioni in fatto, originate da un illecito attinente alla circolazione stradale (ovvero da una delle materie per le quali, a decorrere dal 21.3.2012, è entrata in vigore la media conciliazione obbligatoria);
- dall’inevitabile intervallo di tempo che intercorrerà fra la presente fase processuale e l’udienza di decisione (Cfr. Tribunale di Siena, ordinanza del 28.11.2011, gi dr Stefano Caramellini, e Tribunale di Varese, ordinanza del 6.7.2011, dr. Giuseppe Buffone).
(1) Si veda art. 5, comma 2, Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Si veda l’art. 190 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com); si vedano anche gli artt. 273 o 274 c.p.c.
(3) Fattispecie: caso appello avverso di sentenza emessa dal giudice di pace nell’ambito di due cause riunite ex art. 273 c.p.c., pendenti fra le stesse parti ed aventi identica causa petendi (unico fatto illecito – incidente stradale) nel quale, in via incidentale, si deduceva l’inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni alla persona per non avere l’attore formulato, con la prima richiesta risarcitoria, riserva di richiedere il risarcimento dei danni fisici in separato giudizio e rimarcando, per altro verso, di avere già per tempo proposto (nel primo giudizio) domanda riconvenzionale per estendere l’accertamento all’intera area del danno dedotto; aspetti preliminari che incidono sul piano dei motivi dell’appello, determinando il superamento di quelli che presuppongono l’esistenza di due cause riunite, allorché si pone in discussione la forma stessa della riunione (ex artt. 273 o 274 c.p.c.) e l’articolazione di distinti mezzi istruttori.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 89/2012
Tribunale di Bari
Sez. distaccata di Modugno
16 aprile 2012
Ordinanza
…omissis…
- considerato che la sentenza gravata di appello è stata emessa dal Giudice di pace nell’ambito di due cause riunite ex art. 273 cpc, pendenti fra le stesse parti ed aventi identica causa petendi (unico fatto illecito), e che, sebbene in una (n. ---) il sig. --- abbia chiesto il risarcimento dei danni materiali e nell’altra (n. ---) di quelli alla persona, entrambi derivantigli dall’unico sinistro dedotto, le varie voci non corrispondono ad una pluralità di petitum, ma sono categorie interne o specificazioni quantitative di un petitum che resta unico (1);
- osservato come, nel solco dei principi dell’unitarietà del diritto al risarcimento del danno e della naturale infrazionabilità del giudizio di liquidazione dei danni derivati da un unico fatto causativo, il titolare del diritto può legittimamente scegliere di agire per il ristoro di alcune soltanto delle "voci", ed è ammissibile la domanda con la quale il danneggiato in un sinistro stradale chieda dinanzi al Giudice di pace il risarcimento del solo danno alle cose, purché faccia espressa riserva di domandare in un successivo giudizio il risarcimento del danno alla persona, ferma però, in questi casi, la facoltà del convenuto chiedere, in via riconvenzionale, che l’accertamento si estenda all’intera area del danno subìto dall’attore (2);
- rilevato come la compagnia di assicurazioni, muovendo appello incidentale, lamenta l’inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni alla persona (nella causa n. ---) per non avere formulato il sig. ---, con la prima richiesta risarcitoria (nella causa n. ---), riserva di richiedere il risarcimento dei danni fisici in separato giudizio (3), rimarca, per altro verso, di avere essa stessa già per tempo proposto, nel giudizio n. ---, domanda riconvenzionale per estendere l’accertamento all’intera area del danno dedotto, come infine pone in evidenza il disagio patito per avere articolato difese in più giudizi con aggravio di spese (4);
- ritenuto che gli aspetti preliminari evidenziati inciderebbero sul piano dei motivi dell’appello, determinando il superamento di quelli che presuppongono l’esistenza di due cause riunite – allorché si pone in discussione la forma stessa della riunione (ex artt. 273 o 274 cpc) e l’articolazione di distinti mezzi istruttori (testimonianze e fotografie) – e rimanendo procedibili soltanto quelli afferenti la valutazione dei mezzi di prova raccolti nella prima causa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, e la regolamentazione delle spese di lite in primo grado (5);
- evidenziato, allora, come meritino riflessione pure i seguenti aspetti: 1) la CTU, è noto, non è un mezzo di prova in senso proprio e spetta al giudice di merito stabilire se essa sia necessaria o opportuna, fermo l’onere probatorio a carico delle parti (6); 2) le allegazioni e prove devono offrirsi, innanzi al Gdp, nel rispetto delle preclusioni del rito applicato (art 320 cpc), ossia entro l’udienza di trattazione; 3) allorquando sia raggiunta, in base all'istruzione probatoria esperita, in ossequio al principio riconosciuto dall’art. 209 cpc, la certezza degli elementi necessari per la decisione (7), il giudice deve dichiarare la causa matura per la decisione, nel rispetto dei principi del giusto processo e dell’economia processuale (8);
- apprezzato inoltre come l’ampiezza del rinvio all’udienza ex art. 190 c.p.c. (9), come si prospetterebbe nel prosieguo, renda fin d’ora preferibile per le parti esperire prima di tale udienza i tentativi conciliativi che riterranno utili, rendendone noto – ove lo vogliano ed ove possibile – l’esito favorevole o prossimo a conclusione, con l’anticipo reso opportuno anche dal principio di oralità della trattazione ai sensi dell’art. 180 cpc;
- ritenuto, in particolare, come possa altresì applicarsi alla vicenda in esame l'invito a procedere alla mediazione facoltativa, formalizzato dal legislatore nell’art. 5, comma II, d.lgs. 28/2010, invito reso “doveroso” non solo dalla natura delle questioni preliminari appena esposte ma in ultima analisi dalle stesse questioni in fatto, originate da un illecito attinente alla circolazione stradale, ovvero da una delle materie per le quali, a decorrere dal 21.3.2012, è entrata in vigore la media conciliazione obbligatoria, nonché dall’inevitabile intervallo di tempo che, come sopra anticipato, intercorrerà fra la presente fase processuale e l’udienza di decisione (10).
p.q.m.
rinvia la causa all’udienza del --- per la precisazione delle conclusioni;
visti gli artt. 175 e 180 cpc, invita le parti, ove possibile, a comunicare l'eventuale successo delle trattative stragiudiziali, con nota congiunta ovvero fax da depositarsi in Cancelleria (o a depositare l'eventuale istanza di sospensione ex art. 296 cpc per la definizione delle medesime) con congruo anticipo rispetto all’udienza fissata per il prosieguo, ovvero entro e non oltre il ---;
visto l’art. 5, co.2 d.lgs. 28/2010, invita le parti a procedere alla mediazione nelle debite forme previste dalla Legge. Le invita, in particolare, a riferire per l’udienza di prosieguo se intendono avvalersi o meno della possibilità di mediazione, come sollecitabile dal giudice, ricordando loro che il foro di mediazione – in caso di adesione all’invito - dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di un’istanza comune;
in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l’Organismo adito per primo. L’Organismo scelto dovrà trovarsi nel circondario di competenza dell’intestato Tribunale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Modugno, 16.4.2012.
Il Giudice
d.ssa Mirella Delia
1. Cfr. Cass. 26.11.1991, n. 12683; Cass. 12.8.1988, n. 4943.
2. Cfr. Cass. 27.10.1998, n. 10702.
3. Ved. l’atto di citazione in primo grado.
4. Cfr. da ultimo Cass. 22.12.2011, n. 28286 in tema di abuso del processo e frazionamento della
domanda risarcitoria nascente da fatto illecito in materia di circolazione stradale, a conferma della
ormai nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 23726 del 15.11.2007.
5. Rispettivamente i punti 4), 5) e 6) dell’atto di appello principale.
6. Cfr. Cass. 3.4.1998, n.3423.
7. Cfr. Cass. 8.10.1998, n. 9942. Ai fini poi della legittimità dell’esercizio del potere di dichiarare
chiusa l’assunzione della prova, ex art. 209 cpc, da parte del giudice, la circostanza che non vi sia
stata richiesta di chiusura anticipata dell’assunzione medesima da parte dei difensori delle parti è
irrilevante, trattandosi di potere il cui esercizio è insindacabile in sede di legititmità.
8. Che anzi è lo stesso legislatore ad esprimere in altre norme del codice di rito l’invito ad una
gestione dei mezzi istruttori e processuali tutti secondo un principio di sana economia e di lealtà
processuale, addirittura sanzionando con il criterio della cd causalità la parte che abbia dato
ingiustamente causa alle spese, se eccessive e/o superflue, gravandola delle stesse e ciò anche nel
caso in cui sia rimasta vittoriosa (totalmente o parzialmente) rispetto all’azione proposta in
giudizio, secondo il combinato disposto degli artt. 88 e 92 cpc, (Cass. n. 2174/1986; n.1038/1967;
cfr pure n. 10478/2004). Per altro verso, poi, il legislatore scoraggia sempre più le cd liti
temerarie, consapevole che il solo dovere difendersi in un giudizio civile, affrontandone
comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata
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della pendenza e incertezza di soluzione, costituisca un obiettivo pregiudizio, offrendo con la
recente Legge 69/2009 – che ha inserito un ultimo comma all’art. 96 c.p.c. – un ulteriore rimedio,
ossia, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche
d’ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata (Cass.
11 febbraio 2011 n. 5300).
9. Invero, ai fini dell'individuazione della data della prossima udienza, si dà atto che pendono sul
medesimo ruolo monocratico numerosissime cause, per la maggior parte ultraquinquennali e
alcune ultradecennali o prossime a divenirlo, alla cui istruzione o decisione deve essere data
precedenza, alla luce di quanto esposto nel Programma per la gestione dei procedimenti civili
2011 – 2012 in ottemperanza dell’art. 37, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio
2011, n. 111, ovvero nella Relazione Presidenziale n. 2740 del 25.07.2011, e nelle altrettanto
significative note Presidenziali prot. n. 2627 del 1.7.2008 e n. 4153 del 12.11.2009, ove il
Presidente del Tribunale, dr. Vito Savino, ha rappresentato ai magistrati l’esigenza, monitorata
dallo stesso Ispettorato del Ministero della Giustizia, di provvedere allo smaltimento del
contenzioso civile pendente di più risalente iscrizione (dal 2001 a ritroso) al più presto,
contestualmente elencando alcune particolari regole di gestione, fra cui quella di impegnarsi
nell’esperimento dei tentativi di conciliazioni, con esposizione dei giudici stessi nella
prospettazione di sbocchi oggettivi dei procedimenti.
10. Cfr. Tribunale di Siena, ordinanza del 28.11.2011, gi dr Stefano Caramellini, e Tribunale di
Varese, ordinanza del 6.7.2011, dr. Giuseppe Buffone.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.