DIRITTO D'AUTORE


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25 maggio 2012

87/12. Procedimento per convalida di sfratto, mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2012)

=> Trib. Palermo 13 aprile 2012

Per il procedimento per convalida di sfratto il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito (1).

È onere della parte avviare il procedimento di mediazione all’esito del mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c. (3); di conseguenza la verifica di cui all’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 andrà operata solo all’udienza fissata ex art. 667 c.p.c. (nel caso di specie l’intimante aveva dato prova di avere avviato il procedimento di mediazione, seppur dopo l’udienza calendata appunto ex art. 667 c.p.c. – udienza in seno alla quale va avviato il meccanismo di “sanatoria” previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 – con la conseguenza che la questione della procedibilità della domanda deve ritenersi superata, potendosi cioè procedere oltre).

(1) Si veda art. 5, comma IV, Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) In tema di mediazione in materia di locazione si veda L’obbligatorietà della media-conciliazione nel processo locatizio ex art. 447-bis in Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(3) Si veda art. 667 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2012

Tribunale di Palermo
sez. II Civile
13 aprile 2012
Ordinanza

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 02/4/2012 nel procedimento n. ---;

vista la documentazione versata, e le deduzioni delle parti in ordine all’avvio del procedimento di mediazione dopo l’udienza di discussione, fissata a seguito del mutamento del rito in speciale locatizio;

ricordato che a mente del disposto di cui all’art. 5 IV co. d.lvo 28/2010 la necessità del tentativo di mediazione è esclusa nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

osservato allora che per il procedimento per convalida di sfratto (quale quello di specie) il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito;

considerato perciò che va condiviso l’orientamento secondo cui è onere della parte (nel caso di specie, rammentato dal giudice in sede di mutamento del rito) avviare il procedimento di mediazione all’esito del mutamento del rito, e di conseguenza la verifica di cui al 1° comma del citato art. 5 andrà operata solo all’udienza fissata ex art. 667 c.p.c.;

rilevato che nel caso di specie la società intimante ha dato prova di avere avviato il procedimento di mediazione, seppur dopo l’udienza del 21 dicembre
2011, calendata appunto ex art. 667 c.p.c., atteso che è questa l’udienza in seno alla quale va appunto avviato il meccanismo di “sanatoria” previsto dal più volte citato art. 5;
ritenuto, pertanto, che la questione della procedibilità della domanda (su cui le parti erano state invitate a dedurre alla udienza del 1° febbraio 2012) deve ritenersi superata, potendosi cioè procedere oltre;

viste le istanze istruttorie formulate, ammette, siccome rilevante, la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente-intimante con la memoria depositata il 25.11.2011 (e ad esclusione del primo articolato, ex art. 2722 c.c.), e limitando a due i testi da escutere, mentre non ammette la prova testi della resistente, non vertendo su circostanze specifiche in fatto;

P.Q.M

disattesa allo stato ogni altra, diversa istanza, fissa per la prosecuzione l’udienza del 25 giugno 2012 ore 11:00, per l’espletamento della prova ammessa.

Palermo, 13/4/2012

Giudice Giuseppe De Gregorio

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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