Detta disposizione va ad aggiungersi al primo periodo del medesimo comma 5, il quale prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. Tale norma dispone che il giudice, nel valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, “può desumere argomenti di prova argomenti di prova … in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.
Come noto, infatti, depositata infatti l’istanza di mediazione presso l’organismo prescelto, spesso accade che una parte scelga di non partecipare al relativo procedimento; scelta, dunque, che prima della manovra bis del 2011 poteva essere, eventualmente, oggetto di valutazione del giudice a norma dell’art. 116 c.p.c. nel corso del successivo giudizio di merito. Già nella sua versione originaria, quindi, l’intento perseguito dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/10 era di agevolare la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione.
Il nuovo periodo del medesimo comma 5 in parola, inserito dalla manovra bis del 2011, è dunque volto a rafforzare quanto già previsto dal legislatore delegato del 2010, con la previsione di una sanzione economica, dotata di maggiore certezza, il cui importo, peraltro, è noto alla parte sin dall’inizio del processo.
La mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, pertanto, comporta (a norma dell’art. 8, comma5, d.lgs. n. 28 del 2010) che:
- il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.;
- la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2011
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)