DIRITTO D'AUTORE


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9 dicembre 2011

3/11. I requisiti del mediatore: le modifiche apportate al d.m. n. 108/2010 dal d.m. n. 145 del 2011 (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2011)

Come noto, in attuazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010 (1), il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, ha adottato il decreto ministeriale n. 108 del 2010 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

Successivamente, il d.m. n. 180 del 2010 è stato modificato ad opera del d.m. 6 luglio 2011, n. 145. Tra le principali novità introdotte si segnalano quelle in tema di requisiti dei mediatori.

L’art. 2 d.m. n. 145 del 2011, infatti, ha modificato l’art. 4, comma 3, lett. b), d.m. n. 180 del 2010 stabilendo che il responsabile dell’Organismo debba verificare il possesso, da parte dei mediatori:
a)    di una specifica formazione (acquisita presso gli enti di formazione in base all'articolo 18);
b)    di uno specifico aggiornamento almeno biennale (acquisito presso gli enti di formazione in base all'articolo 18);
c)     della partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

Alcune riflessioni critiche (un po' provocatorie).

Con riferimento al requisito di cui alla lett. c), ci si domanda se tale requisito vada conseguito una sola volta o, invece, vada inteso come un obbligo di aggiornamento periodico e, quindi, costante: ogni biennio, dunque (secondo questa lettura), i mediatori dovrebbero partecipare, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione.

I venti casi di mediazione cui il mediatore deve partecipare, inoltre, devono essere svolti “presso organismi iscritti”.
Sul punto può osservarsi che la norma non pare vietare che il tirocinio assistito venga svolto presso l’organismo (o gli organismi) presso i quali si è iscritti; d’altra parte, però, non si fa alcun riferimento esplicito alla possibilità che il tirocinio venga svolto presso il proprio o i propri organismi. Pertanto, secondo una prima lettura, il tirocinio assistito potrebbe essere svolto anche presso l’organismo (o gli organismi) presso il quale si è iscritti come mediatori; secondo altra lettura, invece, andrebbe svolto presso altri organismi (con l’obiettivo di facilitare lo scambio di pratiche tra mediatori e la crescita culturale e professionale della categoria).

Da ultimo si segnala che, a norma dell’art. 4, comma 3, d.m. n. 180 del 2010, i mediatori devono possedere anche i seguenti requisiti:
- requisiti di qualificazione: titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione a un ordine o collegio professionale (lett. a);
- requisiti di onorabilità (lett. c):
a)     non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b)     non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c)     non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d)     non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

(1) si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2011

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