DIRITTO D'AUTORE


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10 maggio 2012

82/12. Mediazione obbligatoria, improcedibilità, provvedimento del giudice, natura di sentenza, spese processuali, sfratto per morosità (Osservatorio Mediazione Civile n. 82/2012)

=> Tribunale di Roma – Ostia, 26 marzo 2012

In caso di mancata attivazione dell’esperimento di mediazione in seguito di ordinanza con la quale il giudice ha inviato le parti a mediazione obbligatoria, il giudice dichiara improcedibile la domanda con provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese.

Nell’ipotesi in cui, in tema di intimazione di sfratto per morosità, il giudice, non emettendo ordinanza di rilascio e disponendo il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c., inviati le parti a mediazione obbligatoria ma all’udienza fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore dell’intimato faccia presente il mancato avvio del tentativo obbligatorio di conciliazione, l’intimante va condannata al pagamento delle spese di causa.

(1) Si veda art. 5, comma 1 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 82/2012

Tribunale di Roma
Sezione distaccata di Ostia
26 marzo 2012

…omissis…

la --- ha intimato al Comune di --- sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;
il Comune di --- si è costituito e si è opposto alla convalida;
alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;

con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);
all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del Comune di B, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;

visto l’art. 5 primo comma del decr. legsl. 28/10 che prevede che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;

P.Q.M.

Dà atto della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte della ---;

dichiara improcedibile la domanda della ---;

condanna la --- in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Roma Capitale in persona del suo Sindaco pro tempore in complessivi € 950,00 di cui €. 150,00 per spese oltre IVA e CAP.

Ostia lì 26.3.2012
Il Giudice

dott. cons. Massimo Moriconi


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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